Periodo dal 16 al 22 maggio 2020

In questo numero:

A. FISCO

A.1. NORME
A.1.1. DL 34/2020 (cd. DL“Rilancio”): novità fiscali e vademecum

A.2. PRASSI
A.3. GIURISPRUDENZA
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - chiarimenti
A.5.2. Disciplina IVA sul distacco di personale - chiarimenti
A.5.3. Commercio internazionale e impatto sulle regole doganali – impatto Covid-19

B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. OIC 32 (derivati): Post-Implementation Review – consultazione entro il 30/10/2020

C. VARIE

D. SOSPENSIONE VERSAMENTI E IRAP E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PMI


 

A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. DL 34/2020 (cd. DL“Rilancio”): novità fiscali e vademecum
Il DL 19 maggio 2020 n. 34 riguarda misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, politiche sociali e fiscalità. Il testo è entrato in vigore il 19/5/2020 ed è costituito da 266 articoli, molti dei quali prevedono successivi provvedimenti attuativi. In allegato una sintesi su: a) rinvio al 16/9/2020 della sospensione dei versamenti, b) esclusione del versamento del saldo IRAP 2019 e della rata del primo acconto 2020, c) contributo a fondo perduto per imprese e professionisti con ricavi inferiori a € 5 milioni, d) rafforzamento patrimoniale PMI con ricavi da € 5 milioni a € 50 milioni. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum che sintetizza e spiega le disposizioni contenute nel DL 34/2020.
(S.O n.21 G.U. n. 128 del 19/5/2020 www.gazzettaufficiale.it e www.agenziaentrate.gov.it)

A.2. PRASSI

Nulla da segnalare

A.3. GIURISPRUDENZA

Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

Nulla da segnalare

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - chiarimenti
Assonime ha analizzato la disciplina fiscale relativa alle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (art. 4 del DL 124/2019).
(Circolare Assonime n. 9 del 20/5/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 21/5/2020, pag. 26)

A.5.2. Disciplina IVA sul distacco di personale - chiarimenti
Assonime ha esaminato le conseguenze, sul regime IVA nazionale di distacco del personale, derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11/3/2020 che stabilisce la rilevanza ai fini IVA del rimborso pari al costo del personale distaccato dalla società controllante nei confronti della sua controllata. Tale conclusione è in contrasto con la normativa italiana (art. 8, comma 35, L. 67/1988) che invece prevede l’esclusione da IVA del rimborso del puro costo del lavoro.
(Circolare Assonime n.8 del 19/5/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 20/5/2020, pag. 24)

A.5.3. Commercio internazionale e impatto sulle regole doganali – impatto Covid-19
Assonime ha approfondito l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle regole doganali e sulle dinamiche del commercio internazionale, soffermandosi sulle misure volte ad agevolare l’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria e a limitare l’esportazione di dispositivi di protezione individuale. Assonime segnala che l’impatto delle diverse misure sulla supply chain potrà avere conseguenze durature nel tempo.
(Circolare Assonime n.7 del 19/5/2020)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

B.1. OIC 32 (derivati): Post-Implementation Review – consultazione entro il 30/10/2020
L’OIC ha avviato un progetto di variazione dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” che prevede di raccogliere, attraverso un questionario, l’opinione degli operatori sugli aspetti applicativi di maggiore difficoltà. Il termine per rispondere al questionario è fissato al 30 ottobre 2020.
(www.fondazioneoic.it e “Il Sole 24 Ore” del 21/5/2020, pag. 28)

C. VARIE

Nulla da segnalare

D. SOSPENSIONE VERSAMENTI E IRAP E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PMI

Il DL 19 maggio 2020 n. 34, S.O. n. 21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128, è entrato in vigore il 19 maggio 2020.
Di seguito si commentano le disposizioni fiscali così suddivise:
a) sospensione dei versamenti fino al 16/9/2020,
b) esclusione dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020,
c) contributo a fondo perduto per imprese e professionisti con ricavi fino € 5 milioni,
d) rafforzamento patrimoniale PMI con ricavi da € 5 milioni a € 50 milioni.

A) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FINO AL 16/9/2020 (art. 126 e art. 127)
Il comma 1 dell’art. 126 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 e relativi alle:

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
IVA
contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria
Soggetti interessati: esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall’art. 18 del DL 23/2020.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16/9/2020 (prima 30/6/2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020.
Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator la proroga al 16 settembre (prima 31/5/2020) è invece contenuta nell’art. 127 dello stesso DL 34/2020, anche in questo caso il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione o al massimo in 4 rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

B) ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 (art. 24)
Non è dovuto il versamento:

del saldo IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (2019 per soggetti solari). E’ fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il medesimo periodo;
della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (2020 per soggetti solari). L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’IRAP da versare a saldo per lo stesso periodo.
Soggetti interessati: imprese e professionisti con ricavi e compensi fiscali (art. 85, co. 1, lett. a) e b) e art. 54 del TUIR) non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per soggetti solari).

C) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI FINO A € 5 MLN (art. 25)
Soggetti interessati: soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi fiscali (art. 85, co. 1, lett. a) e b) del TUIR) oppure compensi fiscali (art. 54 del TUIR per i lavoratori autonomi) non superiori a € 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per i soggetti solari).
Requisito oggettivo: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Calcolo del contributo: l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei due mesi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), come segue:

20% per i soggetti con ricavi o compensi (fiscali) non superiori a € 400.000;
15% per i soggetti con ricavi o compensi (fiscali) superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000;
10% per i soggetti con ricavi o compensi (fiscali) superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000.
I ricavi e compensi a cui far riferimento sono quelli del periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per i soggetti solari).
Importo minimo: l’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Rilevanza fiscale: il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP.
Modalità e tempistiche: presentazione, esclusivamente in via telematica, di una istanza all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L’istanza contiene anche un’autocertificazione di regolarità antimafia.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti.
Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.
Attuazione: l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento.

D) RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI CON RICAVI DA € 5 MLN A € 50 MLN (art. 26)
E’ previsto un credito d’imposta in capo all’investitore pari al 20% per gli aumenti di capitale sociale, fino ad un massimo di € 2 mln, in PMI con ricavi fiscali (art. 85, co. 1, lett. a) e b) del TUIR) superiori a € 5 mln e fino a € 50 mln e che abbiano subito una riduzione complessiva di ricavi fiscali, nei mesi di marzo e aprile, di almeno il 33%.
La delibera di aumento del capitale sociale a pagamento deve avvenire dopo il 19/5/2020 ed entro il 31/12/2020.
La partecipazione deve essere posseduta fino al 31/12/2023 ed è preclusa la distribuzione di riserve fino all’ 1/1/2024.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive.
Alle stesse società è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
Attuazione: dovrà essere emanato un apposito Decreto entro 30 giorni dal 19/5/2020.

Documento chiuso alle ore 12:00 del 22 maggio 2020
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@studiovernassa.com)