E’ UNA NORMA STRAORDINARIA EMANATA IN “TEMPO DI GUERRA”. IL RIMBORSO AI CONSUMATORI CI SARA’ AL TERMINE DEL PERIODO DI VALIDITA’

Le Associazioni rappresentative del Turismo Organizzato, Aidit, Assoviaggi, ASTOI e Fto si aspettano che il Governo difenda strenuamente e, soprattutto, pubblicamente la propria posizione, provvedendo a rendere i voucher strumenti maggiormente flessibili, ma non mettendo minimamente in discussione il principio sul quale si fonda la norma.

Un eventuale ripensamento vorrebbe dire condannare a morte sicura migliaia di imprese, la perdita dell’occupazione per milioni di lavoratori e non garantire affatto i diritti dei consumatori che, una volta fallite le aziende, non avranno più né voucher né rimborsi.

Come noto, la Commissione Europea ha avviato una prima procedura di infrazione contro l’Italia e la Grecia per aver consentito alle compagnie di trasporto (vettori aerei, marittimi e terrestri) l’utilizzo dei voucher in luogo del rimborso e ne avvierà una seconda per i voucher emessi da tour operator e agenzie di viaggi per i pacchetti turistici . Questa seconda procedura interessa 10 stati membri - Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Francia, Croazia, Lituania, Polonia, Portogallo e Slovacchia - e non solo l’Italia. Questo testimonia che lo strumento dei voucher, come forma di rimborso, è stato identificato dai legislatori dei vari Paesi come miglior compromesso tra gli interessi in gioco.

Gli Stati coinvolti hanno due mesi di tempo per rispondere alla Commissione e identificare le soluzioni da adottare per risolvere le criticità identificate, in assenza delle quali la Commissione può procedere con un parere motivato, ovvero con una richiesta formale di adeguamento al diritto comunitario (Regolamento 261 del 2004, per quanto riguarda i vettori e Direttiva sui Pacchetti turistici e servizi turistici collegati, per quanto riguarda il comparto del turismo organizzato).

Si ricorda che la Commissione, lo scorso 13 maggio, aveva emanato una apposita raccomandazione a supporto degli Stati per rendere i voucher una misura di rimborso appetibile, flessibile e affidabile. Da tale raccomandazione sono scaturite delle ipotesi di modifica della norma italiana (art. 88 bis Dl Cura Italia), previste in alcuni emendamenti al Decreto Rilancio, tra cui l’introduzione dell’allungamento del periodo di validità da 12 a 18 mesi, il diritto al rimborso monetario in caso di mancato utilizzo, la cedibilità e la creazione di un fondo nazionale per rimborsare i voucher in caso di insolvenza o fallimento dell'operatore.

I Tour Operator e le agenzie di viaggio, peraltro, hanno già spontaneamente adottato forme di flessibilità dello strumento, allungando la sua validità a 18 mesi e rendendolo rimborsabile al termine del periodo ove non fruito. Quindi, gli operatori non hanno mai inteso negare alcun diritto ai viaggiatori e sono già pronti a rimborsare al termine del periodo di validità del voucher, ove il viaggiatore non fosse in grado di utilizzarlo.

A fine febbraio le Associazioni di categoria Aidit, Assoviaggi, ASTOI e Fto hanno lanciato al Ministro Franceschini un grido di allarme sullo stato di crisi del turismo organizzato e il MiBact ha risposto introducendo i voucher come misura per dare una prima risposta ad una crisi finanziaria delle imprese senza precedenti.

A distanza di quattro mesi dallo stop dei viaggi, le imprese della filiera del turismo organizzato non hanno ancora ricevuto altre misure di sostegno e risorse adeguate per garantire la propria sopravvivenza. Per queste imprese la ripresa sarà lentissima, si stima infatti un ritorno alla normalità non prima del 2022.

Allo stato attuale sarebbe quindi impossibile per le aziende del turismo poter far fronte a richieste di restituzione di milioni di euro relativi al costo di pacchetti annullati, avendo cessato ogni produzione sin da metà febbraio e avendo, nella maggior parte dei casi, già provveduto a pagare i servizi richiesti dai viaggiatori ai fornitori, che sono per lo più esteri.

L’insieme dei diritti dei viaggiatori e degli oneri a carico delle imprese previsti dalla Direttiva sui Pacchetti Turistici non risulta chiaramente compatibile con una pandemia imprevedibile e globale che sta mettendo in ginocchio l’intera filiera turistica e in serio rischio i relativi livelli occupazionali.

Si parla di imprese che si trovano ad aver azzerato quasi integralmente il proprio fatturato annuo. Al momento sono già a rischio il 70% delle aziende interessate e, se si considera anche il mondo del trasporto, sono a rischio milioni di lavoratori, quindi famiglie e consumatori che, qualora si portasse il sistema al collasso, non avranno più alcun reddito.

 

Queste sono le motivazioni che hanno condotto l’Italia ed altri Paesi ad adottare questo strumento.

Peraltro, le norme europee che disciplinano il diritto al rimborso sono state emanate dal legislatore comunitario facendo riferimento a fattispecie riferibili a scenari “ordinari” e non certo a situazioni dagli effetti dirompenti come il Covid-19.

Le norme emesse dagli Stati che sono stati posti in infrazione non possono essere valutate con lo stesso metro di quelle che il legislatore emetterebbe in situazioni di normale esercizio della funzione legislativa. Le conseguenze che tale pandemia ha causato e continua a causare possono essere paragonate a quelle di un conflitto bellico e\o post bellico e, pertanto, necessitano di risposte normative idonee a gestire gli impatti socio-economico determinati da una situazione di “guerra”.

Ciò suffraga la natura straordinaria della norma che ha introdotto i voucher e ne conferma la portata volta a tutelare interessi pubblici superiori, vale a dire l’equilibrio di un sistema economico che sarebbe già al tracollo se tale norma non fosse stata emanata.

 

 

 

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