Periodo dal 12 al 19 luglio 2019
In questo numero:
A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. Persone fisiche: invio del 730/2019 (periodo d’imposta 2018) entro il 23 luglio
A.1.2. Attività finanziarie detenute all’estero nel 2016: adempimento spontaneo
A.1.3. Patent box: determinazione diretta su opzione – Consultazione fino al 24 luglio
A.2. PRASSI
A.2.1. IVA – produzione in eccesso esclusa dall’applicazione dell’imposta
A.2.2. Cessione della nuda proprietà: rimangono i benefici fiscali
A.2.3. Contributi in conto esercizio senza nesso con compenti negativi: trattamento IRAP
A.2.4. Onlus, ODV e APS: trasferimenti esenti da tasse di donazione e tributi catastali
A.2.5. Art bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A.2.6. Dichiarazioni d’intento: nessuna consegna al fornitore dal 2020
A.2.7. Estrazione beni da deposito IVA: chiarimenti in merito alle autofatture
A.2.8. Lavoratori impatriati e soggetti non residenti – Chiarimenti
A.2.9. Cooperative sociali – IVA su prestazioni socio-sanitarie e corsi di formazione
A.3. GIURISPRUDENZA
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. Entrate tributarie e contributive gennaio-maggio 2019: aumento di € 3.727 milioni
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Passaggio dagli IAS/IFRS ai principi contabili nazionali: commenti entro il 15 ottobre
B.2. Srl – Costituzione online dall’1 agosto 2021
C. VARIE
C.1. Licenza da navigazione per unità da diporto: approvazione dei nuovi modelli
C.2. Enti del Terzo Settore – Registro Unico entro ottobre 2019
D. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE(ISA): RIEPILOGO
Notizie di interesse specifico del settore turismo: A.2.5; C.1
A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. Persone fisiche: invio del 730/2019 (periodo d’imposta 2018) entro il 23 luglio
Si ricorda che entro il 23 luglio scade il termine per l’invio del Modello dichiarativo 730/2019 per le persone fisiche.
(www.agenziaentrate.gov.it)
A.1.2. Attività finanziarie detenute all’estero nel 2016: adempimento spontaneo
L’Agenzia delle Entrate promuove, tramite l’invio di comunicazioni, l’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.
(Provv. Prot. n. 247672/2019 del 12/9/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 13/9/2019, pag. 16)
A.1.3. Patent box: determinazione diretta su opzione – Consultazione fino al 24 luglio
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione la bozza del Provvedimento che attua le modifiche della disciplina del Patent box (art. 4, DL 34/2019) con riferimento alla determinazione diretta dell’agevolazione su opzione. Il Provvedimento definisce la “documentazione idonea” da predisporre per evitare le sanzioni nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria determini un minor reddito agevolabile. Particolare attenzione è rivolta alla PMI che possono utilizzare, con il criterio del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore sulla base di codici ATECO 2007 messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il documento rimarrà in consultazione fino al prossimo 24 luglio.
(Bozza di Provvedimento del 17/7/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 18/7/2019, pag 23)
A.2. PRASSI
A.2.1. IVA – produzione in eccesso esclusa dall’applicazione dell’imposta
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli importi aggiuntivi addebitati da un consorzio ad un caseificio per la produzione di latte in eccesso possono essere qualificati come penalità e quindi essere esclusi dall’applicazione dell’IVA, per carenza del presupposto oggettivo.
(Interpello n. 228 del 12/7/2019)
A.2.2. Cessione della nuda proprietà: rimangono i benefici fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo d’azienda, non decade dall’esenzione dell’imposta sulle donazioni o successioni (art. 3, co. 4-ter, D.Lgs 346/1990).
(Interpello n. 231 del 12/7/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 13/7/2019, pag. 17)
A.2.3. Contributi in conto esercizio senza nesso con compenti negativi: trattamento IRAP
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi ricevuti da un Ente ecclesiastico che svolge attività di insegnamento a livello universitario, a fronte di costi di diversa natura, è tassato ai fini IRAP in quanto non vi è un nesso preciso e inequivocabile tra la somma erogata a titolo di contributo ed i componenti negativi non deducibili. Tali contributi concorrono per intero a formare il valore della produzione secondo il principio della competenza.
(Interpello n. 238 del 15/7/2019)
A.2.4. Onlus, ODV e APS: trasferimenti esenti da tasse di donazione e tributi catastali
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli atti di trasferimento del patrimonio a titolo gratuito a favore di Onlus, Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) non sono soggette all’imposta sulle successioni, donazioni, ipotecaria e catastale. Per gli Enti di cui sopra, infatti, il regime agevolato (art. 82, co. 2, D.Lgs 117/2017) si applica già a partire dal 2018.
