L’approvazione degli emendamenti presentati al Dl “Milleproghe” da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato permette, finalmente, il necessario approfondimento sull’assetto delle concessioni demaniali. Gli emendamenti consentono al Governo da poco insediato di approfondire la materia, a cominciare dalla mappatura delle concessioni esistenti, mai finora completata. In nessuna impresa sarebbe immaginale l’adozione di scelte strategiche, per il futuro o per l’esistenza della stessa azienda, in totale assenza di elementi e dati certi. Non è dunque pensabile che lo Stato proceda alla cieca.Circa la regolazione delle concessioni, da parte di Confindustria Nautica non sono mai stati messi in discussione i principi di trasparenza e parità di trattamento per l’assegnazione delle aree relative alla costruzione delle infrastrutture per la nautica da diporto, principi perfettamente garantiti per decenni dalla normativa specifica dettata dal Codice della Navigazione.
“L’assorbimento sic et simpliciter del nostro settore nell’ambito delle concessioni balneari (effettuato dal Dl Concorrenza) è stato un grave errore” - commenta il Presidente, Saverio Cecchi - “che si somma all’errata applicazione a queste ultime di regole non previste nemmeno dalla Direttiva Bolkestein, né dal PNRR. Circa il cosiddetto Dl “Concorrenza”, auspichiamo un intervento, anche con decretazione di urgenza, se non di abolizione, quantomeno di correzione di macroscopiche criticità”.
Le incongruenze della Legge Concorrenza (118/2022) e le ragioni dell’inapplicabilità alla nautica da diporto
La legge sulla “Concorrenza” del 2022 stabilisce che le regole previste per l’affidamento di servizi pubblici (mense scolastiche, trasporto locale ecc.) si applichino anche ala costruzione di approdi turistici, mentre la Direttiva Bolkestein e la Corte di Giustizia UE escludono espressamente i porti da questo ambito.
La legge richiede inoltre che:
sia assicurata “la costante presenza di varchi” per la balneazione, ma nei porti ciò creerebbe gravi problemi di sicurezza, per le persone e le stesse imbarcazioni, oltre a evidenti problemi operativi;
siano definiti “i presupposti per il frazionamento in piccoli lotti delle aree, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese”, ma questo criterio non può trovare applicazione con riferimento alla realizzazione di opere come i porti turistici;
siano individuati, per la gestione delle concessioni, “requisiti che favoriscano la massima partecipazione di imprese di piccole dimensioni”, ma questo criterio appare illogico con riferimento alle concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto che possono arrivare anche a 80 milioni di euro di valore;
sia data “preferenza per le attrezzature completamente amovibili”, ma questo criterio non può trovare tecnicamente applicazione con riferimento alle realizzazione di infrastrutture permanenti quali i porti turistici.
Infine, la Legge Concorrenza non recepisce la distinzione fra le concessioni assentite prima del 1 gennaio 2010 e quelle dal 1 gennaio 2010 in poi - distinzione fissata sia dalla Corte di Giustizia UE, sia dal giudice amministrativo italiano - non tratta la disciplina speciale per le concessioni infungibili, cioè quelle asservite ad un’ altra attività di impresa che richiede quella e non una qualsiasi altra concessione per poter essere esercitata.
(Per maggiori informazioni: www.confindustrianautica.net)