DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Le norme di cui all’art.1 del precedente DPCM valgono ora per tutta Italia.
In sintesi:
- vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- sospesi eventi e competizioni sportive, eccetto quelli internazionali che potranno svolgersi a porte chiuse;
- sport all'aperto ammesso purché si rispetti la distanza di un metro tra persone;
- va evitato lo spostamento di persone fisiche (non delle merci) se non per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute". Consentito il ritorno a casa;
- a chi ha più di 37,5 gradi di febbre è "fortemente raccomandato" di rimanere a casa;
- chi e' in quarantena deve rimanere a casa;
- agevolare ferie e permessi per i dipendenti;
- chiusi impianti sciistici;
- sospesi gli eventi, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici;
- sospese le attività' in asili, scuole, università';
- sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
- attività di ristorazione e bar consentite dalle 6 alle 18, ma va mantenuto un metro di distanza tra le persone;
- le altre attività commerciali sono consentite purché si rispetti la distanza di un metro;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (ad esempio centri commerciali e mercati);
- sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri termali, centri sociali e ricreativi;
- sono sospesi gli esami alla Motorizzazione Civile.