Di fatto la pronuncia della Corte Costituzionale rende impossibile firmare un contratto di ormeggio.
Senza un rapido intervento si mette a rischio la stagione estiva.
Non sapendo se applicare o meno l’Iva turistica al 10% i Marina resort sono fermi e soprattutto la richiesta di contratti da parte dei clienti esteri, che notoriamente anticipa la stagione, è di fatto paralizzata.
L’allarme è stato lanciato da UCINA Confindustria Nautica che ha portato la questione all’attenzione del Governo in una serie di incontri che hanno consentito all’Associazione nazionale di categoria di analizzare le questioni in campo, sia da un punto di vista economico, sia tecnico-giuridico, al fine di sanare l’illegittimità parziale della norma sui Marina resort.
Insieme ad Assomarinas ed Assonat è stato possibile rappresentare lo stato del mercato, che da un lato vede l’impossibilità di stipulare nuovi contratti, ma anche di rinnovare quelli in scadenza. La situazione è resa ancor più paradossale per via delle tre Regioni – Friuli V.G., Emilia R. e Liguria – che hanno una normativa propria, che riconosce l’applicazione dell’Iva turistica al 10% agli ormeggi inferiori all’annualità.
Nel frattempo anche la Campania si è attivata per procedere a legiferare, grazie all’azione dell’Associazione Nautica Regionale Campana, associata UCINA, e al supporto dell’Associazione nazionale, con un emendamento presentato alla Legge regionale di stabilità. Risulta che anche la Sardegna si stia attivando per fare altrettanto.
“Senza un rapido intervento legislativo, avremo 3-5 Regioni con Iva al 10% e le altre con Iva al 22%.” – ricorda Carla Demaria, Presidente di UCINA – “Dopo gli incontri con i diversi responsabili di Governo interessati dalla vicenda, avuti durante questa settimana, siamo fiduciosi in una soluzione, ma occorre fare presto. Diversamente ogni sforzo finora fatto per rilanciare il settore sarebbe vano”.
La norma sul riconoscimento dei marina resort è stata varata nella Legge Sviluppo dell’agosto 2014, confermata con validità di un anno nella Legge di Stabilità 2015 e resa permanente nella Legge di Stabilità 2016. Vi si prevede che gli ormeggi stagionali sono equiparati alle strutture turistico ricettive all’aria aperta e questo comporta l’applicazione dell’Iva turistica al 10%.
Il ricorso alla Corte Costituzionale della Regione Campania ha comportato una sentenza di parziale illegittimità della norma, laddove non contempli che il decreto attuativo che fissa i requisiti minimi delle strutture preveda l’intesa della Conferenza Stato-Regioni.
Genova, 4 marzo 2016
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