Periodo dal 29 giugno al 5 luglio 2019

A. FISCO.
A.1. NORME.
A.1.1. DL 34/2019 (Decreto crescita): conversione in Legge.
Il DL 34/2019, cosiddetto “Decreto crescita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019; le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia a partire dal 30 giugno. Si riportano in allegato le novità principali relative alle imposte sui redditi e alle agevolazioni fiscali.
(DL n. 34 del 30/4/2019 su G.U. n. 151 del 29/6/2019)

A.1.2. Corrispettivi telematici: modalità alternative di trasmissione.
L’Agenzia delle Entrate ha reso note le tre modalità alternative di trasmissione dei corrispettivi per coloro che al 1° luglio 2019 non hanno la disponibilità di un registratore telematico. Le modalità alternative erano state preannunciate con la Circolare n. 15/E del 2019 (vedasi notizia A.2.2). In particolare, i servizi a disposizione sono elencati nel riquadro sottostante.
(Provv. Prot. n. 236086 del 4/7/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 5/7/2019, pag. 24)
L’invio dei corrispettivi può temporaneamente avvenire nei modi seguenti:
Trasmissione attraverso il servizio (accessibile dal portale “Fatture e corrispettivi”) di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate. Il servizio sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio;
Trasmissione attraverso servizio web (accessibile dal portale “Fatture e corrispettivi”) di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi distinti per aliquota o con indicazione del regime di “ventilazione”. Il servizio sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio;
Trasmissione attraverso modello “web service” fruibile mediante protocollo HTTPS o SFTP.

A.2. PRASSI.
A.2.1. Contribuenti forfettari fino a € 65 mila: versamenti delle imposte al 30 settembre.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche sulla base dell’art. 12-quinquies del DL. 34/2019, la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte sui redditi dei soggetti per cui sono stati approvati gli ISA è valida anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
(Risoluzione n. 64/E del 28/6/2019)

A.2.2. Registratore telematico non disponibile all’1/7: registrazione/invio alternativi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che al 1° luglio non hanno ancora terminato la messa in servizio dei registratori telematici potranno continuare a registrare i corrispettivi giornalieri con i registratori di cassa già in uso o con ricevute fiscali. L’invio dovrà avvenire entro il termine del mese successivo all’effettuazione dell’operazione con modalità telematiche che sono state stabilite dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento (si veda la notizia A.1.2), fermi restando i termini per la liquidazione dell’IVA.
(Circolare n. 15/E del 28/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 2/7/2019)

A.2.3. Trasformazione associazione riconosciuta in fondazione: imposta di registro fissa.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la trasformazione di un’associazione riconosciuta che svolge attività commerciale in Fondazione sconta l’imposta di registro in misura fissa. L’operazione è neutrale ai fini IRES.
(Risoluzione n. 63/E del 28/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 29/6/2019, pag. 19)

A.2.4. IVA: esenti le prestazioni delle case di riposo per anziani (RSA).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione IVA (art. 10, n. 21, DPR 633/1972) si applica alle attività svolte da una società che si occupa della gestione globale dei servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri destinati agli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale (Rsa).
(Interpello n. 221 dell’1/7/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 2/7/2019, pag. 20)

A.2.5. Question time: chiarimenti sul credito R&S.
Durante un question time alla Commissione Finanze della Camera, il Mef ha precisato che non esiste incertezza normativa sul credito d’imposta ricerca e sviluppo per le fattispecie già oggetto di precedenti precisazioni e chiarimenti. Quale esempio il Mef riporta il caso riguardante l’innovazione di processo e di organizzazione che sono stati esclusi dalle attività agevolabili credito R&D dalla Risoluzione n. 40/E del 2019 e precedentemente dalla circolare 46/E del 2008.
(“Il Sole 24 Ore” del 4/7/2019, pag. 22)

A.3. GIURISPRUDENZA.
Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. Fattura elettronica: più di 1 miliardo di file trasmessi nei primi sei mesi del 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nei primi sei mesi del 2019 sono stati più di 1 miliardo i file trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) da parte di 3,3 milioni di operatori. Il volume di transazioni è stato pari ad € 1.689 miliardi tra imponibile e imposta. Milano è la città con più invii (oltre 257 milioni), seguita da Roma e Torino.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI.
A.5.1. Corrispettivi telematici: pronta la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la procedura web, alternativa ai registratori telematici, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il servizio potrà essere utilizzato da pc, tablet e smartphone e i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.5.2. Fattura elettronica: adesione al servizio di consultazione dell’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’accordo per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture da sottoscrivere con la funzionalità apposita all’interno del portale fatture e corrispettivi. L’adesione può essere effettuata fino al 31 ottobre 2019 e se effettuata oltre questo termine, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.
(www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 5/7/2019, pag. 24)

A.5.3. Il contenzioso tributario: la guida dell’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul contenzioso tributario, alla luce delle nuove disposizioni sul processo tributario telematico in vigore per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.5.4. Processo tributario telematico: modalità operative.
Il Ministero delle Finanze ha pubblicato la circolare riguardante il processo tributario telematico obbligatorio. In particolare, la circolare illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali.
(Circolare n. 1/DF del 4/7/2019 su www.finanze.it)

B. SOCIETA’ E BILANCIO.
Nulla da segnalare

C. VARIE.
C.1. Classamento dei beni immobili siti nei porti: la Circolare dell’Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 578 e ss, L. 205/2017) sui criteri di attribuzione della categoria catastale per specifiche tipologie di unità immobiliari site nei porti di rilevanza nazionale e internazionale, di competenza delle Autorità di sistema portuale (l’allegato A della L. 84/1994, riporta l’elenco dei porti interessati).
(Circolare n. 16/E dell’1/7/2019)

