Circolare Fiscale CF/2/2011: Comunicazione IVA black list
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FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA
Roma, 2 febbraio 2011 Prot. n. CF/2
Alle Organizzazioni Federate
e, per conoscenza:
Al Consiglio Direttivo e alla Giunta di Federturismo Confindustria
Loro sedi
Oggetto: La comunicazione IVA “black list”
1. Soggetti obbligati alla comunicazione ...................................................................... 3
1.1. Stabile organizzazione .................................................................................................. 3 1.1.1.Cessioni e acquisti di beni “esterosu estero”................................................................3
1.2. Enti non commerciali ..................................................................................................... 3
1.3. Soggetti non residenti.................................................................................................... 4
1.4. Esonero........................................................................................................................ 4 1.4.1.Commercianti al dettaglio e soggettiequiparati.............................................................5
2.3. Rappresentante fiscale / stabile organizzazione di controparte avente sede, residenza ovvero domicilio in Paese “black list” ............................................................................ 6
2.4. Rappresentante fiscale nominato in un Paese “black list”.............................................. 6
3. Operazioni oggetto di comunicazione....................................................................... 6
D.L. 25/3/2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/5/2010, n. 73 (art. 1, commi 1 e 2)
D.M. 30/3/2010 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 85352 del 28/5/2010 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 102282 del 5/7/2010
D.M. 5/8/2010
DOCUMENTI DI PRASSI E DI DOTTRINA COMMENTATI
Circolare n. 53/E del 21/10/2010 e n. 54/E del 28/10/2010 Circolare Assonime n. 32 del 21/10/2010 e n. 35 del 27/10/2010 Risoluzione n. 121/E del 29/11/2010 Risposte fornite alla teleconferenza di ItaliaOggi del 14/1/2011 Circolare n. 2/E del 28/1/2011
PREMESSA
L’articolo 1 del D.L. 25/3/2010, n. 40 (c.d. “decreto incentivi”) reca disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali.
La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e frode nel settore dell’IVA realizzati negli scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list”. In particolare, viene introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in detti Paesi.
Tale nuovo obbligo si aggiunge alle altre disposizioni già previste nel nostro ordinamento in merito alle operazioni intercorse con Paesi c.d. “black list”.
1. Soggetti obbligati alla comunicazione La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata dai soggetti passivi dell’IVA. Si considera soggetto passivo ai fini IVA, chiunque agisca nell’esercizio di impresa – ai sensi dell’art. 4, del D.P.R. n. 633/1972 – ovvero nell’esercizio di arti o professioni – ai sensi del successivo art. 5.
1.1. Stabile organizzazione Per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese “black list”, dalla stabile organizzazione – stabilita in un Paese “black list” o anche in un Paese a fiscalità ordinaria – di un soggetto economico residente in Italia, andrà adempiuto l’obbligo di comunicazione. [Risoluzione n. 121/E del 29/11/2010 e Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.10]
1.1.1. Cessioni e acquisti di beni “estero su estero” Non sono, invece, soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni/acquisti di beni effettuate dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.11]
1.2. Enti non commerciali In base all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti non commerciali (pubblici e privati) si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto se realizzate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che devono considerarsi escluse dalla comunicazione in commento le operazioni effettuate da tali organismi nell’ambito della propria sfera istituzionale.
Resta fermo, invece, l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni realizzate nell’ambito delle attività commerciali e agricole esercitate da detti enti, ancorché in via residuale.
In merito alla soggettività passiva degli enti non commerciali, in base all’art. 7-ter, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, tali enti si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese anche quando gli stessi agiscono nell’esercizio della
propria attività istituzionale. Per espressa previsione normativa, detta regola rileva soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla determinazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi. Conseguentemente, le prestazioni di servizi commesse dagli enti non commerciali non sono soggette all’obbligo di segnalazione quando l’acquisto di dette prestazioni sia riferibile all’attività istituzionale dell’ente.
Nella Circolare n. 53/E/2010 non sono, invece, menzionati gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni cui è stato attribuito un numero di partita IVA per specifiche finalità1. Ad avviso di Assonime (Circolare n. 35 del 25/10/2010) è da ritenere che tali soggetti non debbano presentare la comunicazione non rivestendo, sotto un profilo sostanziale, la qualifica di soggetti passivi d’imposta.
1.3. Soggetti non residenti Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate sono compresi tra i soggetti passivi IVA tenuti a compilare il modello di comunicazione anche i soggetti non residenti (comunitari ovvero extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.
