Periodo dal 21 dicembre 2019 al 3 gennaio
In questo numero:
A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. Manovra 2020: novità fiscali
A.1.2. DL Fiscale (124/2019) – norme su appalti 2020 e primi chiarimenti
A.1.3. DL Fiscale (124/2019) – compensazione imposte dirette 2020 e primi chiarimenti
A.1.4. Lavoratori impatriati dal 30 aprile 2019 – agevolazione IRPEF anticipata
A.1.5. Bozze modelli dichiarativi: IVA 2020, 730/2020, 770/2020 e CU 2020
A.1.6. Società semplici – tassazione dei dividendi incassati per trasparenza
A.1.7. Controversie in materia fiscale: attuazione della Direttiva UE
A.1.8. Imposta di soggiorno – aumento fino al limite massimo di € 10 per notte
A.1.9. Corrispettivi telematici: esonerate le operazioni marginali anche per il 2020
A.1.10. Cessione di carburanti per motori: avvio graduale dei corrispettivi telematici
A.2. PRASSI
A.2.1. Compensazione “orizzontale” con F24 – utilizzo dei servizi telematici
A.2.2. Rivalsa IVA: non applicabile se la controparte si è cancellata dal Registro Imprese
A.2.3. Attività separate IVA: memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
A.2.4. Parcometri: non applicabile la trasmissione dei corrispettivi telematici
A.2.5. Attività di intrattenimento: corrispettivi telematici
A.2.6. Tassazione dei flussi provenienti da partecipazioni residenti in Brasile
A.3. GIURISPRUDENZA
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Fringe benefit: pubblicate le Tabelle Aci per il calcolo dei costi chilometrici
A.5.2. Assonime: tassazione futura della Digital Economy
A.5.3. Campione d’Italia: territorio doganale UE dall’1 gennaio 2020
B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Assonime: quote di genere negli organi sociale delle società quotate
B.2. Bilancio sociale e trasparenza delle sovvenzioni/contributi pubblici ricevuti
C. VARIE
C.1.1. Diritti di usufrutto – variazione per la modifica del tasso legale per il 2020
C.1.2. Milleproroghe – bonus giardini e sospensione canoni per la nautica da diporto
L. 160/2019 – LEGGE DI BILANCIO 2020
RITENUTE E COMPENSAZIONI SU APPALTI E REVERSE CHARGE IVA
Notizie di interesse specifico del settore TURISMO: A.1.1., A.1.8., A.2.5. e C.1.2.
A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. Manovra 2020: novità fiscali
La L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), di complessivi € 32 miliardi circa, è entrata in vigore l’1 gennaio 2020, anche se alcune disposizioni avranno efficacia differita nei mesi successivi. E’ composta di 19 articoli e richiederà 134 decreti attuativi. L’articolo 1 è ulteriormente suddiviso in 884 commi, che contengono numerose norme fiscali, tra cui 59 agevolazioni nuove o modificate (crediti d’imposta, detrazioni/deduzioni, imposte sostitutive, tagli di aliquote e regimi agevolati) per un importo complessivo netto di € 5,2 miliardi nel 2020 ed € 7,5 miliardi nel 2021. Le principali novità fiscali riguardano le imprese e le persone fisiche. In allegato le principali disposizioni fiscali.
(L. 27/12/2019 n. 160 su S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30/12/2019)
A.1.2. DL Fiscale (124/2019) – norme su appalti 2020 e primi chiarimenti
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale”). Tra le diverse norme fiscali, già commentate nella Rassegna n. 48/2019, si segnala l’art. 4 sulla responsabilità solidale dei contratti di appalto, affidamento e subappalto ed il connesso reverse charge IVA (vedasi allegato).