C.2. Voucher per consulenza per l’innovazione: emanato il primo decreto attuativo.
È stato pubblicato il primo decreto attuativo del voucher per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 (art. 1, co. 228, 230, 231, L. 145/2018). Il contributo è pari al 50% delle spese fino a € 40 mila per le micro e piccole imprese, al 30% fino a € 25 mila per le medie imprese e al 50% delle spese fino ad € 80 mila per le reti d’imprese. Con successivi provvedimenti, il MiSE fornirà indicazioni sulle modalità e i termini per l’iscrizione all’elenco dei manager abilitati a fornire le consulenze, e per la presentazione delle domande di agevolazione.
(Decreto del 7/5/2019 su G.U. n. 152 dell’1/7/2019)

C.3. Strutture ricettive e immobili: costituzione di una banca dati per le locazioni brevi.
Il DL 34/2019 (Decreto crescita) prevede che per migliorare la qualità dell’offerta turistica e contrastare le forme irregolari di ospitalità viene istituita un’apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati con un codice alfanumerico (“codice identificativo”) che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
(Art. 13-quater, DL 34/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 5/7/2019, pag. 27)

Notizie di interesse specifico del settore TURISMO: C.3.
Documento chiuso alle ore 12:00 del 5 luglio 2019
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa – Studio Vernassa

D. DL 34/2019 (DECRETO CRESCITA): REDDITI E AGEVOLAZIONI FISCALI.

Dichiarazione dei redditi, Modelli e versamento delle imposte
1.1) Dichiarazione dei redditi – Presentazione entro il 30 novembre (art. 4-bis):
la norma proroga i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi in materia di imposte dirette e IRAP all’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, ovvero al 30 novembre per i soggetti solari. Viene, inoltre, stabilito che ai fini del controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, gli uffici non possono richiedere documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o dati trasmessi da soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi;
1.2) Modelli dichiarativi – Disponibili entro 60 giorni dal termine dell’adempimento (art. 4-septies):
l’amministrazione finanziaria si impegna a garantire che i modelli dichiarativi, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente almeno 60 giorni prima della scadenza per l’adempimento a cui si riferiscono. Tali modelli e le istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti privi di conoscenze in materia tributaria;
1.3) Versamento imposte sui redditi per i contribuenti ISA (art. 12-quinquies):
i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (si veda l’Approfondimento in allegato) devono versare le imposte sui redditi entro il 30 settembre (prima 30 giugno);

Agevolazioni fiscali
2.1) Super ammortamento (art. 1):
viene ripristinato il super ammortamento (+30%) sui beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo dall’1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020, se entro il 31 dicembre 2019 si versa il 20% di acconto;

2.2) Maggiorazione deducibilità IMU (art. 3):
la novità consiste nell’incremento progressivo della deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo. In luogo dell’attuale 40%, l’IMU sarà deducibile, per i soggetti solari, nella misura del 50% nel 2019, del 60% negli anni 2020-2021 e del 70% dal 2022. A partire dal 2023, l’IMU sarà totalmente deducibile;

2.3) Patent box (art. 4):
I’articolo introduce un sistema opzionale di utilizzo del patent box con l’obiettivo accelerare e semplificare la procedura di determinazione del reddito escluso da tassazione, al fine di ridurre costi ed impegni di tempo. In sintesi:
viene introdotto un sistema opzionale con il quale l’impresa decide di determinare in via diretta ed autonoma il reddito agevolabile, predisponendo un’apposita documentazione per i successivi controlli;
a tale regime opzionale potrà aderire anche l’impresa che abbia già presentato il ruling negli anni 2015-2018 (c.d. “facoltà di ripensamento);
l’agevolazione verrà usufruita in tre anni;
vi sarà una minore certezza operativa;
si potrà predisporre la “documentazione idonea” che, se accettata dall’Amministrazione Finanziaria, fornirà una “penalty protection”. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 30 luglio 2019 verrà dettagliata l’idonea documentazione, il cui possesso dovrà essere comunicato all’Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione fiscale del periodo d’imposta in cui si beneficia dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate dovrà essere informata:
dell’opzione per la determinazione in via diretta ed autonoma del reddito agevolabile, con la conseguente eventuale predisposizione dell’idonea documentazione (art. 4, comma 3);
della rinuncia al ruling presentato per gli anni pregressi, in genere nel periodo 2015-2018 (art. 4, comma 4);
con apposita dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8 del DPR 322/1998), della presenza dell’idonea documentazione per ciascuno degli anni pregressi sia per la facoltà di ripensamento che per l’avvenuto utilizzo indiretto in assenza di ruling (art. 4, comma 5).
Il reddito sarà escluso da tassazione con una variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo sia per il regime opzionale (immediato), che per la facoltà di ripensamento.
Decorrenza: a partire dal periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari.

2.4) Regime degli impatriati (art. 5):
la norma rafforza le misure agevolative IRPEF per i soggetti che aderiscono al regime degli impatriati (art. 16 del Dlgs. n. 147/2015) ed al regime del rientro dei cervelli dall’estero (art. 44 del DL n. 78/2010).
L’agevolazione fiscale consiste nella tassazione IRPEF del solo 30% dei redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (c.d. “impatriati”).
La percentuale è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
La percentuale è aumentata al 50% per gli sportivi professionisti.
I lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato devono possedere le seguenti condizioni:
non essere stati residenti fiscali in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento;
impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Non è richiesta l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), tuttavia devono aver risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento.

Le disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’art. 2 del DPR 917/1986, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione si applicherà dunque ai redditi 2020.

L’agevolazione si applica dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (dal 2020) e per i quattro periodi successivi.