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INDICE:
- Contrattazione di secondo livello
Tempistica e procedure di rinnovo
Tregua sindacale
Non sovrapponibilità dei cicli negoziali
- Elemento di garanzia retributiva
Soggetti destinatari dell’elemento garanzia
Aziende escluse
Caratteristiche dell’elemento di garanzia
Lavoro extra e di surroga
- Terziarizzazione
Le fasi della procedura
Impossibilità di trovare soluzioni alternativa all’appalto
Mancato raggiungimento di un accordo
Successione di appalto
Campo di applicazione - Riposi e orari di lavoro
- Lavoratori stranieri
- Programmi di formazione continua
- Paga base nazionale
- Flessibilità e occupazione
- Durata del CCNL
- Procedura per il rinnovo
Presentazione della piattaforma
Tregua sindacale - Indennità di vacanza contrattuale
- Contratto a termine
- Telelavoro
- Sicurezza sul lavoro
- Part time post partum
Il 9 luglio 2010 è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria Turistica, sottoscritto da Federturismo Confindustria espressamente delegata dalle Associazioni in essa federate Assotravel, Assointrattenimento, Astoi, Confindustria Alberghi, Ucina e Unionparchi, da Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali di settore Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.
I temi oggetto dell’accordo sono di seguito riportati in maniera sintetica ed esplicativa per facilitare una migliore lettura del testo sottoscritto.
L’articolo 5 apre l’ipotesi di accordo firmata il 9 luglio scorso. Al testo già presente nel CCNL Industria turistica del 2008 si aggiunge una dichiarazione a verbale nella quale le parti stabiliscono che:
- e’opportuno, sul tema della parità, stabilire una serie di obiettivi condivisi e regole capaci di realizzare quelle azioni positive necessarie a concretizzare una reale parità di genere;
- a seguito della ricerca svolta dalla commissione pari opportunità istituita presso l’ente bilaterale del turismo, si impegnano ad analizzare le caratteristiche e le criticità emerse rispetto all’occupazione e alla stabilità femminile nel settore turismo. L’obiettivo è quello di ricercare e condividere soluzioni per il miglioramento della posizione femminile sia nel mercato del lavoro che sotto il profilo professionale, anche in relazione alle conseguenze che la crisi economica e sociale sta creando nell’occupazione femminile;
- è necessario sviluppare un sistema di concertazione tra i diversi attori sociali e le istituzioni, con lo scopo di potenziare nel territorio una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze di conciliazioni tra i tempi di lavoro e i tempi di vita al fine di favorire lo sviluppo dell’occupazione femminile.
La quota di servizio per il finanziamento dell’ente rimane allo 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore, ma si incentiva la riscossione del versamento anche nei territori dove l’EBIT non è ancora costituito, prevedendo che la quota di competenza dell’EBIT Nazionale sia del 30% . In sede di costituzione di EBIT Territoriale da parte di tutte le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concluso l’iter procedurale dello Statuto, la percentuale dovuto all’EBIT Nazionale ritorna al 10%.
L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente Bilaterale competente.
Le nuove disposizioni riguardanti il sostegno al reddito, fermo restando la quota dello 0,25% di paga base e contingenza per 14 mensilità totalmente a carico delle imprese, prevedono che i destinatari del sostegno siano i lavoratori coinvolti in processi di crisi, ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in casi di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento.
L’accordo prevede inoltre che, in caso di esaurimento delle risorse accantonate nel Fondo, al fine di supportare l’accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti: l’EBIT anche attraverso meccanismo di conguaglio, con i contributi dovuti rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.
In coerenza con le disposizioni di legge riguardanti gli ammortizzatori sociali, si è stabilito che, qualora il sostegno al reddito erogato dall’ENTE Bilaterale integri l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il 20% delll’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’apposita convenzione stipulata tra gli enti bilaterali e l’INPS.
Contrattazione di secondo livello.