(L. n. 157 del 19/12/2019 su G.U. n. 301 del 24/12/2019)
A.1.3. DL Fiscale (124/2019) – compensazione imposte dirette 2020 e primi chiarimenti
L’art. 3 del DL 124/2019 introduce delle limitazioni alla compensazione orizzontale per le imposte dirette e relative addizionali, le imposte sostitutive sui redditi e l’IRAP per i crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta 2019 e quindi i crediti emergenti dai modelli Redditi 2020 e IRAP 2020. Tali crediti potranno essere utilizzati solo a seguito della presentazione delle dichiarazioni dalle quali emergono e dal decimo giorno successivo alla presentazione. L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione risulti di importo complessivamente superiore a € 5.000. L’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con opportuni chiarimenti contenuti nella Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, confermando che l’utilizzo dei crediti risultanti dalle agevolazioni “Industria 4.0” non necessitano della preventiva presentazione della dichiarazione.
(L. n. 157 del 19/12/2019 su G.U. n. 301 del 24/12/2019 e Risoluzione n. 110/E del 31/12/2019)
A.1.4. Lavoratori impatriati dal 30 aprile 2019 – agevolazione IRPEF anticipata
L’art. 13-ter del DL 26/10/2019 n. 124 anticipa ai rientri in Italia dal 30 aprile 2019 (invece che dal periodo d’imposta 2020) la ridotta tassazione IRPEF che è stata introdotta con il DL 34/2019 (Decreto Crescita) per i soggetti che trasferivano la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR. Conseguentemente anche i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019, data di entrata in vigore del DL 34/2019, al 2 luglio 2019 potranno beneficiare delle nuove misure.
(DL 26/10/2019 convertito su G.U. n. 301 del 24/12/2019)
A.1.5. Bozze modelli dichiarativi: IVA 2020, 730/2020, 770/2020 e CU 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli dichiarativi IVA 2020, 730/2020, 770/2020 e Certificazione Unica 2020. La principale novità del modello IVA 2020 è l’istituzione del quadro “VP” nel quale è possibile inserire i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2019.
(www.agenziaentrate.it)
A.1.6. Società semplici – tassazione dei dividendi incassati per trasparenza
L’art. 32-quater del DL 124/2019 ha definito la tassazione dei dividendi incassati dalle società semplici, che si intendono percepiti per trasparenza dai soci seguendone il regime fiscale. Per quanto riguarda le persone fisiche, la nuova norma prevede che la ritenuta del 26% a titolo d’imposta è operata con obbligo di rivalsa dalle società residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
(DL 26/10/2019 convertito su G.U. n. 301 del 24/12/2019)
A.1.7. Controversie in materia fiscale: attuazione della Direttiva UE
Il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea.
(www.governo.it)
A.1.8. Imposta di soggiorno – aumento fino al limite massimo di € 10 per notte
L’art. 46 del DL 124/2019 ha previsto l’aumento dell’imposta di soggiorno fino al massimo € 10 per notte per i Comuni capoluoghi di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti. I Comuni saranno individuati con un apposito decreto entro 30 giorni dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della modifica normativa.
(DL 26 ottobre 2019 n. 124 su G.U. n. 301 del 24/12/2019)
A.1.9. Corrispettivi telematici: esonerate le operazioni marginali anche per il 2020
È stato modificato il DM 10 maggio 2019 che prevede le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Nello specifico è stato introdotto l’esonero per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri ed è stato eliminato il termine del 31 dicembre 2019 per l’esonero delle operazioni marginali. Rimosso anche il termine del 31 dicembre 2019 per le operazioni marginali degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante (ex art. 2 del DM 10 maggio 2019).
(DM 24/12/2019 su G.U. n. 305 del 31/12/2019)
A.1.10. Cessione di carburanti per motori: avvio graduale dei corrispettivi telematici
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’avvio graduale della trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
- dall’1 gennaio 2020: gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Per tali soggetti l’invio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2020. Dal mese di aprile dovranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
- dall’1 luglio 2020: gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.
- dall’1 gennaio 2021: per tutti gli altri soggetti.