(Interpello n. 252 del 16/7/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 17/7/2019, pag.24)
A.2.5. Art bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre Interpelli in cui vengono forniti chiarimenti in merito alla fruizione dell’Art bonus per erogazioni liberali.
(Interpello n. 250 del 16/7/2019 e n. 258 e 262 del 17/7/2019)
A.2.6. Dichiarazioni d’intento: nessuna consegna al fornitore dal 2020
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito, alla luce delle recenti novità (art. 12-septies, DL 34/2019), che dal 2020 continua ad essere necessaria la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta. Tuttavia, non è più previsto l’obbligo di consegna di tale dichiarazione, insieme alla ricevuta, al fornitore o alla Dogana.
(Nota Prot. 69283/RU e “Il Sole 24 Ore” del 17/7/2019, pag. 22)
A.2.7. Estrazione beni da deposito IVA: chiarimenti in merito alle autofatture
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in relazione alle autofatture per beni estratti da depositi IVA. Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra il valore del ben inserito nel deposito e il bene estratto, deve essere trasmessa autofattura tramite SdI.
(Nota Prot.73328/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 17/7/2019, pag. 22)
A.2.8. Lavoratori impatriati e soggetti non residenti – Chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni interpelli sul regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati e sui redditi percepiti da soggetti non residenti.
(Interpelli n. 270, 271, 272 del 18/7/2019 e n. 283 del 19/7/2019)
A.2.9. Cooperative sociali – IVA su prestazioni socio-sanitarie e corsi di formazione
L’Agenzia delle Entrate, con due Interpelli, ha risolto il trattamento IVA da applicare alle cooperative sociali che svolgono prestazioni socio-sanitarie e/o di formazione professionale. Sulla prima attività, l’Agenzia conferma l’applicazione dell’aliquota IVA al 5%; la seconda è fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo, essendo effettuata gratuitamente a studenti minori su incarico di una Regione che sostiene le spese.
(Interpelli n. 237 e 240 del 15/7/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 16/7/2019, pag. 22)
A.3. GIURISPRUDENZA
Nulla da segnalare
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. Entrate tributarie e contributive gennaio-maggio 2019: aumento di € 3.727 milioni
Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi del 2019 mostrano un aumento di € 3.727 milioni (+1,4%) rispetto all’analogo periodo del 2018. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+1.720 milioni di euro, +1,0 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+2.007 milioni di euro, +2,1 per cento).
(www.finanze.it)
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
Nulla da segnalare
B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Passaggio dagli IAS/IFRS ai principi contabili nazionali: commenti entro il 15 ottobre
L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali”. Il documento propone le modalità di predisposizione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio con i principi IAS/IFRS. I commenti devono essere invitati entro il 15 ottobre 2019.
(www.fondazioneoic.eu e “Il Sole 24 Ore” del 17/7/2019, pag. 22)
B.2. Srl – Costituzione online dall’1 agosto 2021
La Direttiva Ue 2019/1151 del 20 giugno 2019 impone agli Stati di utilizzare anche la procedura online per la costituzione delle Società. La Direttiva dovrà essere recepita entro il prossimo 1° agosto 2021. Tal nuova modalità ha lo scopo di semplificare e accelerare la procedura amministrativa, consentendo all’Italia di migliorare il 67° posto nella classifica sull’”avvio dell’impresa” preparata dalla Banca Mondiale.
(“Il Sole 24 Ore” del 19/7/2019, pag. 21)
C. VARIE
C.1. Licenza da navigazione per unità da diporto: approvazione dei nuovi modelli
Sono stati approvati i modelli di licenza da navigazione per unità da diporto. Le licenze di navigazione rilasciate prima del 1° settembre conservano validità fino alla loro sostituzione.
(Decreto del 19/6/2019 su G.U. n. 164 del 15/7/2019)
C.2. Enti del Terzo Settore – Registro Unico entro ottobre 2019
Il Ministro del Lavoro ha annunciato che il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà adottato entro la fine di ottobre 2019. I dati relativi alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) ed alle APS (Associazioni di Promozione Speciale) saranno automaticamente immessi nel nuovo Registro, mentre per le Onlus si stanno studiando con l’Agenzia delle Entrate le modalità più adatte. Si ricorda che gli ETS attuali dovranno valutare con attenzione le modifiche degli Statuti pur essendo il termine spostato al 30 giugno 2020 (invece del 3 agosto 2019).
(“Il Sole 24 Ore” del 19/7/2019, pag. 23)
D. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE(ISA): RIEPILOGO
Di seguito si riporta una breve descrizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), rimandando al sito dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori informazioni.
