Periodo dal 10 al 17 aprile 2020

In questo numero:

A. FISCO


A.1. NORME

A.2. PRASSI
A.2.1. Decreto “liquidità” (DL 23/2020): Sospensione dei versamenti
A.2.2. Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali: chiarimenti
A.2.3. Forfetari: applicazione del regime e cause ostative
A.2.4. Cessione del credito ad un valore più basso del nominale

A.3. GIURISPRUDENZA

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Assonime: approfondimenti Decreto “liquidità”

B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Deposito dei bilanci al Registro delle Imprese: termine di 30 giorni non prorogato

C. VARIE
C.1. Assonime: Aiuti di Stato a sostegno dell’emergenza Covid-19


 

A. FISCO

A.1. NORME

Nulla da segnalare

A.2. PRASSI

A.2.1. Decreto “liquidità” (DL 23/2020): Sospensione dei versamenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni contenute nel DL 23 dell’8 aprile 2020 (cd. Decreto “liquidità”) che riguardano la sospensione nei mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, sui connessi contributi e sull’IVA, nonché sul calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Di seguito i principali chiarimenti della Circolare n. 9/E/2020 sulla sospensione dei versamenti (ritenute, contributi ed IVA), derivante dal confronto tra la riduzione del fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo 2020 ed aprile 2020 rispetto ai rispettivi mesi di marzo ed aprile del 2019. Tale riduzione deve essere almeno pari al 33% per i soggetti con ricavi non superiori a € 50 milioni ed al 50% per i soggetti con ricavi superiore a € 50 milioni.
 
Il confronto avviene come segue:

  • Per fatturato e corrispettivi devono essere prese a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate e che dunque hanno partecipato alla liquidazione periodica, a cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione. Dovranno essere escluse le fatture differite emesse entro il giorno 15 marzo riferite al mese di febbraio, mentre andranno incluse le fatture emesse entro il 15 aprile e il 15 maggio riferite a marzo e ad aprile.
  • Nel caso non sussista l’obbligo di emettere fattura o dei corrispettivi (ad es. art. 74 del DPR 633/72) il riferimento al fatturato e ai corrispettivi è esteso al concetto di ricavi e compensi.
  • Nel caso di certificazione delle operazioni sia con fattura che con corrispettivi deve essere considerata la somma dei due elementi.
  • I soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica del fatturato o dei corrispettivi è eseguita solo con riferimento ai mesi di marzo e aprile.
  • Rientra nella sospensione IVA, al verificarsi delle condizioni richieste, anche le rate del saldo IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio.

Per i soggetti non commerciali (art. 18, co. 5), si evidenzia che la sospensione dei versamenti: 

  • riguarda anche le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato;
  • trova applicazione qualora venga svolga anche un’attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo; per quest’ultima si applicheranno i limiti di riduzione del fatturato.

(Circolare n. 9/E del 13/4/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 14/4/2020, pag. 25)

A.2.2. Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza Covid-19 (art. 83 del DL 18/2020 e art. 36 del DL 23/2020).
(Circolare n. 10/E del 16/4/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 17/4/2020, pag. 24)

A.2.3. Forfetari: applicazione del regime e cause ostative
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi sull’applicazione del regime forfetario e sulle cause ostative al regime stesso.
(Risposta interpello n. 102 e 103 del 14/4/2020, n. 106 del 15/4/2020 e n. 108 del 16/4/2020)

A.2.4. Cessione del credito ad un valore più basso del nominale
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in ambito di cessione di un credito per interventi di riqualificazione energetica, la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 88 del TUIR nell’esercizio in cui lo stesso è acquisito.
(Risposta interpello n. 105 del 15/4/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 16/4/2020, pag. 30)

A.3. GIURISPRUDENZA

Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

Nulla da segnalare 

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Assonime: approfondimenti Decreto “liquidità”
Assonime ha pubblicato gli approfondimenti relativi ai contenuti del Decreto “liquidità” (DL 23/2020) in un’apposita sezione del proprio sito internet.
(www.assonime.it)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

B.1. Deposito dei bilanci al Registro delle Imprese: termine di 30 giorni non prorogato
Il Ministero dello Sviluppo Economico in una circolare indirizzata alle Camere di Commercio e Unioni Regionali ha chiarito che non è prorogato il termine di 30 giorni dalla data di approvazione per il deposito del bilancio.
(“Il Sole 24 Ore” del 17/4/2020, pag. 25)

C. VARIE

C.1. Assonime: Aiuti di Stato a sostegno dell’emergenza Covid-19
Assonime ha analizzato l’approccio della Commissione Europea alla valutazione degli Aiuti di Stato a sostegno dell’economica nel contesto dell’emergenza Covid-19.
(Circolare Assonime n. 5 del 10/4/2020)

Documento chiuso alle ore 12:00 del 17 aprile 2020    
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@studiovernassa.com)