(Provv. del 30/12/2019)
A.2. PRASSI
A.2.1. Compensazione “orizzontale” con F24 – utilizzo dei servizi telematici
Al fine di individuare i crediti d’imposta da compensare con il mod. F24 da inviare obbligatoriamente con i servizi telematici, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 che individua i codici tributo appartenenti alle seguenti categorie: imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP, IVA, agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sostituti d’imposta. Inoltre, si ricorda che dal 2020 l’obbligo è esteso alla generalità dei contribuenti e non più solo ai titolari di partita IVA e rientrano anche i crediti tipici dei sostituti d’imposta, quali ad esempio il “bonus 80 euro” e i rimborsi da assistenza fiscale.
(Risoluzione n. 110/E del 31/12/2019)
A.2.2. Rivalsa IVA: non applicabile se la controparte si è cancellata dal Registro Imprese
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto di rivalsa IVA (ex art. 60 del DPR 633/1972) non è applicabile nei confronti di cessionari cancellati dal registro delle imprese in quanto viene meno la controparte contrattuale nei cui confronti esercitare la rivalsa.
(Risposta n. 531/E del 20/12/2019)
A.2.3. Attività separate IVA: memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
L’Agenzia delle Entrate ritiene si possa utilizzare un unico registratore telematico per memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività, contabilizzate separatamente.
(Risposta n. 532/E del 20/12/2019)
A.2.4. Parcometri: non applicabile la trasmissione dei corrispettivi telematici
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i parcometri non rientrano nella definizione di distributori automatici e neppure tra gli strumenti per la trasmissione dei corrispettivi telematici.
(Risposta n. 534/E del 20/12/2019)
A.2.5. Attività di intrattenimento: corrispettivi telematici
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto già oggetto di separata trasmissione alla SIAE.
(Risposta n. 535/E del 20/12/2019)
A.2.6. Tassazione dei flussi provenienti da partecipazioni residenti in Brasile
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di “juros sobre capital proprio” da una società controllata brasiliana al socio italiano.
(Risposta n. 538/E del 30/12/2019)
A.3. GIURISPRUDENZA
Nulla da segnalare
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
Nulla da segnalare
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Fringe benefit: pubblicate le Tabelle Aci per il calcolo dei costi chilometrici
Sono state pubblicate le tariffe annuali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli predisposte dall’Aci e necessarie per calcolare il fringe benefit da tassare in capo a dipendenti o amministratori per l’utilizzo delle autovetture aziendali. Si ricorda che dai contratti stipulati dall’1 luglio 2020 la percentuale del 30% di fringe benefit viene riformulata in aumento ed in diminuzione in base al volume delle emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto.
(Comunicato Agenzia delle Entrate su G.U. n. 305 del 31/12/2019, S.O. n. 47)
A.5.2. Assonime: tassazione futura della Digital Economy
Assonime approfondisce i temi di fiscalità internazionale focalizzando l’attenzione sul tema della tassazione della Digital Economy, attualmente in corso di esame da parte dell’OCSE.
(Circolare Assonime n. 31 del 20/12/2019)
A.5.3. Campione d’Italia: territorio doganale UE dall’1 gennaio 2020
Dall’1 gennaio 2020 il territorio del Comune di Campione d’Italia entra a far parte del territorio doganale dell’Unione Europea e del campo di applicazione dell’accisa, ma mantiene l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA. Tuttavia si applica l’Imposta Locale di Consumo di Campione d’Italia (ILCC) di cui il MEF ha emanato le prime linee guida.
(www.finanze.it)
B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Assonime: quote di genere negli organi sociale delle società quotate
Assonime illustra le novità normative relativamente alle quote di genere negli Organi sociali delle società quotate.
