Periodo dal 15 al 21 giugno 2019

A.1. NORME.
A.1.1. Dichiarazione IMU e diritto annuale Camera di Commercio: scadenza 30 giugno.
Si ricorda che il 30 giugno 2019 scade il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU e TASI relativa al 2018 e per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le Unità Locali.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.1.2. IRES, IRAP, IRPEF: saldo 2018 e primo acconto 2019 entro il 30 giugno 2019.
Si ricorda che il 30 giugno (posticipato al 1° luglio in quanto il 30 giugno cade di domenica) scade il termine per il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 di IRES e IRAP per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Scade, inoltre, il termine per il versamento del saldo IRPEF e IRAP (se soggetto passivo) e dell’eventuale primo acconto per il 2019 per le persone fisiche.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.1.3. Versamenti ISA: scadenza al 22 luglio e proroga al 30 settembre 2019.
Si ricorda che per coloro che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale i versamenti delle imposte sui redditi sono prorogati dal 30 giugno al 22 luglio 2019. Un emendamento al c.d. Decreto crescita prevede un’ulteriore proroga al 30 settembre 2019. Si attende la conferma definitiva con la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.1.4. 730/2019: individuazione elementi di incoerenza e modalità di cooperazione.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle Dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e delle modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi.
(Provv. Prot. n. 207079/2019 del 19/6/2019)

A.2. PRASSI.
A.2.1. Fatturazione elettronica: la Circolare dell’Agenzia con i chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fatturazione elettronica con riferimento a: emissione e annotazione delle fatture, registrazione degli acquisti e detrazione dell’IVA, sanzioni, reverse charge e autofatture, depositi IVA, esterometro, imposta di bollo, fatturazione in nome e per conto. In allegato si riporta un riepilogo dei temi elencati.
(Circolare n. 14 del 17/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 18/6/2019, pag. 27)

A.2.2. Corrispettivi telematici: trasmissione non obbligatoria per commercio elettronico.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, mentre devono essere annotati nel registro dei corrispettivi (art 24, DPR 633/1972), ferma l’istituzione, insieme allo stesso, del registro delle vendite per le fatture eventualmente emesse.
(Interpello n. 198 del 19/6/2019)

A.2.3. IVA: variazione in diminuzione del subentrante alla gestione di fondo immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di sostituzione di una società di gestione del risparmio con altra nell’amministrazione di un fondo comune d’investimento immobiliare, nonostante l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della società sostituita, le note di variazione in diminuzione (art. 26, co. 2 e 3, DPR 633/1972) vanno emesse nei confronti della società subentrante.
(Interpello n. 199 del 20/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 21/6/2019, pag. 24)

A.2.4. Gruppo IVA: controllante persona fisica senza partita IVA.
L’agenzia delle Entrate ha specificato che, ai fini dell’esistenza del vincolo finanziario per la costituzione di un gruppo IVA, non è di ostacolo la circostanza che ai vertici del gruppo societario ci sia un controllante persona fisica, non soggetto passivo IVA.
(Interpello n. 194 del 17/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 18/6/2019, pag. 30)

A.2.5. Deducibilità perdite su crediti esteri: mancanza atti interruttivi della prescrizione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il comportamento di inattività nella riscossione di un credito, corrispondente ad una volontà liberale, che comporta la mancanza di atti formali interruttivi della prescrizione (es. via raccomandata, a.r., fax o posta elettronica certificata) comporta l’indeducibilità delle perdite su crediti (art. 101, co. 5, TUIR). Qualora il contribuente fornisca evidenze probatorie comprovanti lo stato di effettiva insolvenza dei debitori la perdita è deducibile.
(Interpello n. 197 del 18/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 19/6/2019, pag. 25)

A.2.6. R&S e formazione 4.0: credito spese di certificazione documentazione contabile.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che una società tenuta per legge al controllo legale dei conti non può beneficiare del credito d’imposta per le spese di certificazione contabile sia per quanto riguarda il credito d’imposta ricerca e sviluppo che per quanto riguarda il bonus formazione 4.0.
(Interpello n. 200 del 20/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 21/6/2019, pag. 27)

A.2.7. IVA: regime del margine applicabile alla rivendita delle opere d’arte.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che Il regime del margine (DL 41/1995) è applicabile alla rivendita delle opere d’arte, a condizione che il rivenditore abbia originariamente acquisito l’opera pagando un prezzo già inclusivo dell’IVA senza aver avuto la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.
(Principio di diritto n. 19 del 18/6/2019)

A.2.8. Attività di spettacolo: i chiarimenti dell’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione delle prestazioni di attività di spettacolo.
(Interpello n. 193 del 17/6/2019)

