Con la Legge n. 80 del 14 maggio 2005 l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (nato nel 1919) viene trasformata in ENIT- Agenzia nazionale del turismo.

L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo attua le politiche di promozione dell'immagine turistica dell'Italia e di supporto alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani nel mondo ed è riferimento per azioni mirate in ambito comunitario ed internazionale.

Con l'art. 16 della legge n. 106/2014 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo è prevista la trasformazione dell‟ENIT-Agenzia nazionale per il turismo in ente pubblico economico.

Le funzioni del consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi sono svolte da un Commissario straordinario, nominato con D.P.C.M, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 4) (nel corso del CdM del 13 giugno scorso, il nome del prescelto è stato annunciato, ufficializzato con DPCM adottato il 30 giugno scorso).

Il nuovo Statuto di ENIT - ente pubblico economico è stato adottato in sede di prima applicazione dal Commissario Straordinario ed è stato successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 5 del D.L. n. 83-2014, convertito con L. 106/2014.

La normativa in materia

Rilancio e Rafforzamento del settore turistico (art. 12)
pdf (Clicca qui per scaricare la Legge n. 80 del 14 maggio 2005) (286 KB)

Regolamento Agenzia ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
(G.U. n. 131 del 8 giugno 2006)
document (Clicca qui per scaricare il D. P. R. n. 207 del 6 aprile 2006) (70 KB)

Decreto di composizione del Comitato tecnico-consultivo dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo del 24 maggio 2007.
pdf (clicca qui per scaricare il testo del Decreto) (763 KB)

Commissariamento dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo (art. 19)
Riorganizzazione del CdA dell'Enit - Agenzia nazionale del turismo. E' composto da un Presidente e da nove membri. I nove seggi devono essere ripartiti fra le amministrazioni e le associazioni di categoria. Fino all'insediamento del nuovo CdA, le funzioni sono svolte da un Commissario straordinario.
pdf (Clicca qui per scaricare la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 (G.U. n. 140  del 19 giugno 2009 suppl. ord. n. 95 - Entrata in vigore il 4 luglio 2009)) (99 KB)

Con l'articolo 6 comma 5 della Manovra economica L. 122/2010 (D.L. 78/2010) il numero dei seggi del Cda dell'ENIT è stato limitato a cinque*
pdf (Clicca qui per scaricare il Decreto Ministeriale di composizione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT del 18 novembre 2010) (431 KB)

In relazione al rappresentante delle Organizzazioni di Categoria è stato firmato un Protocollo di intesa tra le tre maggiori associazioni di Categoria nel luglio 2011 che stabilisce l'alternanza dei tre rispettivi presidenti. 
 
* Art. 6 comma 5) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti informa monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6