Periodo dal 22 al 28 giugno 2019

In questo numero:

A. FISCO


A.1. NORME
A.1.1. Dichiarazione IMU e TASI: proroga al 31 dicembre
A.1.2. DL Crescita: novità fiscali
A.1.3. IVA: le comunicazioni dell’Agenzia per la correzione degli errori
A.1.4. Studi di settore: comunicazione anomalie per adempimento spontaneo
A.1.5. Vendita dei titoli di accesso e biglietterie automatizzate

A.2. PRASSI
A.2.1. Corrispettivi: certificazione promiscua, tenuta del registro e attivazione unitaria
A.2.2. Regime forfettario: applicabilità di una causa ostativa
A.2.3. Docenti/ricercatori impatriati: accesso al regime anche senza iscrizione all’AIRE
A.2.4. Detassazione premi risultato: periodo congruo e definizione obiettivi incrementali
A.2.5. Residenza fiscale: chiarimenti in tema di problemi burocratici
A.2.6. Restituzione somme al soggetto erogatore: trattamento fiscale
A.2.7. Impatriati: requisito dei 24 mesi di residenza estera e ritardi nell’iscrizione all’AIRE
A.2.8. Corrispettivi telematici: calcolo del volume d’affari
A.2.9. Fattura elettronica - dati REA non inseriti: nessuna rilevanza fiscale
A.2.10. Fattura elettronica: nuove deleghe se acquisite ante 21 dicembre 2018
A.2.11. Utili esteri ante 2018: applicazione della ritenuta d’acconto e tassazione parziale

A.3. GIURISPRUDENZA

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. Corrispettivi telematici: 35 miliardi di scontrini previsti dal 2020

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Transfer pricing: sono validi i comparabili esteri
A.5.2. Corrispettivi telematici: i chiarimenti di Assonime
A.5.3. Dichiarazione dei redditi e IRAP nelle società di capitali: i chiarimenti di Assonime

B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Obbligo di controllo interno per le Srl: limiti in Gazzetta Ufficiale

C. VARIE

D. “DL CRESCITA: NOVITÀ IVA”

E. SCADENZARIO DEL MESE DI LUGLIO 2019


 

A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. Dichiarazione IMU e TASI: proroga al 31 dicembre
Si ricorda che la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI è stata prorogata al 31 dicembre (prima 30 giugno) dal DL 34/2019 (Decreto crescita) di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(art. 3-quater, DL 34/2019)

A.1.2. DL Crescita: novità fiscali
Il DL 34/2019, approvato in via definitiva dal Parlamento e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto diverse misure fiscali per la crescita economica, per il rilancio degli investimenti privati e per la tutela del made in Italy. Il Decreto contiene 117 articoli (prima 51) e necessita di 75 provvedimenti attuativi. Le novità fiscali sono contenute nel capo I. Nell’Allegato si riportano le novità riguardanti l’IVA.

Il DL crescita si suddivide in quattro parti:

  • Misure fiscali per la crescita economica (capo I): reintroduzione del super ammortamento, revisione della Mini IRES, modifiche al patent box, modifiche alla deducibilità dell’IMU, proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI e delle dichiarazioni dei redditi, proroga dei versamenti per i soggetti ISA, maggiorazione dei termini per l’emissione della fattura e per l’invio dei corrispettivi telematici, modifiche in tema di comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA, integrazione dell’imposta di bollo da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso una procedura automatizzata, modalità di pagamento dei diritti doganali e delle sanzioni;
  • Misure per il rilancio degli investimenti privati (capo II): sostegno alla capitalizzazione, sostegno dell’internazionalizzazione, evidenza dei tempi di pagamento tra le imprese nel bilancio sociale, aiuti alle PMI, potenziamento della Legge Nuova Sabatini, sostegno all’economia circolare, nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation, agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso, sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, agevolazioni per la promozione dell’economia locale;
  • Tutela del Made in Italy (capo III): tutela dei marchi storici, contrasto all’Italian Sounding e incentivi al deposito di marchi e brevetti; 
  • Ulteriori misure per la crescita (capo IV): semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Enti del Terzo Settore, piano grandi investimenti nelle ZES - Zone Economiche Speciali, misure in materia di aree di crisi industriale complessa, incentivi alle assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno, incentivi fiscali per la crescita dell’Italia meridionale, misure a sostegno della liquidità delle imprese, credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali, misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