A.3. GIURISPRUDENZA.
Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. Contenziosi tributari: diminuzione del 10,3% delle liti pendenti rispetto al 2017.
La Relazione annuale sul contenzioso tributario riferisce che nel 2018 le liti tributarie pendenti sono diminuite del 10,3% rispetto all’anno precedente (373.685 controversie pendenti al 31 dicembre 2018). In particolare, si registra un aumento del 3,1% dei ricorsi presentati nel primo grado di giudizio ed un calo del 9,6% degli appelli presentati nel secondo grado di giudizio.
(www.mef.gov.it)

A.4.2. Entrate tributarie gennaio – aprile 2019: +0,3% rispetto allo stesso periodo 2018.
Le entrate tributarie e contributive nei primi quattro mesi del 2019 evidenziano nel complesso un aumento dello 0,3% (+563 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.
(www.me.gov.it)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI.
A.5.1. 5 per mille: domanda telematica tardiva entro il 30 settembre 2019.
I soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione per il 2019 entro il 7 maggio 2019, possono trasmettere la domanda telematica entro il 30 settembre 2019. Inoltre, sono disponibili, in tre distinti elenchi, i dati degli enti del volontariato, delle ASD e degli enti della ricerca scientifica che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo i termini di scadenza.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.5.2. Indici Sintetici di Affidabilità fiscale: la guida dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale che chiarisce quando e come devono essere applicati, chi ne è escluso, quali sono le sanzioni per omessa o inesatta comunicazione e quali sono i vantaggi premiali per i contribuenti affidabili.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.5.3. Tasse automobilistiche: riduzione del 50% gli autoveicoli di interesse storico.
Il Dipartimento delle Finanze ha emanato una Risoluzione che prevede la riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.
(Risoluzione n. 1/DF del 14/6/2019 su www.finanze.it)

B. SOCIETA’ E BILANCIO.
Nulla da segnalare

C. VARIE.
Nulla da segnalare

Notizie di interesse specifico del settore TURISMO: Nulla da segnalare
Documento chiuso alle ore 12:00 del 21 giugno 2019
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa – Studio Vernassa


D. FATTURAZIONE ELETTRONICA: LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una Circolare che fornisce chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica. I principali argomenti affrontati sono stati: emissione e annotazione delle fatture, registrazione degli acquisti e detrazione dell’IVA, sanzioni, reverse charge e autofatture, depositi IVA, esterometro, imposta di bollo, fatturazione in nome e per conto. Di seguito si riassumono i più importanti temi trattati.

Emissione delle fatture – Da inserire la data di effettuazione dell’operazione
La data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica è sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Tale data, in base alle previsioni dell’art. 6, DPR 633/1972, coincide con il momento di consegna o spedizione per i beni mobili, con il momento della stipulazione per i beni immobili e con il pagamento per i servizi, a meno che anteriormente sia emessa fattura.

A partire dalla data di effettuazione, per la fattura immediata, è possibile trasmettere il file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) entro i 10 giorni successivi (si attende la conferma definitiva dell’emendamento del Decreto crescita che allunga l’emissione ai 12 giorni successivi).

La data di avvenuta trasmissione, invece, viene assegnata direttamente dallo SdI.

Fattura elettronica immediata – Esempio
Viene effettuata una cessione in data 28 settembre 2019. La fattura potrà essere:
generata e inviata allo SdI il giorno dell’operazione.
In questo modo la “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidono.
Il campo “Data” della sezione “Dati Generali” riporta la data del 28 settembre 2019;
generata il giorno dell’operazione e inviata allo SdI entro i 10 giorni seguenti.
Anche in questo caso il campo “Data” della sezione “Dati Generali” riporta la data del 28 settembre 2019;
generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei 10 giorni a disposizione tra la data di effettuazione (28 settembre) e termine massimo per la trasmissione (8 ottobre).
Anche in questo caso il campo “Data” della sezione “Dati Generali” riporta la data del 28 settembre 2019.

Fattura elettronica differita – Esempio
Vengono effettuate tre cessioni in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto. La fattura potrà essere generata ed inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019.
La data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) dovrà essere valorizzata con la data dell’ultima operazione, ovvero 28 settembre 2019.

Annotazione delle fatture emesse
Le fatture emesse immediate devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Il termine di annotazione delle fatture emesse è valido anche per le fatture differite.

La data da indicare nel registro delle fatture emesse è la data di effettuazione.

Registrazione di una fattura emessa – Esempio
Una fattura viene emessa l’8 ottobre 2019, per un’operazione del 28 settembre.
La fattura potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA (ad esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16 ottobre con riferimento a settembre).