A norma dell’art. 17, del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle operazioni effettuate o ricevute nel territorio dello Stato, i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio medesimo adempiono gli obblighi o esercitano i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, vale a dire mediante identificazione diretta ovvero tramite un loro rappresentante fiscale residente nello Stato.
Qualora, in alternativa all’identificazione diretta, il soggetto non residente abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, quest’ultimo è tenuto a segnalare le operazioni che realizza, per conto del soggetto rappresentato, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi regime fiscale privilegiato.
La stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve segnalare le operazioni che la stessa realizza con operatori economici residenti in Paesi “black list”.
1.4. Esonero Pur in assenza di una specifica disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’esonero dell’obbligo di comunicazione si estenda ai:
– c.d. contribuenti minimi (art. 1, commi 96-116, della L. n. 244/2007); – contribuenti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13, della L. n. 388/2000). Ad avviso di Assonime dovrebbero ritenersi esonerati dall’obbligo anche le associazioni sportive dilettantistiche e i soggetti ad esse assimilati che applicano il regime della L. n. 398/1991.
1 Si tratta degli enti che hanno realizzato nell’anno precedente ovvero nel corso dell’anno acquisti intracomunitari di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai prodotti soggetti ad accisa, per un ammontare superiore a 10.000 euro, obbligati perciò a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA al fine di assoggettare ad imposta gli acquisti intracomunitari effettuati a norma dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, nonché degli enti che pur avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare inferiore a 10.000 euro, hanno optato per l’applicazione dell’imposta su tali acquisti, e dispongono quindi di un numero di partita IVA ai sensi del comma 6 dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993. Il limite dei 10.000 euro è assunto al netto dell’IVA e degli acquisti di beni soggetti ad accisa e di mezzi di trasporto nuovi.
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1.4.1. Commercianti al dettaglio e soggetti equiparati Limitatamente all’ipotesi in cui operi la semplificazione di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 e vengono emessi, al posto della fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale, poiché da tali documenti non è possibile desumere tutti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese “black list”, i dettaglianti ed i soggetti agli stessi equiparati sono esonerati dal predetto obbligo di comunicazione. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.9]
2. Controparte Affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, la controparte con la quale il soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deve essere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi “black list”.
2.1. Status di operatore economico Per quanto riguarda il concetto di operatore economico, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che possa essere definito tale “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE.
Ai fini della verifica dello status di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare come elementi probatori:
– l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa, – la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale o artistica. 2.2. Individuazione Paesi “black list” Per quanto riguarda l’individuazione di tali Paesi, si deve far riferimento al:
– D.M. 4/5/1999, recante la lista dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche di cui all’art. 2, comma 2-bis, del TUIR [Allegato n. 1]; – D.M. 21/11/2001, recante la lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR in materia di CFC-rules [Allegato n. 2]. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali liste devono essere applicate congiuntamente. Inoltre, non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli artt. 2 e 3 del D.M. 21/11/2001; ad esempio, è tenuto all’obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico stabilito in Kenia anche qualora non si tratti di una società insediata nelle Export Processing Zones di cui all’art. 3, n. 8), del
D.M. 21/11/2001. L’art. 1, del D.M. 5/8/2010 ha espressamente escluso dall’obbligo di comunicazione in esame le operazioni realizzate dall’1/7/2010 al 4/8/2010 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati:
– Cipro; – Malta; – Corea del Sud.
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Tale previsione è connessa alle modifiche degli elenchi di cui sopra introdotte dal D.M. 27/7/2010 pubblicato nella G.U. del 4/8/2010, n. 180. Dette modifiche hanno, infatti, stabilito l’esclusione di Cipro, Malta e Corea del Sud dagli elenchi in questione.
2.3. Rappresentante fiscale / stabile organizzazione di controparte avente sede, residenza ovvero domicilio in Paese “black list” Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate sono soggette all’obbligo di comunicazione anche le operazioni intercorse con il rappresentante fiscale nominato in un Paese non “black list” ovvero una stabile organizzazione insediata in un Paese non “black list” di un operatore avente sede, residenza o domicilio in un Paese “black list”. L’obbligo sussiste anche se il rappresentante fiscale o la stabile organizzazione dell’operatore economico “black list” si trovi in Italia.