A.1.3. IVA: le comunicazioni dell’Agenzia per la correzione degli errori
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.
(Provv. Prot. 216422/2019 del 25/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 26/6/2019, pag. 21)

A.1.4. Studi di settore: comunicazione anomalie per adempimento spontaneo
Sono state approvate le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore. Le comunicazioni di anomalia per l’adempimento spontaneo sono pubblicate nel cassetto fiscale dei soggetti interessati.
(Provv. Prot. n. 224117/2019 del 27/6/2019)

A.1.5. Vendita dei titoli di accesso e biglietterie automatizzate
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso (art. 1, co. 545-bis e ss, L. 232/2016) nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.
(Provv. Prot. n. 223774/2019 del 27/6/2019)

A.2. PRASSI

A.2.1. Corrispettivi: certificazione promiscua, tenuta del registro e attivazione unitaria
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che prima del 1° luglio 2019 non sono ammissibili certificazioni dei corrispettivi in forma promiscua e che la registrazione e l’invio telematico non possono sostituire gli obblighi di tenuta del registro dei corrispettivi. Inoltre, i registratori telematici di diversi punti vendita di un unico soggetto passivo IVA dovranno essere attivati contestualmente (anche prima del 1° luglio).
(Interpello n. 201 del 21/6/2019)

A.2.2. Regime forfettario: applicabilità di una causa ostativa
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità di una causa ostativa al regime forfettario fino a € 65 mila.
(Interpello n. 202 del 21/6/2019)

A.2.3. Docenti/ricercatori impatriati: accesso al regime anche senza iscrizione all’AIRE
L’Agenzia delle Entrate, alla luce delle novità del DL 34/2019 (Decreto crescita), ha chiarito che i docenti e i ricercatori possono beneficiare del regime fiscale degli impatriati anche se non iscritti all’AIRE. Tale regime prevede l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente e autonomo del 90% degli emolumenti.
(Interpello n. 207 del 25/5/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 26/6/2019, pag. 21)

A.2.4. Detassazione premi risultato: periodo congruo e definizione obiettivi incrementali
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile accedere ai benefici fiscali sui premi di risultato (art. 1, co. 182-189, L. 208/2015) se la maturazione del premio avviene successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento di obiettivi incrementali previamente definiti con ragionevole anticipo.
(Interpello n. 205 del 25/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 26/6/2019, pag. 21)

A.2.5. Residenza fiscale: chiarimenti in tema di problemi burocratici
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considera fiscalmente residente in Italia il contribuente che nel corso dell’anno ha lavorato in parte in Italia e in parte all’estero, nel caso in cui, nonostante la presentazione dell’iscrizione all’AIRE entro il 180° giorno dell’anno, per motivi burocratici, questa si sia perfezionata successivamente. Di conseguenza, il soggetto è rimasto residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.
(Interpello n. 203 del 25/5/2019)

A.2.6. Restituzione somme al soggetto erogatore: trattamento fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ente a cui vengono restituite le somme versate ai dipendenti ricorrenti riconoscerà l’onere deducibile (art. 10, co. 1, lett. d-bis), TUIR) fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente, il cui imponibile sarà calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore.
(Interpello n. 206 del 25/6/2019)

A.2.7. Impatriati: requisito dei 24 mesi di residenza estera e ritardi nell’iscrizione all’AIRE
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad un caso relativo all’applicazione del regime degli impatriati. Tale caso riguarda il requisito della residenza all’estero per 24 mesi prima del rientro in Italia e la procedura di iscrizione all’AIRE che ha comportato ritardi con la perdita di un intero periodo d’imposta che poteva essere computato fra quelli di residenza al di fuori dello Stato.
(Interpello n. 204 del 25/6/2019)

