Il 13 marzo la Commissione europea ha proposto un pacchetto di misure destinate a rafforzare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo con procedure di reclamo più efficaci, prevedendo la loro protezione su voli alternativi quando rimangono a terra.
La proposta in particolare chiarisce la normativa sul diritto all'informazione nei casi di ritardo o annullamento del volo (introducendo l'obbligo di informare su quanto sta avvenendo non oltre i 30 minuti dopo l'ora di partenza prevista);  i criteri per la definizione delle “circostanze straordinarie” corredandoli con una serie di esempi; l'assistenza ai passeggeri che deve essere attivata dopo due ore di ritardo, qualsiasi sia la durata del volo previsto. Inoltre, se il vettore aereo non è in grado di garantire l'imbarco su un volo alternativo entro 12 ore con i propri servizi, deve consentirne l'imbarco su un volo effettuato da altre compagnie aeree o di proseguire il viaggio con altri mezzi di trasporto, se disponibili. I vettori dovranno poi stabilire procedure chiare per la gestione dei reclami (moduli online, indirizzo e-mail), dovranno rispondere ai passeggeri entro precisi termini di scadenza. Infine in caso di controversie, i passeggeri potranno rivolgersi a organismi extragiudiziali per la gestione dei reclami.

(Per maggiori informazioni: m.mammana@federturismo.it; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_it.htm)