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    Grandi progetti R&S: bandi ICT Agenda digitale e Industria sostenibile - Domande frequenti (FAQ)

    Grandi progetti di ricerca e sviluppo - Decreti ministeriali 15 ottobre 2014

    1. Con riferimento al criterio "capacità del soggetto da valutare di
    rimborsare il finanziamento agevolato", di cui alla lettera a), punto 2.i
    dell'allegato n. 12 del decreto direttoriale 30 aprile 2015, quale è il
    punteggio minimo da raggiungere al fine della positiva conclusione della
    fase istruttoria?

    Come previsto dall'allegato n. 12 (pg. 68) del decreto direttoriale 30
    aprile 2015, il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a),
    punto 2.i (da valutare per tutti i soggetti proponenti ad eccezione degli
    spin-off) deve risultare pari ad almeno 3,2. Tale valore minimo è riferito
    al punteggio relativo al predetto criterio e non al valore dell'indicatore
    sulla base del quale è calcolato il punteggio, come indicato per mero
    refuso in altra parte dello stesso allegato n. 12.

    2. Nel caso in cui i bilanci approvati e depositati dal soggetto proponente
    o dalla controllante di quest'ultimo, sono stati redatti secondo i criteri
    IAS, il proponente è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione
    sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati contabili di cui all'allegato
    n. 8 del DD 30/04/2015?

    La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati contabili di
    cui all'allegato n. 8 del Decreto direttoriale 30 aprile 2015 deve essere
    compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che abbiano redatto i
    propri bilanci o quelli della controllante (nel caso vengano utilizzati
    questi dati) secondo i criteri IAS. In tali casi, gli importi da indicare
    nelle tabelle devono riguardare le specifiche voci di bilancio determinate
    mediante una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto
    Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice
    Civile. In tale ipotesi, il soggetto proponente deve allegare in sede di
    presentazione della domanda di agevolazione anche un'apposita dichiarazione
    volta ad attestare la corrispondenza tra i dati indicati e i bilanci
    redatti secondo i criteri IAS. Tale dichiarazione deve essere firmata
    digitalmente dal legale rappresentante e controfirmata, sempre in forma
    digitale, dal Presidente del Collegio sindacale, revisore unico, dottore
    commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro o
    responsabile del centro di assistenza fiscale.

    Integrazione alla FAQ N. 2

    La risposta alla presente FAQ è stata superata dall'emanazione del decreto
    direttoriale 23 giugno 2015 che ha modificato la dichiarazione (di cui
    all'allegato n. 8 al decreto direttoriale 30 aprile 2015) inerente i dati
    contabili utili per il calcolo dei parametri relativi alla solidità'
    economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all'articolo 10, comma
    3 ed al punto a.2 dell'allegato n. 2 del d.m. 15 ottobre 2014 e s.m.i.

    3. Lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda di agevolazione
    a valere sul bando Agenda digitale e una a valere sul bando Industria
    sostenibile? Se è sì, ci sono delle limitazioni a riguardo, previste dalle
    disposizioni di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014?