A.2.8. Corrispettivi telematici: calcolo del volume d’affari
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che ai fini del conteggio del volume d’affari si considera il volume complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi e non quello relativo a una o più tra le attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività di commercio al minuto, di cui all’art. 22, DPR 633/1972, sia altre attività soggette a fatturazione).
(Interpello n. 209 del 26/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 27/6/2019, pag. 22)

A.2.9. Fattura elettronica - dati REA non inseriti: nessuna rilevanza fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’assenza dei dati relativi all’iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) in fattura non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga all’emissione di alcuna nota di variazione (art. 26, DPR 633/1972). Quest’ultima è necessaria, invece, solo in caso di variazione dell’imponibile o dell’imposta e in generale in caso di assenza dal tracciato Xml degli elementi obbligatori per la fattura (art. 21, DPR 633/1972).
(Interpello n. 208 del 26/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 27/6/2019, pag. 22)

A.2.10. Fattura elettronica: nuove deleghe se acquisite ante 21 dicembre 2018
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli intermediari delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 dovranno acquisire nuovamente la delega al fine di aderire espressamente al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (dal 1° luglio al 31 ottobre) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda, inoltre, che è possibile conferire la delega al servizio di “accreditamento e censimento dei dispositivi” attraverso cui l’intermediario viene abilitato anche ad accedere all’area “Corrispettivi” del portale “Fatture e corrispettivi”.
(Risoluzione n. 62/E del 26/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 27/6/2019, pag. 20)

A.2.11. Utili esteri ante 2018: applicazione della ritenuta d’acconto e tassazione parziale
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che agli utili esteri (derivanti da partecipazioni qualificate) che si sono formati fino al 31 dicembre 2017, distribuiti nel 2018 a persona fisica, si applica il regime transitorio. Pertanto, il sostituto d’imposta o l’intermediario dovranno applicare la ritenuta alla fonte (art. 27, co. 4, DPR 600/1973) sul netto frontiera, con successiva tassazione IRPEF parziale.
(Risoluzione n. 61/E del 26/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 27/6/2019, pag. 24)

A.3. GIURISPRUDENZA

Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.4.1. Corrispettivi telematici: 35 miliardi di scontrini previsti dal 2020
Secondo i dati dell’amministrazione finanziaria la trasmissione dei corrispettivi dal 2020 riguarderà 35 miliardi di scontrini e ricevute e dal 1° luglio saranno 261 mila gli esercenti interessati al nuovo invio. L’obiettivo è recuperare € 2 miliardi di imposte evase all’anno.
Per quanto riguarda l’e-fattura, nei primi sei mesi 2019 sono transitati 941 milioni di documenti nello SdI, con il 2,9% di scarti.
(“Il Sole 24 Ore” del 24/6/2019, pag. 5)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Transfer pricing: sono validi i comparabili esteri
È stato pubblicato sul sito dell’OCSE il Transfer Pricing Country Profile dell’Italia che chiarisce che nelle analisi di benchmark i comparabili non nazionali sono considerati equivalenti rispetto a quelli italiani.
(“Il Sole 24 Ore” del 24/6/2019, pag. 19)

A.5.2. Corrispettivi telematici: i chiarimenti di Assonime
Assonime ha analizzato la disciplina dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, DPR 633/1972), tenendo conto di alcuni chiarimenti sul tema resi dall'Agenzia delle Entrate.
(Circolare Assonime n. 14 del 25/6/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 26/6/2019, pag. 20)

A.5.3. Dichiarazione dei redditi e IRAP nelle società di capitali: i chiarimenti di Assonime
Assonime ha analizzato le principali innovazioni normative ed interpretative che assumono rilevanza per la determinazione dell'IRES e dell'IRAP relative al 2018. Tra queste: la tassazione dei dividendi esteri (semi PEX), la deduzione delle quote di ammortamento dell'avviamento, la facoltà per i soggetti OIC di non svalutare i titoli del circolante, il credito ricerca e sviluppo e il super/iperammortamento.
(Circolare Assonime n. 15 del 27/6/2019)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