Il meccanismo della contrattazione di secondo livello, sia essa aziendale che territoriale, previsto nell’accordo del 9 luglio, presenta alcune novità dovute all’accordo interconfederale siglato da Confindustria, Cisl e Uil il 15 aprile 2009. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie gia definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
Tempistica e procedure di rinnovo
La contrattazione ha durata triennale
Le piattaforme di stipula di accordi di II livello, dovranno essere inviate all’azienda interessata per la contrattazione di tipo aziendale o all’associazione territoriale di riferimento per la contrattazione di tipo territoriale, in tempo utile per l’apertura della trattativa.
In caso di piattaforme per il rinnovo di accordi già in vigore, queste devono essere inviate tre mesi prima della scadenza ai titolari della contrattazione .
La parte destinataria convocherà il primo incontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Per un periodo pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle piattaforme rivendicative per il secondo livello, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
Non sovrapponibilità dei cicli negoziali
La contrattazione di secondo livello, non potrà aver luogo nell’arco di tempo intercorrente tra la data di ricezione della piattaforma del CCNL e i cinque mesi successivi alla scadenza del CCNL in essere.
Le parti al fine di favorire la contrattazione decentrata, stabiliscono le modalità di erogazione del premio di risultato.
L’erogazione salariale della contrattazione integrativa, sarà strettamente correlata ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità.
Gli importi degli elementi integrativi sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
L’erogazione del premio avrà caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge.
Avrà una durata triennale
AREA |
EURO |
A |
279,00 |
B |
237,00 |
C |
210,00 |
D |
168,00 |
Elemento di garanzia retributiva
Questo istituto rappresenta la maggiore novità dell’ipotesi di accordo e segue una disciplina specifica che limita l’erogazione solo nei confronti di determinati soggetti.
Soggetti destinatari dell’elemento di garanzia
Sono tutti i dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre quanto spettante sulla base del presente contratto collettivo. Questi soggetti percepiranno, anche nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforme integrativa territoriale o aziendale non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012, un ammontare stabilito dalle parti e riportato nella tabella sottostante con la retribuzione di novembre 2012
La verifica degli aventi diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia verrà effettuata al termine della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012.
Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
Dall’adempimento di cui sopra, sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale.
Caratteristiche dell’elemento di garanzia
La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, poiché le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’elemento di garanzia è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010.
Importi
Area |
Importo |
A |
166 € |
B |
141 € |
C |
125 € |
D |
100 € |
Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012.
Con l’ipotesi di accordo firmata il 9 luglio 2010 si estendono le ipotesi per le quali è ammesso il lavoro extra e di surroga, prevedendolo anche nei fine settimana e nelle festività.
Il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato per il periodo di vigenza contrattuale, nelle misure di cui alla seguente tabella:
Extra e di surroga
Area |
Set-10 |
Mar-11 |
Set-11 |
Mar-12 |
Set-12 |
Apr-13 |
C2 |
12,57 |
12,71 |
12,84 |
12,98 |
13,21 |
13,44 |
C3 |
11,98 |
12,11 |
12,24 |
12,37 |
12,59 |
12,81 |
D1 |
11,46 |
11,58 |
11,71 |
11,83 |
12,04 |
12,25 |
D2 |
10,59 |
10,71 |
10,82 |
10,94 |
11,13 |
11,33 |
Con l’ipotesi di accordo del 9 luglio 2010 sono stati introdotti alcuni aspetti procedurali rispetto a quanto stabilito nel precedente contratto del 2008.
Nel primo comma le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e sul fatto che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione.
Nel caso di conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questà dovrà convocare le RSU/RSA aderenti alle OO.SS stipulanti il presente CCNL o convocherà direttamente le Segreterie Territoriali delle OO.SS per informarle del conferimento.
Entro il 15°giorno dalla data di convocazione delle RSA/RSU, verrà data una informativa circa:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
All’interno del 15°giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle OO.SS aderenti alle OO.SS stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili intese per verificare:
a) formule organizzative diverse dall’appalto di servizi
b) la salvaguardia dei livelli occupazionali
c) l’unicità contrattuale
d) il trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa.
