Con Provvedimento direttoriale del 15 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il modello telematico per le dichiarazioni di utilizzo delle unità da diporto in leasing nautico (o in locazione e noleggio non a breve termine) e in navigazione commerciale (noleggio) in alto mare, ai fini della determinazione - rispettivamente - della base imponibile e della non imponibilità delle prestazioni, ai sensi dell’art. 7-sexies e dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021, art. 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che fanno seguito alla nuova disciplina individuata dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2020.
In particolare, l’introduzione della dichiarazione telematica dell’armatore/utilizzatore dall’unità privata circa la navigazione effettuata al di fuori dalle acque comunitarie e della dichiarazione telematica dell’armatore/utilizzatore dell’unità commerciale in noleggio circa la percentuale di viaggi effettuati in “alto mare”, esclude la responsabilità rispetto all’individuazione della base imponibile, nel primo caso, della società di leasing (o di locazione e noleggio) e, nel secondo caso, del cantiere costruttore dell’unità e dei fornitori di beni e servizi. La responsabilità del prestatore/fornitore di beni e servizi, infatti, viene limitata alla corretta annotazione in fattura dei dati della dichiarazione sulla navigazione effettuata dall’armatore/utilizzatore.
E’ prevista una dichiarazione preventiva, sulla base della quale è stabilita la base imponibile da utilizzare per la fatturazione, seguita da una dichiarazione a fine anno, attraverso la quale apportare le eventuali variazioni. Per quanto riguarda il leasing nautico (o il noleggio e la locazione non a breve termine) non è obbligatorio aver presentato una dichiarazione preventiva per poter comunicare la navigazione effettuata a consuntivo.
Per quanto riguarda la navigazione in “alto mare”, ai fini delle esenzioni per le attività commerciali di cui all’art. 8-bis la dichiarazione è ammessa anche in presenza di situazioni di discontinuità di utilizzo dell’unità nel corso d’anno, ad esempio per passaggio di proprietà, in relazione al periodo infrannuale di competenza del nuovo armatore, proprietario o utilizzatore.
La dichiarazione è presentata mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal dall’armatore/utilizzatore dell’unità, o tramite un soggetto intermediario abilitato, utilizzando il software denominato “dichiarazionenautica” disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.it.
Le suddette disposizioni sono applicabili alle operazioni per le quali la data della relativa fattura decorre dal 14 agosto 2021 mentre la dichiarazione preventiva dell’armatore/utilizzatore può comunque essere trasmessa telematicamente già a partire dal 15 luglio 2021.
“Abbiamo lungamente lavorato con l’Agenzia delle Entrate per portare a termine una riforma della materia che fosse in compliance con i vincoli imposti dalla Commissione UE, ma tenesse conto delle specificità di questo mercato, della collocazione, anche geografica, dell’Italia, del valore della cantieristica nautica italiana e dell’impatto occupazionale della sua filiera, della concorrenza dei Paesi extra UE”, commenta il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. “Il nostro obiettivo è tutelare il più possibile la permanenza delle barche sulle nostre coste e nei nostri porti, anche a vantaggio degli stessi introiti fiscali.”
“Il lease è per molti settori lo strumento vitale per lo sviluppo, gli investimenti, il rinnovamento tecnologico e la competitività internazionale. La nautica non fa eccezione, con il 90% del fatturato che si sviluppa attraverso il leasing nautico, che contribuisce fattivamente alla leadership mondiale della nostra cantieristica e al successo del Salone Nautico di Genova, dove negli ultimi anni si è registrato un picco delle stipule”, commenta il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri. “La nuova normativa consente, finalmente, di separare la responsabilità fiscale dell’utilizzatore, da quella della società di leasing e questo non potrà che fare bene a una progressione del mercato”.
(Per maggiori informazioni: www.confindustrianautica.net)