B.1. Obbligo di controllo interno per le Srl: limiti in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri) che fissa i limiti di obbligatorietà per l’organo di controllo interno per le Srl. In particolare, le soglie previste sono le seguenti: € 4 milioni di attivo patrimoniale, € 4 milioni di ricavi e 20 dipendenti. L’obbligo scatta al superamento per due anni consecutivi di uno dei tre limiti elencati.
(G.U. n. 140 del 17/6/2019)

C. VARIE

Nulla da segnalare

D. “DL CRESCITA: NOVITÀ IVA”

Il “Decreto Crescita” contiene diverse misure fiscali per la crescita economica. Di seguito si evidenziano le principali novità/modifiche introdotte riguardanti l’IVA. Si attende la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

  • Emissione della fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 12-ter): la norma stabilisce che è possibile emettere la fattura elettronica entro 12 giorni (prima 10) dall’effettuazione dell’operazione (per approfondimenti si veda la scorsa Rassegna) di cui all’art. 6, DPR 633/1972;
  • Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA – Termini (art. 12-quater): l’articolo stabilisce che entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, deve essere inviata la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA. In tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi i termini ordinari per il versamento dell’imposta; 
  • Corrispettivi telematici – Invio entro 12 giorni dall’effettuazione (art. 12-quinquies): la disposizione prevede che i dati relativi ai corrispettivi telematici devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 6, DPR 633/1972). Per i primi sei mesi di applicazione le sanzioni non si applicano se la trasmissione avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA);
  • Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (art. 12-sexies): la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, che l’ufficio dell’Imposta sul Valore Aggiunto può richiedere anche al cessionario le somme rimborsate derivanti non solo dalla dichiarazione annuale ma anche quelle derivanti dal rimborso in sede di liquidazione trimestrale (Modello TR); 
  • Dichiarazione d’intento – Semplificazioni (art. 12-septies): l’articolo prevede che a partire dal 2020, non sarà più obbligatorio consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Vengono abrogate la redazione della dichiarazione in tre esemplari con l’apposizione del timbro e l’elencazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento in dichiarazione IVA. Infine, la sanzione amministrativa in capo al fornitore in caso di effettuazione di operazioni detassate prima di aver ricevuto i documenti e averli riscontrati telematicamente è pari ad un importo dal 100% al 200% dell’imposta;
  • Imposta di bollo fatture emesse – Integrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 12-novies): a partire dal 1° gennaio 2020, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), l’Agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, attraverso procedure automatizzate.

E. SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2019

Giovedì 4 luglio 
- Termine finale per la “prima finestra” per presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Lunedì 15 luglio
- Termine per l’emissione delle fatture differite, eventualmente in forma semplificata, da parte dei soggetti IVA, relative al mese precedente.
- Annotazione riepilogativa mensile, da parte dei soggetti IVA, sul registro dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese precedente.
- Annotazione nel registro acquisti e vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente con riferimento a tale mese.

Martedì 16 luglio
- Versamento delle ritenute operate nel mese precedente.
- Versamento dell’IVA a debito dovuta per il mese precedente.
- Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente per dipendenti, collaboratori (INPS) e dirigenti (ex-INPDAI).
- Versamento dell’imposta (Tobin Tax) relativa ai trasferimenti degli strumenti finanziari effettuati nel mese precedente.

Lunedì 20 luglio 
- Termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse ad aprile, maggio e giugno.

Martedì 23 luglio 
- Termine per i CAF e i professionisti abilitati per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2019 e delle schede di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Giovedì 25 luglio 
- Presentazione, in via telematica, per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile e trimestrale, degli elenchi Intrastat relativi al mese di giugno e al secondo trimestre 2019.

Mercoledì 31 luglio 
- Termine per trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop effettuate dal 13 febbraio al 30 aprile 2019.
- Termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello TR relativo alla richiesta a rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno.
- Termine per gli intermediari finanziari per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti nuovi rapporti o si sono verificate modifiche e cessazioni relative al mese precedente.

 

Documento chiuso alle ore 12:00 del 28 giugno 2019
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@studiovernassa.com)