Impossibilità di trovare soluzione alternative all’appalto
Qualora, durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accordo dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità condivise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica maturato all’atto del passaggio.
Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1(15 giorni dalla data di convocazione delle RSA/RSU) del presente articolo, il tavolo dovrà chiudere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
Mancato raggiungimento di un accordo
Con l’ipotesi di accordo firmata il 9 luglio, anche in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro i 45 giorni, vengono introdotte, e di seguito riportate, alcune specifiche alle quali l’azienda appaltante dovrà dare seguito:
1. In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad aziende qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate esigenze tecnico produttive od organizzative.
2. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto
3. Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per i lavoratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabilità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame congiunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori.
Le disposizioni riguardanti la corresponsione di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferirore al ccnl dell’industria turistica, il non trasferimento del lavoratore se non per comprovate esigenze tecnico produttive od organizzative e la garanzia circa l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi previsti dall’azienda conferente ai propri dipendenti, si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena.
Si applica alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena la responsabilità fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
Le disposizioni sopra citate e l’estensione della responsabilità solidale per i trattamenti economici fino a tre anni da parte dell’azienda conferente ai lavoratori coinvolti nella terziarizzazione, non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta.
Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presente materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
L’ipotesi di accordo firmata il 9 luglio lascia inalterato il disposto dell’articolo 72, e prevede che il sistema derogatorio definito dall’articolo 17 del dlgs.n.66 del 2003, come modificato dalla legge n.133 del 2008, sarà oggetto di specifico accordo, complessivo e inscindibile, da concludersi entro il 31/12/2011, nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
L’accordo dovrà essere sottoscritto, dalle RSU/RSA congiuntamente con le OOSS territoriali o nazionali stipulanti il presente CCNL.
E’ stata estesa, fino al 31/12/2011, la deroga a quanto previsto dal dlgs n.66 del 2003 in materia di riposo giornaliero, per il solo personale che svolge la propria attività in turno unico, in occasione del cambio turno legato ad imprescindibili ed oggettive ragioni organizzativo-produttive fermo restando il riconoscimento di un equivalente periodo di riposo compensativo.
Le parti si impeganno a promuovere lo svolgimento di piani formativi specifici in relazione al settore dell’Industria Turistica, finalizzati a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per il cui finanziamento sarà richiesto l’intervento del fondo di formazione continua per il settore terziario/servizi.
Un ruolo fondamentale nell’assistenza all’ apprendimento della lingua italiana e al rinnovo del permesso di soggiorno, sarà svolto dall’EBIT che avrà anche il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori.
Programmi di formazione continuaL’accordo del 2010 ha integrato la disposione dell’articolo 92 del precedente contratto del 2008, prevedendo l’utilizzo del fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori del settore, FONDIMPRESA, per finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali.
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori del settore (Fondimpresa).
Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le parti convengono che l’E.B.I.T. nazionale, tramite la necessaria convenzione con FONDIMPRESA, è un utile strumento per le imprese dell’industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l’analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi.
In seno all’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica è costituita una commissione tecnica permanente, composta pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, con il compito di facilitare la sottoscrizione sia degli accordi sindacali che il lavoro del comitato di pilotaggio dei piani formativi.
E’ stato previsto un incremento salariale medio, riferito al livello C2, di 115,00 euro lorde a regime, suddiviso in sette tranche a decorrere dal 1 gennaio 2010. I nuovi valori di paga base, relativi al periodo che va da gennaio a giugno, si applicano solo ai rapporti di lavoro in corso alla data di stipula del contratto. Gli stessi saranno corrisposti con la retribuzione di luglio 2010 e saranno riproporzionati in funzione dell’effettiva anzianità di servizio.