(Circolare Assonime n. 33 del 23/12/2019)
B.2. Bilancio sociale e trasparenza delle sovvenzioni/contributi pubblici ricevuti
Assonime illustra due argomenti di interesse per le imprese. Nel primo, viene sintetizzata la disciplina, introdotta dal DL 34/2019, che pone in capo ai soggetti tenuti ad adottare il bilancio sociale un obbligo di rendicontazione su base annuale dei tempi medi e dei ritardi medi di pagamento delle transazioni commerciali. Tra i soggetti tenuti al bilancio sociale rientrano gli ETS – Enti del Terzo Settore, mentre non risultano obbligate le società di capitali. Nel secondo argomento, Assonime riprende le disposizioni sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute (sovvenzioni, sussidi, contributi e aiuti in denaro, ecc..) previste dalla riformulazione dei commi 125-129 dell’art. 1 della L. 124/2017. Le imprese restano obbligate ad indicare nella Nota Integrativa al Bilancio le erogazioni ricevute con il criterio di cassa.
(Circolare Assonime n. 32 del 23/12/2019)
C. VARIE
C.1.1. Diritti di usufrutto – variazione per la modifica del tasso legale per il 2020
A seguito della diminuzione del tasso legale nel 2020 (dallo 0,8% allo 0,05%) sono state adeguate anche le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi.
(DM 20 dicembre 23019 su G.U. n. 304 del 30/12/2019)
C.1.2. Milleproroghe – bonus giardini e sospensione canoni per la nautica da diporto
Il Governo ha approvato il DL 162/2019 che proroga numerosi termini legislativi. Tra le disposizioni si segnala il rinvio al 31 dicembre 2020 del “bonus verde” sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali e la sospensione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 del pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
(DL 30 dicembre 2019 n. 162 su G.U. n. 305 del 31/12/2019)
L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020
Di seguito le principali disposizioni fiscali di interesse per le imprese contenute nell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
- IMU (commi 4 e 5): per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è confermata la deducibilità del 50% dell’IMU dovuta sui beni strumentali; per il 2020 è aumentata al 60%.
- Cedolare secca (comma 6): confermata nella misura del 10% la cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.
- Cuneo fiscale – riduzione del carico fiscale per le persone fisiche (comma 7): per il 2020 è istituito un fondo di € 3 miliardi elevato ad € 5 miliardi nel 2021 per la riduzione del carico fiscale delle persone fisiche. Sono attesi i provvedimenti attuativi.
- Credito d’imposta per sistemi di monitoraggio strutturale di immobili (comma 118): viene riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili. E’ atteso il decreto attuativo.
- Interventi riqualificazione energetica e ristrutturazioni (comma 175): è prorogata al 2020 la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per una spesa massima di € 96.000. Prorogato al 2020 anche il bonus mobili.
- Credito d’imposta “sport bonus” (comma 177-179): viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (sport bonus).
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (commi 184-197): il nuovo credito subentra alle agevolazioni super ed iper ammortamento. In sintesi vi è:
la trasformazione del super ammortamento in credito d’imposta: 6% sugli investimenti fino a € 2 milioni da ripartire su 5 anni,
la trasformazione dell’iper ammortamento in credito d’imposta per i beni materiali dell’allegato A della L. 232/2016: 40% sugli investimenti fino a € 2,5 milioni da ripartire su 5 anni ed il 20% da € 2,5 a € 10 milioni da ripartire in 5 anni,
la trasformazione dell’iper ammortamento in credito d’imposta per i beni immateriali dell’allegato B della L. 232/2016 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing): 15% sugli investimenti fino a € 0,7 milioni da ripartire su 3 anni.
Si richiede anche che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alle norme. - Credito d’imposta per Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design ed ideazione estetica (commi 198-209): il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, finora previsto dall’art. 3, D.L. 145/2013, cessa la sua vigenza già dal 2020 e viene sostituito da tre diversi crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, altre attività innovative), che non hanno più natura incrementale e sono riconosciuti con percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta, come segue:
Investimenti in ricerca e sviluppo: 12% e nel limite massimo di € 3 milioni
Innovazione tecnologica: 6% (elevato al 10% se l’innovazione tecnologica è digitale 4.0) e nel limite massimo di € 1,5 milioni;
Design e ideazione estetica: 6% e nel limite massimo di € 1,5 milioni. - Credito d’imposta formazione 4.0 (commi 210-217): viene prorogato al 2020, con modifiche e rimodulazioni del limite massimo annuale per piccole, medie e grandi imprese. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di prevedere espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Bonus facciate (commi 219-224): viene introdotto un nuovo incentivo fiscale per specifici interventi di miglioramento del patrimonio edilizio, che riguarda i soli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o sugli ornamenti e fregi. L’incentivo parrebbe accessibile a tutti i contribuenti, compresi i soggetti IRES.