Detrazione dell’IVA
La detrazione dell’IVA può essere esercitata entro il giorno 16 di ciascun mese relativamente ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Fanno eccezione i documenti di acquisto relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Esercizio della detrazione - Esempio
Per un’operazione del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta il 10 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.
Nel caso, invece, di un’operazione di dicembre 2019, documentata con una fattura ricevuta e annotata nel 2020, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione.

Disposizioni di coordinamento e armonizzazione in tema di fattura elettronica
Il DL 119/2018 ha previsto che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione, in apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti: registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA, liquidazione periodica dell’IVA, dichiarazione annuale dell’IVA.
Pertanto, la convalida o integrazione dei dati comporterà il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri degli acquisti e delle vendite (artt. 23 e 25, DPR 633/1972).
Si attende un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dia attuazione alla norma.

Emissione delle fatture - Sanzioni
Si ricorda che per il primo semestre 2019, le sanzioni non vengono applicate se la fattura elettronica viene regolarmente emessa entro il termine della liquidazione periodica dell’IVA. Si applica la riduzione al 20% qualora l’emissione avvenga entro la liquidazione IVA del periodo successivo.
Fino al 30 giugno la disapplicazione/riduzione delle sanzioni è applicabile nei confronti di tutti i contribuenti, sia con liquidazione su base trimestrale che mensile.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che l’estensione della riduzione delle sanzioni al 30 settembre 2019 per i soggetti mensili è riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
In altri termini, laddove entro il 16 novembre 2019 il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni ridotte al 20 per cento.
Il 16 novembre corrisponde, inoltre, al termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale potranno godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.

È importante precisare che rimangono interamente applicabili le sanzioni relative:
all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente;
all’utilizzo dei crediti non spettanti;
alla corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge.

Esterometro – Esonero dei forfettari
L’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura. Ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari e le ASD che hanno conseguito proventi fino a € 65 mila.

Imposta di bollo
Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso SdI. Pertanto, la fattura elettronica scartata, considerata non emessa, non fa sorgere il presupposto del tributo.

Reverse charge
Nel caso di reverse charge interno o comunque nelle ipotesi in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, il cessionario/committente non ha l’obbligo di inviare il documento integrato al Sistema di Interscamio.
Il cessionario/committente può comunque effettuare l’invio così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Allo stesso modo, nelle ipotesi di reverse charge esterno (ad esempio, acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE), l’obbligo di fatturazione elettronica non trova spazio. Tale obbligo, infatti, è sostituito dall’esterometro, che potrà comunque essere evitato laddove il fornitore comunitario abbia seguito, per sua scelta, le regole italiane ed emesso la fattura elettronica via SdI.

Autofatture vere e proprie
L’Agenzia delle Entrate ricorda che rientrano nell’ipotesi di autofattura: gli acquisti da produttori agricoli (art. 34, co. 6, DPR 633/1972), i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto, l’”autofattura denuncia”, il c.d. “autoconsumo” e l’”autofattura omaggio”.

Qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI).

Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento.

Estrazione dei beni dai depositi IVA
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’autofattura emessa allo scopo di assolvere l’imposta non avrà obbligo di essere elettronica tramite SdI.
Al contrario, si dovrà ricorrere all’autofattura elettronica nel caso in cui il valore del bene estratto è diverso da quello del bene introdotto/ceduto all’interno del deposito (tipicamente a causa di lavorazioni subite) e, quindi, la fattura è strumentale a individuare tale valore e la corretta base imponibile.

Compilazione dei documenti
Il “TipoDocumento” da indicare per le fatture reverse charge, autofatture e depositi IVA è “TD01”.
Sole per le “autofatture denuncia” occorrerà utilizzare il “TipoDocumento” TD20

In riferimento alle autofatture occorre specificare che, per l’invio allo SdI:
in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
in ipotesi di “autofattura denuncia” nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

Consultazione e conservazione delle fatture elettroniche
L’adesione all’apposito servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle entrate garantisce per quindici anni, salvo revoca da parte del contribuente, la conservazione delle fatture elettroniche transitate dallo SdI.

La consultazione, possibile solo previa adesione al servizio, potrà avvenire, per i soggetti passivi d’imposta, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia, dal 1° luglio 2019 e sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello SdI, con cancellazione entro i sessanta giorni successivi.
Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in consultazione (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento) solo i dati fattura.

Fatturazione in nome e per conto
In caso di fatturazione in nome e per conto, l’onere documentale trasla dal cedente/prestatore al cessionario/committente.
Quest’ultimo agisce in nome e per conto del soggetto tenuto alla fatturazione, pertanto le modalità di assolvimento, e dunque anche i casi di eventuale esclusione dagli obblighi di fatturazione elettronica, saranno quelle proprie di tale soggetto.