L’Agenzia delle Entrate interviene sul tema della non imponibilità IVA per la navigazione in “alto mare” attraverso la Circolare 6/E 2018, in risposta alle richieste di chiarimenti sollevate da UCINA al Convegno “Nautica & Fisco” tenutosi durante il Salone di Genova. La circolare offre ulteriori chiarimenti sul regime IVA per le navi contenuto nella Risoluzione n°2/E del 12 gennaio 2017. Quest’ultima introduceva la nuova disciplina per cui una nave può considerarsi adibita alla navigazione in alto mare “se, con riferimento all’anno precedente rispetto a quello in cui s’invoca la non imponibilità IVA, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun anno.
Per viaggio si intendono gli spostamenti tra porti (italiani, UE, extra Ue ) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri, oppure ai fini della propria attività commerciale, nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico o di imbarco/sbarco.
Sono invece esclusi gli altri spostamenti che vengono effettuati per motivi tecnici verso cantieri e porti, seppur inerenti all’attività commerciale (i cosiddetti riposizionamenti).
L’Agenzia delle Entrate, oltre ai casi di navigazione tra due Porti, conferma inoltre la rilevanza ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA per i viaggi effettuati in “alto mare” anche per tutti i tragitti con partenza e arrivo nel medesimo punto di approdo (cosiddetti viaggi circolari), durante il quale vengano comunque superate le acque nazionali, a prescindere dalla rotta seguita.
In coerenza con la normativa francese, l’Agenzia estende inoltre il concetto di “alto mare”, a qualsiasi viaggio effettuato interamente nelle acque territoriali di altro Paese diverso dall’Italia, dovendosi pertanto considerare valido ai fini del calcolo, ad esempio, un contratto di charter con luogo di partenza e arrivo in acque francesi.
In relazione al periodo di riferimento nel quale calcolare i viaggi, la Risoluzione 2/E aveva utilizzato la definizione “per ciascun periodo d’imposta”, che oggi è confermato nell’anno solare.
La Risoluzione n.6/E, accogliendo la richiesta presentate da UCINA, estende il principio affermato nella Risoluzione 2/E dello scorso anno in merito alle navi in costruzione, ammettendo un’applicazione provvisoria del regime di non imponibilità IVA sulla base della dichiarazione dell’armatore che attesti l’effettiva intenzione di adibire la nave alla navigazione in alto mare. Tale dichiarazione viene ora estesa a tutti i casi in cui si riscontra una discontinuità nell’utilizzo del mezzo di trasporto, come ad esempio nei casi di cambio di armatore e/o proprietario o di diverso utilizzo del mezzo di trasporto (dal pleasure al commercial), prevedendosi inoltre che nei casi in cui la nave resti ferma per uno o più anni, potrà farsi riferimento alla navigazione effettuata nell’ultimo anno di utilizzo del mezzo, superando quindi il principio generale dell’anno precedente.
La Circolare 6/E prevede infatti che, qualora la società armatrice non sia in grado di esibire al fornitore la documentazione attestante la navigazione in alto mare, può far ricorso ad una “dichiarazione dell’armatore o del comandante della nave” diretta ad attestare che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente a detta navigazione. Ma si desume che, se a seguito di un controllo venisse accertata la non rispondenza tra la dichiarazione dell’armatore e la documentazione della nave, resta in capo al fornitore il versamento dell’imposta dovuta e degli interessi di mora, visto che per adesso la Circolare prevede la sola l’esclusione del pagamento delle sanzioni.
Questo rappresenta obiettivamente un problema operativo per i fornitori e rischia di spingere le imprese a trovare soluzioni alternative che prevedono di svolgere l’attività di approvvigionamento all’estero con tutte le conseguenze del caso, anche per la nostra economia.
(Per maggiori informazioni: www.ucina.net)