Decorrenza e versamento delle imposte
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale sostituiscono gli studi di settore e si applicano per la prima volta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, con la presentazione del Modello Redditi 2019.
Il DL 34/2019 (Decreto crescita) ha previsto una proroga al 30 settembre 2019 per il versamento delle imposte sui redditi per i soggetti che presentano gli ISA.
Approvazione degli ISA
Gli ISA vengono approvati entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati e le eventuali integrazioni sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
Per il 2018 sono stati approvati 175 ISA che sono suddivisi nelle seguenti categorie: commercio, servizi, professionisti, manifatture, agricoltura.
Per ogni ISA l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello (da compilare con il software Il tuo ISA 2019) con le relative istruzioni.
Ambito soggettivo
Gli ISA si applicano a coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione che svolgono come attività prevalente una di quelle per cui è stato approvato un ISA (da identificare in base al codice ATECO).
Se vengono svolte più attività, si considera come prevalente l’attività da cui deriva il maggior ammontare di ricavi o di compensi.
Si ricorda che l’attività prevalente deve essere determinata con riferimento alla stessa categoria reddituale (impresa e lavoro autonomo).
Cause principali di esclusione
Tra le cause di esclusione si individuano:
inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
periodo di non normale svolgimento dell’attività d’impresa;
ricavi (art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) o compensi di cui all’art. 54, co. 1, TUIR superiori ad € 5.164.569;
determinazione del reddito con criteri forfettari;
esercizio di due o più attività, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
classificazione in una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e quindi prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;
specifici soggetti in relazione all’attività esercitata (Enti del Terzo Settore, imprese sociali, …)
I Modelli e le informazioni richieste
Le informazioni necessarie per gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale possono essere suddivise in:
dati di natura contabile ed extra contabile riferiti all’attività d’impresa o di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 2018;
ulteriori dati elencati nell’Allegato 1 al Provvedimento 126200/2019 del 10 maggio 2019, reperibili dal cassetto fiscale del contribuente.
L’acquisizione dei dati potrà avvenire previa delega, anche cartacea, da parte del contribuente all’intermediario (non necessaria se quest’ultimo è già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale).
Il Modello ISA è composto da diversi quadri e ISA non è standard. Infatti, i quadri variano da uno studio all’altro e non è detto che tutti siano presenti nello stesso studio.
Solo i quadri A, F e G rimangono uguali nel contenuto, qualora presenti.
Gli indicatori di affidabilità e di anomalia
Gli indicatori di affidabilità verificano se i ricavi o compensi, il valore aggiunto e il reddito dichiarato possono essere considerati coerenti rispetto al settore di riferimento e alla struttura organizzativa. In base all’affidabilità viene dato un giudizio da 1 a 10, con conseguenti benefici premiali (vedasi paragrafo 8).
Al contrario, gli indicatori di anomalia evidenziano gli scostamenti atipici rispetto al settore di riferimento. In base alla gravità dell’anomalia viene dato un giudizio da 1 (forte anomalia) a 5 (lieve anomalia) che influisce sul punteggio finale.
Adeguamento in Dichiarazione dei Redditi
I contribuenti possono indicare in Dichiarazione dei Redditi ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili, in modo da migliorare la propria attendibilità fiscale e accedere al regime premiale previsto.
Queste componenti positive rilevano ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Sui maggior valori è dovuta l’imposta.
I benefici premiali
I benefici premiali previsti sono elencati di seguito (Provv. Prot. 126200/2019).
8.1. Livello di affidabilità maggiore o uguale 8 per il periodo d’imposta 2018
I benefici di cui godono i contribuenti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 sono:
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a € 50 mila all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2019;
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA infrannuale fino a € 50 mila all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020;
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a € 20 mila all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP per il periodo d’imposta 2018;
esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a € 50 mila all’anno
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti per il reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
8.2. Livello di affidabilità maggiore o uguale a 8,5 per il periodo d’imposta 2018
I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, DPR 600/1973, e art. 54, co. 2, secondo periodo, DPR 633/1972).
8.3. Livello di affidabilità maggiore o uguale a 9 per il periodo d’imposta 2018
I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono esclusi:
dall’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. 724/1994), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2 DL 138/2011;
dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 DPR 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Le sanzioni e i controlli
È prevista una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (art. 8, co. 1, D.Lgs 471/1997) nei casi di:
omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA;
comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati.
Prima di contestare la violazione, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o correggere spontaneamente gli errori commessi.
Documento chiuso alle ore 12:00 del 19 luglio 2019
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@