- Ripristino dell’agevolazione ACE (comma 287): viene ripristinata, senza soluzione di continuità rispetto al 2018, la norma che incentiva la capitalizzazione delle imprese italiane (soggetti IRPEF ed IRES) con un rendimento nozionale sull’incremento del capitale proprio pari all’1,3% (1,5% nel 2018). Con incremento del capitale proprio si intende la differenza tra elementi positivi (utili accantonati a riserve disponibili, conferimenti in denaro, rinuncia incondizionata dei soci alla restituzione dei crediti, ecc..) ed elementi negativi (ad es, riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo).
- Misure premiali per pagamenti elettronici (commi 288-290): è riconosciuto un rimborso in denaro alle persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Si attende il decreto di attuazione entro il 30 aprile 2020.
- Manifestazioni internazionali di settore – proroga del credito imposta (comma 300): al fine di migliorare il livello e la qualità dell’internazionalizzazione delle PMI italiane, è prorogato al 2020 il credito d’imposta del 30% sulle spese di partecipazione fino ad un massimo di € 60.000.
- Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (comma 319): viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi istituito con l’art. 1, commi 98-108 della L. 28 dicembre 2015.
- Fringe benefit aziendali – modiche dall’1/7/2020 (commi 632-633): vengono modificati i criteri di determinazione del fringe benefit su veicoli concessi in uso promiscuo (art. 51, comma 4 del TUIR); la percentuale del 30% viene riformulata in aumento ed in diminuzione in base al volume delle emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto. Le nuove norme si renderanno applicabili ai nuovi contratti stipulati dall’1 luglio 2020.
- Buoni pasto in formato elettronico o cartaceo dall’1/1/2020 (comma 677): viene variato il trattamento fiscale dei c.d. buoni pasto erogati alla generalità dei dipendenti (art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR) in ragione delle modalità di fornitura: se il buono è elettronico, il fringe benefit si alza da € 7 ad € 8, se invece è con modalità diversa il limite di non imponibilità si abbassa da € 5,29 ad € 4. Non mutano gli altri requisiti richiesti dalla norma fiscale per la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Non cambia neppure il trattamento fiscale riservato alle c.d. “card elettroniche”.
- Imposta su Servizi Digitali (comma 678): l’Imposta sui Servizi Digitali (ISD), che viene sostanzialmente riscritta, è un’imposta a cadenza annuale applicabile a decorrere dall’1/1/2020.
- Regime fiscale del 15% per imprese individuali e professionisti (commi 691 e 692): vengono previste numerose restrizioni per l’accesso al regime agevolato per gli imprenditori ed i professionisti con ricavi o compensi non superiori ad € 65.000 con tassazione agevolata del 15%.
- Rivalutazione dei beni d’impresa (commi 696-704): viene riproposta la rivalutazione onerosa delle immobilizzazioni immateriali, materiali (esclusi gli immobili merce) e finanziarie (partecipazioni di controllo o di collegamento) iscritte nel bilanci al 31 dicembre 2018. Le aliquote dell’imposta sostitutiva si riducono al 12% per i beni ammortizzabili ed al 10% per i bei non ammortizzabili, mentre resta al 10% l’aliquota per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta.
- IVIE ed IVAFE – estensione dei soggetti (commi 710-711): a partire dal 2020, l’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE) e l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE) sono applicabili anche agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate e quindi non più soltanto alle persone fisiche.
