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Come noto, lo scorso 22 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 41/2021 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» (c.d. «Decreto Sostegni»).
L’Inps, con messaggio n° 1297 del 26/03/2021, ha diffuso le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni.
Cumulo tra trattamenti previsti dalla Legge di Bilancio e trattamenti previsti dal Decreto Sostegni
Ciò che appare, in questa sede, opportuno rilevare è che il predetto messaggio contribuisce a chiarire un dubbio che era sorto all’indomani della pubblicazione del Decreto Sostegni. In particolare, non era apparso a tutti chiaro se i nuovi trattamenti di integrazione salariale introdotti dal DL 41/2021 (ovvero 13 settimane di CIGO e 28 settimane di assegno ordinario e CIGD) dovessero essere sommati al periodo di 12 settimane di integrazione salariale precedentemente introdotto dalla L. 178/2020.
Si tratta di un tema rilevante posto che molte aziende non hanno ancora iniziato a fruire del periodo di 12 settimane di integrazione salariale precedentemente introdotto dalla L. 178/2020.
Sul punto il messaggio Inps n. 1297/2021 chiarisce che le 13 settimane di CIGO si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso e che, con riferimento all’assegno ordinario e alla CIGD, “il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente” derivandone che “conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.
Fruizione di precedenti trattamenti di integrazione salariale
Il messaggio chiarisce anche che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Sostegni non è subordinato alla fruizione, in precedenza, di altri ammortizzatori sociali per Covid-19. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.
Lavoratori beneficiari
Il messaggio chiarisce anche che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal D.L. 41/2021 si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto legge).
Modalità di pagamento delle prestazioni
L’Inps chiarisce che rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Possibilità di anticipo anche per la CIGD
Il comma 6 dell’art. 8 del decreto-legge n. 41/2021, ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.
Prima di tale intervento modificativo, infatti, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate (ossia aventi unità produttive in almeno cinque regioni diverse) in forza della previsione contenuta nell’art. 22, comma 6-bis, del D.L. n. 18/2020.
Il messaggio Inps chiarisce che, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.
La disposizione del D.L. 41/2021 ha suscitato, in verità alcuni dubbi interpretativi. In particolare, non è chiaro se la possibilità di anticipo della CIGD per aziende non multilocalizzate vale solo con riferimento alle ulteriori 28 settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga riconosciute dal Decreto Sostegni oppure anche per le 12 settimane di CIGD previste dalla L. 178/2020 ove fruite dopo il 1° aprile 2021. Il messaggio Inps non chiarisce del tutto questo dubbio anche se il riferimento “alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021” sembra lasciare intendere che la possibilità del conguaglio opera indipendentemente dalla normativa di riferimento sul solo presupposto della fruizione della CIGD dopo il 1° aprile 2021.
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
Il messaggio Inps ribadisce che, in base all’art. 9, comma 3, del D.L. 41/2021 le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, che si riferiscono solo alla CIGS, sono estese anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell’art. 8 del Decreto Sostegni dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.
Conseguentemente, al pari di quanto già disposto per le 12 settimane di CIGD di cui alla L. 178/2020, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale potrà erogare il trattamento integrativo della cassa integrazione guadagni anche per il trattamento di CIGD fruito nei periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.
Roma, 1° aprile 2021
Per maggiori informazioni:
Avv. Riccardo Maraga
Diritto del lavoro, Relazioni Industriali e affari sociali
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