Area |
Gen-10 |
Set-10 |
Mar-11 |
Set-11 |
Mar-12 |
Set-12 |
Apr-13 |
Totale |
A1 |
14,26 |
21,38 |
21,38 |
21,38 |
21,38 |
35,63 |
28,49 |
163,90 |
A2 |
13,20 |
19,80 |
19,80 |
19,80 |
19,80 |
32,99 |
26,37 |
151,76 |
B1 |
12,30 |
18,44 |
18,44 |
18,44 |
18,44 |
30,74 |
24,57 |
141,37 |
B2 |
11,24 |
16,86 |
16,86 |
16,86 |
16,86 |
28,09 |
22,46 |
129,23 |
C1 |
10,60 |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
26,50 |
21,18 |
121,88 |
C2 |
10,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
25,00 |
20,00 |
115,00 |
C3 |
9,38 |
14,07 |
14,07 |
14,07 |
14,07 |
23,45 |
18,74 |
107,85 |
D1 |
9,02 |
13,53 |
13,53 |
13,53 |
13,53 |
22,55 |
18,02 |
103,71 |
D2 |
8,33 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
20,83 |
16,65 |
95,81 |
E’ stata istituita una commissione per lo studio delle modalità di ricorso a tutte le forme di flessibilità applicabili nel turismo, con particolare riferimento all’individuazione delle esigenze che inducono a ricorrere al lavoro intermittente. Qualora si raggiunga un intesa in seno alla commissione, essa verrà presentata alle parti firmatarie il presente CCNL, al fine di integrarla nel testo contrattuale. La commissione cesserà la propria attività il 28 febbraio 2011.
Il presente CCNL decorre dal 1°gennaio 2010 e avrà termine il 30 aprile 2013 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Si intederà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo Accordo di rinnovo.
Presentazione della piattaforma
La piattaforma per il rinnovo del presente CCNL sarà presentata 6 mesi prima della scadenza al fine di consentire l’apertura delle trattative in tempo utile.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo fisserà il primo incontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Tregua sindacale
Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica nella misura equivalente all’aumento concordato nel rinnovo del ccnl, dalla data di scadenza del ccnl precedente, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo.
Indennità di vacanza contrattuale.
Con l’Ipotesi di accordo viene soppresso l’articolato riferito all’indennità di vacanza contrattuale presente nel CCNL dell’Industria Turistica del 2008 (art.153).
Contratto a termineL’accordo del 9 luglio 2010 integra l’avviso comune, già presente nel precedente contratto del 2008, per l’attuazione dei rinvii di cui all’arti.5,commi 4bis e 4 ter, del dlgsn. 368 del 2001, come modificato dalla legge n.247 del 2007, in materia di successione di contratti a termine.
Nel precedente avviso comune le parti avevano convenuto che il disposto dell’articolo 5 comma 4 bis del d.lgs.368 del 2001, primo periodo, non riguardasse i contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termini stipulati per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
L’accordo del 2010 introduce importanti novità in materia di successione di contratti a tempo determinato.
Le parti convengono che:
1. la durata del contratto a termine che può essere stabilito in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell’art.5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla Legge n. 247 del 2007, non può essere superiore a 12 mesi.
2. Il primo periodo dell’articolo 5 comma 4bis della legge 368 del 2001, come modificata dalla legge n.247 del 2007, non si applica sia ai contratti riconducibili alla stagionalità in senso ampio, sia nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, rientranti nella condizione di cui al comma precedente, si conviene esteso il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 55 del ccnl dell’industria turistica siglato il 3 febbraio 2008.
In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti concordano nel fare riferimento all’accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004.
Le parti, all’interno dell’accordo del 2010, concordano di istituire una commissione tecnica paritetica, con il compito di verificare, analizzare le esigenze specifiche del settore in materia di sicurezza del lavoro e armonizzarle con il d.lgs n.81 del 2008.
La percentuale di lavoratori che possono richiedere il part time post partum per l’assistenza al bambino fino al compimento del 3 anno di età, rimane al 3%della forza occupata nell’unità produttiva.
a cura di
Matteo Nevi
Relazioni Industriali
Federturismo Confindustria
Viale Pasteur,10 – 00144 Roma
Tel. 06.5903383 – Fax 06.5910390
e-mail: m.nevi@federturismo.it
Elaborazione grafica di Barbara Bellaveglia
Federturismo Confindustria
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