Periodo dal 22 al 29 maggio 2020

In questo numero:

A. FISCO

A.1. NORME
A.1.1. DL 34/2020 (cd. DL “Rilancio”): crediti d’imposta
A.1.2. Credito Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica e moda: decreto

A.2. PRASSI
A.2.1. Frazionamento di unità immobiliare per la rivendita: genera reddito d’impresa
A.2.2. Versamento imposta di registro su concessioni demaniali

A.3. GIURISPRUDENZA

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Le novità dei decreti sull’emergenza COVID-19: documento CNDCEC

B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Cancellazione saldo IRAP 2019: effetti sui bilanci 2019 e 2020

C. VARIE
C.1. D.Lgs. 36/2020: commissioni interbancarie sui pagamenti con carte di credito

D. CREDITI D’IMPOSTA – DL “RILANCIO”


 

A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. DL 34/2020 (cd. DL “Rilancio”): crediti d’imposta
Il DL 19 maggio 2020 n. 34 riguarda misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, politiche sociali e fiscalità. Il testo è entrato in vigore il 19/5/2020. In allegato una sintesi relativa ai diversi crediti d’imposta previsti dallo stesso Decreto.
(DL 19/5/2020 n. 34 su S.O n. 21 G.U. n. 128 del 19/5/2020)

A.1.2. Credito Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica e moda: decreto
Il MISE ha comunicato che è stato firmato il decreto attuativo per l’applicazione del “Piano Transizione 4.0” previsto per il 2020 dall’art. 1, commi 198-209, della L. 160/2019, che prevede risorse per le imprese che punteranno su: innovazione, investimenti green, ricerca e sviluppo attività di design e innovazione estetica. Il decreto, che deve ancora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale definisce le modalità attuative dei tre crediti d’imposta per il 2020.
(www.mise.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 29/5/2020, pag. 27)

A.2. PRASSI

A.2.1. Frazionamento di unità immobiliare per la rivendita: genera reddito d’impresa
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che se un soggetto privato varia la destinazione d’uso di un’unità immobiliare di categoria C/2 per la realizzazione di tre immobili di categoria A/3 destinati alla vendita, il reddito generato dalla cessione deve essere considerato imponibile quale reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR.
(Risposta interpello n. 152 del 27/5/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 28/5/2020, pag. 26)

A.2.2. Versamento imposta di registro su concessioni demaniali
L’Agenzia delle Entrate afferma che per le concessioni legate a beni immobili, appartenenti al demanio dello Stato, trova applicazione l’imposta di registro del 2% applicata sulla base imponibile costituita dall’ammontare complessivo dei canoni stabiliti per l’intera durata della concessione.
(Risposta Interpello n. 157 del 28/5/2020)

A.3. GIURISPRUDENZA

Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

Nulla da segnalare

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Le novità dei decreti sull’emergenza COVID-19: documento CNDCEC
Il CNDCEC ha pubblicato un documento di ricerca che analizza i principali provvedimenti, contenuti nel DL 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), nel DL 23/2020 (cd. Decreto “Liquidità”) e nel DL 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”), inerenti alle misure adottate a sostegno della liquidità e delle attività produttive.
(www.cndcec.it)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

B.1. Cancellazione saldo IRAP 2019: effetti sui bilanci 2019 e 2020
Assonime evidenzia che l’esclusione del versamento del saldo IRAP del 2019, previsto dall’art. 24 del DL 34/2020, non è un’agevolazione di natura meramente finanziaria ma un beneficio a titolo definitivo. A tal proposito l’effetto ricade sul bilancio 2019 attraverso la non iscrizione del costo del saldo IRAP e del relativo debito. Nel caso in cui il bilancio 2019 sia già stato approvato alla data di pubblicazione del DL 34/2020, si rileverà una sopravvenienza attiva nel bilancio 2020.
(News Legislativa Assonime del 22/5/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 28/5/2020, pag. 26)

C. VARIE

C.1. D.Lgs. 36/2020: commissioni interbancarie sui pagamenti con carte di credito
Il D.Lgs 36/2020, che modifica il D.Lgs 218/2017, regolamenta le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento effettuate con carta di credito, recependo la direttiva UE.
(D.Lgs n. 36 del 26/5/2020 su G.U. n. 134 del 26/5/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 27/5/2020, pag. 26)

D. CREDITI D’IMPOSTA – DL “RILANCIO”

Il DL 19 maggio 2020 n. 34, S.O. n. 21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128, è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

Di seguito si commentano i crediti d’imposta relativi a:

a) credito d’imposta locazione di immobili a uso non abitativo,
b) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
c) credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro,
d) Tax credit vacanze.

A) CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONE DI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO (art. 28)

Soggetti interessati: esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per i soggetti solari). Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Requisito oggettivo: abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Calcolo del credito d’imposta:

60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
30% dell’ammontare mensile del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Modalità e tempistiche: Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito non è cumulabile con il credito d’imposta delle botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020). È possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (es. istituti di credito e altri intermediari finanziari) (art. 122).

B) CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)

Soggetti interessati: esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del DL 34/2020, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Calcolo del credito d’imposta: pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di € 80.000 per beneficiario. Rientrano nelle spese:

rifacimento spogliatoi e mense;
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
acquisto di arredi di sicurezza;
investimenti in attività innovative;
acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Modalità e tempistiche: Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. È possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (es. istituti di credito e altri intermediari finanziari) (art. 122).

C) CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (art. 125)

Soggetti interessati: esercenti attività d’impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Calcolo del credito d’imposta: pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, nei limiti di € 60.000. Rientrano tra le spese:

la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati;
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE);
l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi alle normative UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Modalità e tempistiche: il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un provvedimento attuativo.

È abrogato il credito d’imposta per la sanificazione previsto dall’art. 64 del DL 18/2020. È possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (es. istituti di credito e altri intermediari finanziari) (art. 122).

D) TAX CREDIT VACANZE (art. 176)

Soggetti interessati: Nuclei familiari con un Isee non superiore a € 40.000, in corso di validità.

Calcolo del credito d’imposta: valido per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:

€ 500 per ogni nucleo familiare con figlio a carico,
€ 300 per i nuclei familiari composti da due persone,
€ 150 per quelli composti da una sola persona.
Modalità e tempistiche: il credito è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto. Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale. Lo sconto applicato verrà rimborsato al fornitore attraverso un credito d’imposta utilizzabile, senza limiti d’importo, in compensazione ovvero optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (es. istituti di credito e altri intermediari finanziari) (art. 122). L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento attuativo per definirne le modalità applicative.

Documento chiuso alle ore 12.00 del 29 maggio 2020
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@studiovernassa.com)