Dal primo marzo è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011 relativo alle tutele dei viaggiatori su autobus e pullman. La normativa stabilisce diritti simili a quelli già goduti dai passeggeri del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e fluviale, definendo nuovi obblighi per i vettori in materia di responsabilità verso i viaggiatori.

Tra questi sono da segnalare: il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km); il rimborso del 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto, in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori a 250 km); assistenza adeguata (pasti, spuntini, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore ai 90 minuti per i viaggi di durata maggiore alle 3 ore (oltre 250 km); la messa a disposizione di meccanismi di gestione dei reclami, il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, nonché compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità).

(Per maggiori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-178_fr.htm?locale=en; m.mammana@federturismo.it)