La Corte di giustizia europea, analizzando un caso avvenuto in Austria, ha stabilito con una sentenza che potrebbe avere riflessi su tutta l'Ue, che il prezzo del biglietto di un treno, in caso di ritardo significativo, deve sempre essere rimborsato almeno parzialmente e che tale rimborso dovrà essere corrisposto anche in caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore.

Per i giudici della Corte europea, il trasportatore non potrà dunque invocare le norme del diritto internazionale che lo esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno per sottrarsi ai suoi obblighi.

Per maggiori informazioni: europa@federturismo.it; http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-09/cp130119it.pdf