La tassazione agevolata sulle mance si applica a tutti i lavoratori impiegati presso le strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche se non sono dipendenti diretti delle strutture: lo conferma l’Agenzia delle entrate, in risposta al quesito e alle soluzioni interpretative proposti dal Ministero del Turismo. La consulenza giuridica dell’Agenzia, infatti, precisa che la norma non distingue tra dipendenti diretti della struttura o dipendenti di fornitori esterni.

La formula del contratto di somministrazione rappresenta un caso applicativo significativo. Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, infatti, il trasferimento delle mance dalla struttura ospitante al fornitore esterno rappresenta una semplice movimentazione di denaro, priva di rilevanza fiscale. Anche se la struttura raccoglie ed eroga direttamente le mance al lavoratore esterno, gli obblighi fiscali rimangono in capo al datore di lavoro.

A tal fine, per assicurare la corretta tassazione, è necessario un sistema di comunicazione tra la struttura che riceve le mance e l’agenzia di somministrazione o il fornitore esterno. Le somme già trattenute dalla struttura a titolo di imposta sostitutiva devono essere trasmesse all’agenzia di somministrazione o al fornitore, che poi si occuperà del versamento all’Agenzia delle Entrate.

 

(Per maggiori informazioni: www.ministeroturismo.gov.it)