Interpellanza urgente

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze per sapere, premesso che:

la Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006)  ha introdotte nuove misure dei canoni demaniali marittimi destinate essenzialmente agli stabilimenti balneari  ma che ne estende l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle strutture portuali della nautica da diporto sin qui normate dal D.M.343/1998;

il comma 252 dell’articolo 1 della citata legge, infatti, dispone , che le misure dei canoni “  si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007,  anche  alle  concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate  alla nautica da diporto";

l'applicazione delle nuove misure ha comportato un incremento dei canoni di queste strutture compreso fra 2 e 8 volte quello pattuito negli Atti formali di concessione a tale data già rilasciati, ed un conseguente oneroso adeguamento delle garanzia fideiussorie previste dagli stessi Atti formali;

la richiesta di corrispondere le nuove misure alle società di gestione di queste strutture già operanti al gennaio 2007 con Atto formale di concessione ha originato  “tout court” un  variazione sostanziale alla “concessione/contratto” sottoscritto con il Concessionario disapplicando sia norme civilistiche  sia norme del Codice della Navigazione;

fra una concessione ad uso turistico ricreativo (stabilimento balneare) ed una per strutture per la nautica da diporto esiste una sostanziale differenza: la prima consente il mero godimento di un bene dello Stato senza o con bassissimi investimenti, paragonabile ad una semplice locazione con rapporto costi benefici molto favorevole; la seconda presuppone ingenti e costose opere da parte del concessionario che si sostituisce allo Stato nella costruzione e lascia allo Stato tutto il complesso a fine concessione;

si tratta di concessioni che non possono essere trattate allo stesso modo, tanto è vero che nel 1998 furono emanati due distinti D.M. (il 342 ed il 343) per la          determinazione dei canoni delle due differenti tipologie di concessione. Il canone per quelle ad uso diportistico era decrescente al crescere dell’importanza delle opere realizzate, al contrario di quelle ad uso turistico balneare;

le concessioni ad uso turistico balneare hanno poi una durata generalmente molto breve e i relativi piani finanziari e previsioni economiche   possono essere fatte frequentemente e frequentemente corrette mentre  quelle ad uso diportistico sono di durata pluridecennale ed il primo piano economico finanziario, costruito con un          certo canone demaniale e con determinati investimenti, non è modificabile;

essendo il piano economico finanziario presentato dal concessionario elemento essenziale della concessione/contratto, l’applicazione delle nuove misure, senza una revisione del piano stesso ed una verifica della sua compatibilità con la durata della concessione, rappresenta una unilaterale sostanziale modifica del contratto, lesiva dei diritti del concessionario;

poiché la legge 296/2006 per le concessioni con pertinenze demaniali prevede già un criterio di riduzione dei canoni proporzionale al crescere delle dimensioni delle pertinenze stesse, lo stesso criterio andrebbe applicato alle concessioni per strutture portuali che hanno dimensioni molto più elevate delle concessioni turistico ricreative con conseguenti canoni elevatissimi anche se con sfruttamento delle aree molto più basso (acqua libera, strade, parcheggi pubblici );

l'applicazione delle nuove misure ha sostanzialmente inficiato la redditività degli investimenti effettuati, costringendo i Concessionari ad una revisione drastica dei costi di gestione intervenendo con pesanti riduzioni sia di quelli per il personale sia di quelli per i servizi e la manutenzione;

i commi 251 e 252 della Legge 296 /2006 confermano la distinzione fra le due tipologie di concessioni (uso ricreativo e strutture per la nautica) e per le prime stabilisce che le nuove regole tariffarie si applicano a quelle “rilasciate o rinnovate”, mentre  per le seconde si limita a dire che le nuove tariffe si applicano dal 1.1.2007, sarebbe stato pleonastico ripetere per quelle “rilasciate o rinnovate” ma è evidentemente sottinteso. Manca invece del tutto nel testo della norma che la stessa ha effetto anche sulle concessioni in essere, con una retroattività peraltro non consentita dalle nostre Preleggi;

in esito a quanto precede i Concessionari in possesso di Atto formale al Gennaio 2007 hanno avviato un corposo e gravoso contenzioso di legittimità nelle diverse sedi, civili ed amministrative;

allo stato una parte dei ricorsi ha avuto esito positivo per il Concessionario, con il riconoscimento da parte della Magistratura dell'illegittimità dell'operato della Amministrazione; una parte ha avuto esito negativo ed una parte ha ottenuto la sospensione del pagamento del nuovo canone in attesa di superiori decisioni;

il Consiglio di Stato  con Ordinanza del maggio 2012 ha ravvisato aspetti di incostituzionalità   della norma così  esprimendosi:

 “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ….....omissis.....

…cautelarmente e non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: a) visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui si applica alle concessioni per la realizzazione e gestione delle infra¬strutture per la nautica da diporto già rilasciate alla data della sua entrata in vigore, nei sensi di cui in motivazione; b) accoglie la domanda cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione e compensa le spese della fase cautelare; c) dispone la sospensione del presente giudizio; d) ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; e) ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica; f) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese...” ;

se non ritenga di adottare urgenti iniziative, anche di tipo normativo, volte  a risolvere una problematica che:

a)  rende oltremodo precario e incerto qualsiasi investimento nello specifico settore della portualità turistica che contribuisce in misura importante al PIL , alle economie locali ed all’occupazione;

b)  inficia il principio dell’affidamento e della tutela dell’impresa;

c)  modifica gli equilibri economico-finanziari delle iniziative imprenditoriali ed ha contribuito alla crisi delle imprese del settore testimoniata dai negativi bilanci della maggioranza di esse;

d)  per la evidente diversità  dei pronunciamenti giudiziari allo stato emessi costringe spesso i Concessionari ad operare in un regime di evidente disparità di condizioni, anche rispetto a strutture territorialmente vicine, se non contigue, con  spiacevoli  riflessi sulla corretta concorrenza e sul trattamento degli Utenti.

Vitelli, Bombassei, Oliaro, Nesi ,Galgano, Cesa,Fauttilli, Marazziti, Cera, D’Agostino, Matarrese, Vecchio, Monchiero, Vargiu, Gigli, Piepoli, Caruso, Binetti, Cesaro, Adornato, De Mita, Cimmino, Romano A, Vezzali, Librandi, Rabino, Sottanelli, Molea, Rossi, Causin, Zanetti

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