Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 ha istituito il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), in vigore dal 30 ottobre 2013, con decorrenza ultima per la completa applicazione dal 1° maggio 2016.
Con la Circolare 8/2016, le Dogane forniscono una prima disamina delle principali novità introdotte dalla nuova normativa dell’Unione.
Per quanto riguarda la nautica, una delle novità più rilevanti è l’introduzione della garanzia per i regimi sospensivi resa obbligatoria in Italia dalla legge nazionale (TULD). In questo modo gli operatori dei Paesi concorrenti, quali ad es. la Francia, non erano chiamati a fornire la garanzia fideiussoria per i lavori eseguiti sulle unità da diporto battenti bandiera extracomunitaria.
Con la nuova norma europea, la costituzione della garanzia è richiesta obbligatoriamente per tutti i Paesi per l’accesso ai regimi speciali soggetti ad autorizzazione, ferme restando alcune ipotesi in cui è possibile concedere una riduzione o l’esonero, alle condizioni fissate, anch’esse, dalla norma sovranazionale (art. 95, par. 2, e art. 95, par. 3 del CDU).
L’art. 95 (punti 1 e 2) CDU stabilisce che un operatore economico può beneficiare di una riduzione e/o esonero ove dimostri un adeguato livello di affidabilità. Sebbene sia evidente la coincidenza dei requisiti e delle condizioni richieste con quelli al cui soddisfacimento è subordinato il riconoscimento dello status di AEO(Authorized Economic Operator), è anche chiaro che non è obbligatorio essere un AEO per accedere a tali benefici.
(Per maggiori informazioni: www.ucina.net)
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