2.4. Rappresentante fiscale nominato in un Paese “black list” Sono escluse dall’adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in un Paese “black list”, qualora l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la controparte dell’operazione
– non sia localizzato in un Paese “black list”. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.4] 3. Operazioni oggetto di comunicazione Le operazioni (distinte in imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti
dell’IVA) da segnalare sono:
a) cessioni di beni;
b) prestazioni di servizi rese;
c) acquisti di beni;
d) prestazioni di servizi ricevute.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rilevano anche le importazioni e le esportazioni. L’obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui l’esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessi presso un “deposito IVA” ai sensi dell’art. 50-bis
del D.L. n. 331/1993, ovvero nel caso in cui l’importazione dei beni sia seguita dall’introduzione degli stessi in un “deposito IVA”. Per quanto riguarda le operazioni non soggette, l’adempimento interessa le sole
operazioni rispetto alle quali risulti carente il requisito territoriale di applicazione del tributo.
3.1. Prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia L’art. 3 del D.M. 5/8/2010 estende il predetto obbligo anche alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’IVA effettuate nei confronti di operatori economici in Paesi “black list” o ricevute dai soggetti medesimi.
Si tratta delle seguenti operazioni:
– prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un territorio extra-UE che, ai sensi degli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972, non assumono rilevanza nel territorio dello Stato. Tali operazioni non rientrano fra quelle che, a norma del successivo art. 21, sesto comma, soggiacciono all’obbligo di fatturazione; – prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese “black list”, prive del requisito della territorialità.
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3.2. Operazioni esenti e fruizione della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 L’art. 2 del D.M. 5/8/2010 esclude dall’obbligo di comunicazione “le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972 n. 633. Resta fermo l’obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell’ambito di dette attività”.
La limitazione all’obbligo di comunicazione non opera, per espressa previsione dell’art. 2, secondo periodo, del D.M. 5/8/2010, in relazione alle operazioni imponibili eventualmente effettuate. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – in base al tenore letterale della norma che fa riferimento alle operazioni effettuate – l’obbligo di comunicazione sussiste per le sole operazioni imponibili attive; sono, quindi, escluse dal predetto obbligo di segnalazione le operazioni imponibili passive.
3.3. Imposta assolta con il meccanismo del “reverse charge” L’operazione per la quale l’imposta è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, deve essere inserita tra le operazioni passive.
3.4. Reintroduzione di beni nel Paese originario La reintroduzione di beni nel Paese originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, costituisce un’operazione autonoma rispetto all’originaria cessione all’esportazione e, in particolare, costituisce un’ipotesi di importazione non imponibile ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, tali operazioni, seppure collegate a cessioni all’esportazione precedentemente effettuate, costituiscono oggetto di autonoma comunicazione quando effettuate con un operatore c.d. black list. [Risposta alla teleconferenza di ItaliaOggi del 14/1/2011]
3.5. Spese di trasferta dei dipendenti Sono escluse dall’ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.2]
3.6. Cessioni gratuite di beni Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell’obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. “black list”. Tuttavia, sono escluse dall’obbligo di comunicazione – in quanto cessioni non soggette ad IVA – le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa – sempreché il relativo costo unitario non sia superiore a euro 25,82 – ovvero di beni per i quali, all’atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972. Analogamente, devono ritenersi escluse dall’obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati che, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. d), non sono considerate cessioni di beni. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.3]
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3.7. Commissioni bancarie L’addebito di commissioni bancarie da parte dell’istituto di credito localizzato in un Paese “black list” concretizza un’operazione esente a norma dell’art. 10, primo comma,
n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, a fronte della quale il soggetto passivo IVA provvede all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente. La fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto. Conseguentemente, l’operazione in argomento deve essere segnalata posto che la stessa si realizza con un operatore economico stabilito in un Paese “black list” ed è, altresì, soggette all’obbligo di registrazione. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.6] 3.8. Acquisto carburante e lubrificanti Le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in Paesi “black list”, in quanto operazioni non soggette all’IVA, non sono soggette all’obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in esame. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.8]
4. Momento rilevante ai fini della comunicazione Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazioni realizzate.
4.1. Prestazioni di servizi ricevute L’acquisto di servizi ricevute deve essere segnalato tenendo conto della data di annotazione nei registri di contabilità generale qualora la stessa sia anteriore all’annotazione dell’autofattura nei registri IVA.
4.2. Prestazioni di servizi rese Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità, il momento rilevante, ai fini della comunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell’operatore economico.