- Ammortamento avviamento e altre attività immateriali (commi 714-715): rinviata al 2025 la deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento e di altre attività immateriali che rientrano nelle disposizioni del comma 1079 dell’art. 1 della L. 145/2018.
- Territorialità IVA delle imbarcazioni da diporto (commi 725-726): a partire dalle operazioni effettuate dall’1 aprile 2020 le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-quater del DPR 633/72 (locazione, noleggio e simili di breve termine) di imbarcazioni da diporto sono considerate non territoriali in Italia qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione al di fuori della UE. Si attende provvedimento attuativo.
- IMU e TASI – unificazione dal 2020 (commi 738-783): dal 2020, IMU e TASI si uniscono e diventano la nuova IMU, il cui presupposto impositivo è sempre il possesso degli immobili. Resta invece la TARI. Viene confermato che la nuova IMU continuerà a non tassare l’abitazione principale con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9. La base imponibile della nuova IMU è sempre la stessa con rivalutazione della rendita catastale del 5% e successiva applicazione degli usuali moltiplicatori. In generale, l’aliquota è dello 0,76% con facoltà per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% oppure diminuirla. A decorrere dal 2020 i Comuni possono incrementare l’aliquota massima dall’1,06% all’1,14% in sostituzione della maggiorazione della TASI. Sono confermate le esenzioni già previste dalla vecchia IMU. Le scadenze di versamento con il modello F24 non cambiano: 16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda. Nel 2020 (primo anno di applicazione della nuova IMU) la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI nel 2019.
- Clausole di salvaguardia IVA (comma 3): la clausola di salvaguardia sterilizza per il 2020 l’incremento dell’aliquota IVA ordinaria e ridotta.
RITENUTE E COMPENSAZIONI SU APPALTI e REVERSE CHARGE IVA
L’art. 4 del DL 124/2019 inserisce l’art. 17-bis al D.Lgs. 241/1997 rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. Le nuove disposizioni decorrono dall’1 gennaio 2020, tuttavia l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 108/E/2019 ha già chiarito che si applica dai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche per appalti, affidamenti o subappalti sottoscritti prima dell’1 gennaio 2020. Di seguito una sintesi.
Ambito applicativo
Contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
Compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa,
Contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Obblighi dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice
effettuare il versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
trasmettere al committente (e, per le imprese subappaltatrici anche all’impresa appaltatrice), entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le deleghe e un elenco contenente:
nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente,
dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,
dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Obblighi del committente
Riscontrare il versamento degli importi delle ritenute operate (IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF e Addizionale Comunale IRPEF) attraverso la richiesta all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici della copia delle deleghe di pagamento.
Sanzioni
Qualora il committente non riceva le deleghe e l’elenco deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In caso di inottemperanza degli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Esclusioni
Deroghe agli obblighi qualora le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti due requisiti (non alternativi):
risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione dei requisiti è rilasciata, con validità di quattro mesi, dall’Agenzia delle Entrate.
Divieto di compensazioni
Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possono avvalersi dell’istituto della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori. Il divieto non si applica in presenza della certificazione per beneficiare dell’esclusione.
Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Risoluzioni n. 108/2019 e n. 109/2019
L’Agenzia delle Entrate ha tempestivamente chiarito che le disposizioni di cui all’art. 4 del DL 124/2019 trovino applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020. La normativa riguarda l’obbligo in capo all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento (Risoluzione n. n. 108/E del 23/12/2019).
L’Agenzia delle Entrate, per consentire all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice di effettuare i versamenti delle ritenute indicando nel modello F24 il committente a cui si riferiscono, ha istituito il codice identificativo “09” (Risoluzione n. 109/E del 24/12/2019).
Reverse Charge ai fini IVA su appalti con prevalente utilizzo di manodopera
Viene inserita all’art. 17, comma 6 del DPR 633/1972 la nuova lettera “a-quinquies” che prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Tuttavia l’efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.
Documento chiuso alle ore 18:00 del 3 gennaio 2020
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@