    L'art. 3, comma 3 del decreto direttoriale 30 aprile 2015 prevede che:
    "Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, a
    valere sul medesimo bando Agenda digitale o Industria sostenibile, una sola
    istanza preliminare nell'arco temporale di 365 giorni, a meno che la stessa
    non sia stata fatta oggetto di una valutazione negativa di cui all'articolo
    4, comma 4, e venga a tal fine riformulata". Inoltre, l'art. 4, comma 3 del
    decreto ministeriale 15 ottobre 2015 (bando Industria sostenibile) prevede
    che: "Non sono agevolabili a valere sul presente decreto i progetti che, in
    ragione dell'attività svolta e delle relative caratteristiche, sono
    integralmente finanziabili a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo
    economico 15 ottobre 2014 concernente i grandi progetti strategici nel
    settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
    elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell'Agenda digitale italiana.".
    Pertanto, lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda a valere
    sul bando Agenda digitale e una domanda a valere sul bando Industria
    sostenibile nel caso in cui le domande abbiano ad oggetto due progetti di
    ricerca e sviluppo inerenti tecnologie e ambiti differenti, relativi
    rispettivamente a quelli previsti dal bando Agenda digitale e dal bando
    Industria sostenibile.
    Nel caso in cui, invece, i progetti siano entrambi riconducibili alle
    tecnologie abilitanti dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche
    (ICT) previste dal Bando Agenda digitale, l'impresa proponente, non potendo
    presentarli sul bando Industria sostenibile (a causa della suddetta
    limitazione di cui all'art. 4, comma 3 del DM 15.10.2014), può presentare
    solo una domanda a valere sul Bando Agenda digitale (al fine di non
    incorrere nel divieto di cui al richiamato art. 3, comma 3 del Decreto
    direttoriale 30.4.2015).

    4. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione del contributo alla spesa,
    di cui all'articolo 6, comma 2, dei decreti 15 ottobre 2014, prevista nel
    caso in cui il progetto sia realizzato nell'ambito di forme di
    collaborazione internazionale o con il contributo esterno di almeno un
    Organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione o il contratto deve
    essere sottoscritto prima della presentazione della domanda di
    agevolazioni?

    No, al fine di consentire il rispetto della regola attinente l'effetto di
    incentivazione dell'aiuto, l'accordo di collaborazione internazionale o il
    contratto con l'Organismo di ricerca per la realizzazione del progetto di
    ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni deve essere
    sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda di
    agevolazioni. In ogni caso, per il riconoscimento della maggiorazione, tale
    accordo/contratto deve essere inviato al Soggetto gestore successivamente
    alla presentazione della domanda di agevolazioni, ma, comunque, prima della
    conclusione dell'attività istruttoria, secondo quanto indicato
    nell'articolo 7 del Decreto direttoriale 30 aprile 2015.
    Si ricorda, inoltre, che nel piano di sviluppo allegato alla domanda di
    agevolazioni ed, in particolare, nel punto 12 relativo agli elementi a
    supporto della richiesta di maggiorazione del contributo, devono essere
    fornite tutte le informazioni utili all'attribuzione della maggiorazione,
    ancorché relative ad atti ancora da formalizzare.

    5. Nell'ambito della presentazione di un progetto congiunto i contratti di
    collaborazione secondo quale forma devono essere stipulati?

    Nel caso di un progetto congiunto l'articolo 3, comma 2, dei decreti
    ministeriali 15 ottobre 2014 stabilisce che "i progetti devono essere
    realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad
    altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo
    esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di
    rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una
    collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione
    delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto
    proposto". I predetti contratti di collaborazione devono essere validi e
    stipulati con le modalità e nelle forme previste dalle prescrizioni
    normative che regolano la tipologia di contratto prescelto.

    6. Con riferimento al criterio di valutazione inerente "l'ammontare delle
    spese di R&S sostenute in Italia in rapporto al fatturato", riportato nel
    punto a.1.i dell'allegato n. 12 al decreto direttoriale 30 aprile 2015,
    quali spese di ricerca e sviluppo sono considerate?

    La valutazione dell'ammontare delle spese di R&S sostenute in Italia in
    rapporto al fatturato viene effettuata sulla base dei dati indicati dal
    soggetto proponente nell'allegato n. 8 del decreto direttoriale 30 aprile
    2015 e, in particolare, per quanto riguarda le spese di R&S sulla base
    della "Variazione rispetto all'esercizio precedente delle spese in R&S
    sostenute in Italia". A tal fine, come indicato nello stesso allegato,
    devono essere prese in considerazione esclusivamente le spese di ricerca e
    sviluppo capitalizzate in bilancio nella voce B.2 dell'Attivo, per la parte
    di tali spese sostenute in Italia.

     

     

     

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