4.3. Fatture di acconto Atteso che al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all’estero deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante, ai fini dell’obbligo di comunicazione, coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti nei registri IVA ovvero nelle scritture contabili. In tal caso, l’importo dell’operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all’ammontare dell’acconto fatturato. [Circolare
n. 2/E del 28/1/2011, par. 2.3] 4.4. Importazioni La bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la natura di documento equipollente alla fattura. Le importazioni devono, quindi, essere segnalate nell’ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.1]
Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di importazione è antecedente rispetto all’annotazione dei registri IVA della bolletta doganale,
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l’importatore deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti
– al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni – da inserire nei righi: 4.5. Acquisti di beni da San Marino Nel caso di acquisti di beni da San Marino senza addebito dell’imposta l’operazione rileva, in base ai criteri sopra indicati, da riferire all’autofattura ovvero al documento ricevuto dall’operatore sammarinese integrato con l’indicazione della fattura.
4.6. Note di variazione relative ad operazioni realizzate prima dell’1/7/2010 Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le note di variazione (emesse o ricevute)
relative ad operazioni poste in essere operazioni non hanno formato oggetto 28/1/2011, par. 2.2] prima di codella municpredetta azione. [Cdata ircolare in quanto n. 2/E tali del 5. Presentazione della comunicazione
La comunicazione – il cui modello con le relative istruzioni è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 85352 del 28/5/2010 – è presentata con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Ai fini della determinazione dell’ammontare totale delle operazioni, occorre fare riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare;
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste
dalla lettera a). Il modello è presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
5.1. Determinazione della periodicità Al fine di stabilire la periodicità – mensile o trimestrale – della presentazione del modello, si deve tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (se precedente, rileva la annotazione nelle scritture contabili obbligatorie).
L’art. 4, comma 1, del D.M. 5/8/2010 ha escluso dal novero delle operazioni che formano oggetto dell’obbligo di comunicazione, già a partire dal mese di luglio 2010, quelle realizzate con soggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud. Conseguentemente, già in occasione del primo invio del modello di comunicazione, tali operazioni non hanno assunto rilevanza ai fini della determinazione della periodicità di presentazione del modello. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 3.1]
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5.2. Opzione per la periodicità mensile I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità
trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l’intero anno solare. La scelta della periodicità mensile, da parte di un contribuente trimestrale, vincola quest’ultimo almeno fino al termine dell’anno solare nel corso del quale ha esercitato la scelta stessa e, comunque, fino a successiva revoca da esercitarsi barrando nel modello relativo alla prima comunicazione utile l’apposita casella denominata “Variazione di periodicità”. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 3.2]
5.3. Soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nelle condizione della precedente lettera a) nei trimestri già trascorsi. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’inizio dell’attività coincide con l’attribuzione del numero di partita IVA al soggetto passivo.
5.4. Soggetti che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50.000 euro I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata alla precedente lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato – in coerenza con quanto delineato in materia di Intrastat – che il superamento della soglia deve essere accertato distintamente con riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate.
Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni determina l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di operazioni. In altri termini, le singole categorie di operazioni non si sommano tra loro ma sono considerate singolarmente ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia. Il superamento della stessa per una singola categoria di operazioni determina l’applicazione della periodicità mensile anche se per le altre categorie di operazioni non è stato superato l’ammontare previsto.
Ai fini del conteggio del limite di euro 50.000, si ritiene che le operazioni imponibili vadano assunte al netto della relativa imposta.
5.5. Prima applicazione In sede di prima applicazione dell’adempimento in esame, per stabilire la periodicità della comunicazione occorre distinguere tra:
– cessioni di beni, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia di 50.000 euro con riferimento ai quattro trimestri precedenti l’1/7/2010 (termine a partire dal quale devono essere segnalate le operazioni), quindi, già a partire dall’1/7/2009; – prestazioni di servizi, per le quali – atteso che le regole relative alla territorialità dei servizi sono state modificate con effetto dall’1/1/2010 e tenuto conto della conseguente difficoltà ad individuare con esattezza l’ammontare dei servizi resi a operatori non stabiliti e di quelli ricevuti dagli stessi fino al 31/12/2009 – il superamento o meno della predetta soglia dovrà essere verificato con riferimento ai due trimestri precedenti l’1/7/2010, vale a dire a partire dall’1/1/2010.
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Resta fermo l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di operazioni nel caso in cui il superamento della soglia sia verificato con riferimento ad una singola categoria di operazioni.
5.6. Operazioni straordinarie Nel caso in cui nel corso dell’anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un’operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l’operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto.
Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall’operazione straordinaria, quest’ultimo potrà presentare un’unica comunicazione riepilogativa, analogamente a quanto previsto per la comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.12]
6. Modalità di presentazione della comunicazione La comunicazione può essere presentata in via telematica:
a) direttamente dal contribuente;
b) tramite intermediari abilitati. L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. n. 102282 del 5/7/2010, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
6.1. Presentazione telematica diretta I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:
– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione a un numero di soggetti superiore a 20; – del servizio telematico Internet (Fiscoline), qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a un numero di soggetti non superiore a 20 ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322/1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta. Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati.
6.2. Presentazione telematica tramite intermediari abilitati Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica.
Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
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7. Informazioni da indicare nelle comunicazioni Il modello si compone di “frontespizio” e “quadro A”, di tipo modulare. Ogni modulo corrisponde a un diverso operatore economico nei confronti del quale sono state effettuate operazioni oggetto della comunicazione.
Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi: a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione; b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dello Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
Qualora manchi un codice fiscale estero, si ritiene possibile indicare, nell’apposito campo, un altro dato allo stesso similare (quale, ad esempio, può considerarsi il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore), sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l’identificazione dell’operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese “black list”. Nel caso in cui il soggetto passivo italiano si trovi nell’impossibilità di ottenere qualunque codice identificativo dei soggetti “black list” con cui ha intrattenuto rapporti commerciali, la valutazione circa l’applicazione, in tale ipotesi, dell’esimente dell’errore scusabile ai fini della non applicazione delle sanzioni per erronea compilazione del modello di comunicazione, è rimessa comunque agli organi accertatori. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 4.4]
c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
e) periodo di riferimento della comunicazione;
f) per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’IVA, al netto delle note di variazione rispettivamente emesse e ricevute;
Nelle istruzioni di compilazione del modello si legge che l’imposto delle operazioni attive va indicato “al netto delle note di variazione ricevute nel periodo”, mentre quello delle operazioni passive va indicato “al netto delle note di variazione emesse nel periodo”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i verbi “ricevute” ed “emesse” sono stati erroneamente invertiti nelle due situazioni. [Risposta alla teleconferenza di ItaliaOggi del 14/1/2011]
g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.
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7.1. Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore Tali operazioni – il cui ammontare è comprensivo dell’imposta pagata all’estero – devono essere indicati nel rigo A27 al lordo dell’eventuale imposta assolta all’estero. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.5]
7.2. Operazioni attive e passive dei tour operator Le operazioni realizzate dai tour operator con operatori economici stabiliti in Paesi “black list” dovrebbero, a rigore, essere indicate nel modello di comunicazione tra le operazioni imponibili. Peraltro, atteso che le fatture emesse a fronte delle suddette operazioni non evidenziano separatamente l’imposta e, conseguentemente, stante l’impossibilità di indicare l’importo complessivo della relativa imposta, le operazioni devono essere indicate tra le operazioni non soggette ad IVA, al fine di superare i problemi tecnici che si presenterebbero in sede di trasmissione del modello di comunicazione. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 1.7]
8. Sanzioni Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello conforme a quello approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella “Comunicazione integrativa”.
Scaduto il suddetto termine, per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applicherà la penalità da 516 a 4.130 euro per ogni violazione che verrà commessa (invece del cumulo giuridico delle sanzioni, si applicherà quello materiale, che moltiplica le sanzioni per il numero di violazioni).
8.1. Ravvedimento operoso Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest’ultimo potrà sanare l’omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta, senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata “Comunicazione integrativa”.
Inoltre, affinché il ravvedimento si perfezioni, dovrà versare la sanzione in misura ridotta ad 1/8 del minimo. Il versamento della sanzione in misura ridotta dovrà essere eseguito entro il termine di un anno dalla omissione o dall’errore. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 4.1]
8.2. Violazioni commesse in sede di prima applicazione del nuovo adempimento L’Agenzia delle Entrate ha segnalato che tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento in oggetto e in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame, è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di
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comunicazione. Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza”, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
– al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale, – ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile. Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31/1/2011, i modelli di comunicazione integrativa.
Il presupposto per poter procedere alla regolarizzazione di violazioni commesse senza l’applicazione delle relative sanzioni è l’inoltro di una comunicazione, originaria e valida, seppur incompleta e/o non esatta. Resta, di conseguenza, preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dall’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi di omessa presentazione della comunicazione.
Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le omissioni commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza dell’errore scusabile – consistente nell’impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere i codici fiscali
o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti “black list” con cui ha trattenuto rapporti commerciali – rimane di competenza degli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’esimente, conformemente alle regole generali di applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997. [Circolare n. 2/E del 28/1/2011, par. 4.2 e 4.3] 9. Efficacia Le disposizioni in merito all’obbligo in oggetto si applicano, in via generale, alle
operazioni effettuate dall’1/7/2010. Nel novero delle operazioni effettuate e ricevute rilevanti ai fini della comunicazione non concorrono, già a partire dal mese di luglio 2010, quelle realizzate con soggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud.
Parimenti, non rilevano le operazioni, diverse da quelle imponibili, effettuate da soggetti che si avvalgano della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis del D.P.R.
n. 633/1972. L’estensione dell’obbligo di comunicazione alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’IVA, effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi “black list” o ricevute dai soggetti medesimi, trova applicazione con riferimento alle operazioni effettuate dall’1/9/2010.
Circolare chiusa alle ore 9.00 del 31/11/2011
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Circolare predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa – Studio Vernassa (franco.vernassa@studiovernassa.com)
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ALLEGATO N. 1
D.M. 4 maggio 1999 Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis
del TUIR, i seguenti Stati e territori:
– Alderney (Aurigny); – Anguilla; – Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); – Bahama (Bahamas); – Barbados; – Bermuda; – Cipro (Kypros); – Dominica; – Ecuador (Repuplica del Ecuador); – Gibilterra (Dominion of Gibraltar); – Grenada; – Hong Kong (Xianggang); – Isole Cayman (The Cayman Islands); – Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); – Jersey; – Liberia (Republic of Liberia); – Macao (Macau); – Maldive (Divehi); – Maurizio (Republic of Mauritius); – Nauru (Republic of Nauru); – Oman (Saltanat’Oman); – Polinesia Francese (Polynesie Francaise); – San Marino (Repubblica di San Marino); – Seicelle (Republic of Seychelles); – Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); – Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); – Taiwan (Chunghua MinKuo); – Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); – Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); – Andorra (Principat d’Andorra); – Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); – Aruba; – Bahrein (Dawlat al-Bahrain); – Belize; – Brunei (Negara Brunei Darussalam); – Costa Rica (Republica de Costa Rica); – Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al‘ Arabiya al Muttahida); – Filippine (Pilipinas); – Gibuti (Djibouti); – Guernsey (Bailiwick of Guernsey); – Isola di Man (Isle of Man); – Isole Cook; – Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); – Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); – Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); – Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); – Malta (Republic of Malta); – Monserrat; – Niue; – Panama (Republica de Panamà); – Monaco (Principautè de Monaco); – Sark (Sercq); – Singapore (Republic of Singapore); – Saint Lucia; – Svizzera (Confederazione Svizzera); – Tonga (Pule’anga Tonga); – Tuvalu (The Tuvalu Islands); – Vanuatu (Republic of Vanuatu);
– Samoa (Indipendent State of Samoa).
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ALLEGATO N. 2
D.M. 21 novembre 2001 Articolo 1
Ai fini dell’applicazione dell’art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:
– Alderney (Isole del Canale) – Andorra – Anguilla – Antille Olandesi – Aruba – Bahamas – Barbados – Barbuda – Belize – Bermuda – Brunei – Cipro – Filippine – Gibilterra – Gibuti (ex Afar e Issas) – Grenada – Guatemala – Guernsey (Isole del Canale) – Herm (Isole del Canale) – Hong Kong – Isola di Man – Isole Cayman – Isole Cook – Isole Marshall – Isole Turks e Caicos – Isole Vergini britanniche – Isole Vergini statunitensi – Jersey (Isole del Canale) – Kiribati (ex Isole Gilbert) – Libano – Liberia – Liechtenstein – Macao – Maldive – Malesia – Montserrat – Nauru – Niue – Nuova Caledonia – Oman – Polinesia francese – Saint Kitts e Nevis – Salomone – Samoa – Saint Lucia – Saint Vincent e Grenadine – Sant’Elena – Sark (Isole del Canale) – Seychelles – Singapore – Tonga – Tuvalu (ex Isole Ellice) – Vanuatu Articolo 2
Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all’art. 1: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) (Numero abrogato); 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Articolo 3
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1. Le disposizioni indicate nell’art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; [eliminato dal D.M. 27/7/2010]
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con
riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano
dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929; 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di
cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act; [eliminato dal D.M. 27/7/2010]
11) Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.