In questo numero:
A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. Comunicazione per dichiarazioni IVA omesse o presentate solo con il quadro VA
A.1.2. DdL delegazione europea 2016 e Legge Europea 2017
A.1.3. Modifiche al modello 770, alle istruzioni e alle specifiche tecniche
A.2. PRASSI
A.2.1. Scomputo delle perdite in caso di accertamento: chiarimenti
A.2.2. Assegnazione dei beni ai soci in caso di società di persone in liquidazione
A.2.3. Disciplina del deposito IVA: chiarimenti
A.2.4. Confezioni di piante aromatiche aliquota IVA da applicare
A.2.5. Nuove regole per la compensazione dei crediti e il visto di conformità: chiarimenti
A.3. GIURISPRUDENZA
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Dichiarazione precompilata 2017: non è necessario conservare la documentazione
A.5.2. Holding passive e vantaggi fiscali: esame dei recenti chiarimenti giurisprudenziali
A.5.3. Scambio automatico di informazioni con le banche svizzere: attivo il portale
A.5.4. Riduzione dei termini di detrazione IVA solo alle fatture emesse/ricevute nel 2017
B. SOCIETA’ E BILANCIO
C. VARIE
A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. Comunicazione per dichiarazioni IVA omesse o presentate solo con il quadro VA
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, tramite una comunicazione PEC o nel cassetto fiscale, le informazioni in suo possesso relativamente alla presenza, in Anagrafe Tributaria, di una partita IVA attiva e della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2015. Tali elementi sono forniti per segnalare la possibile mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2016, ovvero l’erronea presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA. Inoltre, le stesse informazioni sono rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
(Provv. 85373/2017 del 3/5/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 4/5/2017, pag. 39)
A.1.2. DdL delegazione europea 2016 e Legge Europea 2017
Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i Disegni di Legge di delegazione UE 2016 e della Legge Europea 2017. Tra le previsioni contenute nei predetti DdL si evidenzia quella relativa agli indennizzi forfettari ai contribuenti IVA che hanno dovuto presentare la garanzia per richiedere i rimborsi d’imposta.
(“Il Sole 24 Ore” del 29/4/2017, pag. 9)
A.1.3. Modifiche al modello 770, alle istruzioni e alle specifiche tecniche
Sono state apportate modifiche al modello 770, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche.
(Provv. 85121/2017 del 2/5/2017)
A.2. PRASSI
A.2.1. Scomputo delle perdite in caso di accertamento: chiarimenti
Sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di scomputo delle perdite in caso di accertamento e adesione con l’utilizzo del modello IPEA.
(Circolare 15/E del 28/4/2017)
A.2.2. Assegnazione dei beni ai soci in caso di società di persone in liquidazione
Sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione del regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci nel caso di società di persone in liquidazione.
(Risoluzione 54/E del 2/5/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 3/5/2017, pag. 40)
A.2.3. Disciplina del deposito IVA: chiarimenti
Sono stati forniti chiarimenti sulla disciplina del deposito IVA nel caso di società di diritto svizzero, con rappresentante fiscale in Italia, facente parte di un gruppo multinazionale. È stato chiarito che l’estrazione dei beni da un deposito IVA per l’utilizzo e la commercializzazione in Italia di beni nazionali non consente per il gestore la compensazione né orizzontale né verticale dell’imposta, ma richiede il pagamento diretto. La commercializzazione di beni introdotti a seguito di acquisti intracomunitari o immessi in libera pratica è sempre soggetta ad autofattura.
(Risoluzione 55/E del 3/5/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 4/5/2017, pag. 37)
A.2.4. Confezioni di piante aromatiche aliquota IVA da applicare
Sono stati forniti chiarimenti sull’aliquota IVA da applicare a particolari confezioni di piante aromatiche.
(Risoluzione n. 56/E del 3/5/2017)
A.2.5. Nuove regole per la compensazione dei crediti e il visto di conformità: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove regole per compensare i crediti relativi a IVA, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte introdotte dal DL n. 50/2017 in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.
(Risoluzione n. 57/E del 4/5/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 5/5/2017, pag. 37)
Di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti nella Risoluzione 57/E del 4/5/2017:
Un nuovo limite per il visto: a seguito della pubblicazione del DL n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.
Compensazione: i titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (Iva, IIDD, Irap, ritenute, …), qualunque sia l’importo compensato.
Decorrenza delle novità relative al visto di conformità:
Post 24 aprile 2017: le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.
Ante 24 aprile 2017: per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse.
Decorrenza delle novità relative alle compensazioni: visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno.
A.3. GIURISPRUDENZA
Nulla da segnalare.
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
Nulla da segnalare.
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Dichiarazione precompilata 2017: non è necessario conservare la documentazione
È stato aperto il canale telematico per la Dichiarazione precompilata 2017. Non è più necessario conservare la documentazione cartacea (scontrini e ricevute) per chi restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 digitale compilato dall’Agenzia delle Entrate: se la dichiarazione è accettata “in toto”, infatti, l’Agenzia non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali.
(www.agenziaentrate.gov.it)
A.5.2. Holding passive e vantaggi fiscali: esame dei recenti chiarimenti giurisprudenziali
Assonime ha illustrato i recenti chiarimenti giurisprudenziali in relazione alle holding passive ed ai relativi vantaggi fiscali.
(Circolare Assonime 10 del 2/5/2017)
A.5.3. Scambio automatico di informazioni con le banche svizzere: attivo il portale
È stato attivato il portale AFC Suisse Tax per lo scambio automatico dei dati da parte delle banche svizzere.
(“Il Sole 24 Ore” del 3/5/2017, pag. 39)
A.5.4. Riduzione dei termini di detrazione IVA solo alle fatture emesse/ricevute nel 2017
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in Commissione Bilancio ha chiarito che la riduzione dei termini di detrazione dell’IVA introdotto dal DL 50/2017 si applica solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017.
(“Il Sole 24 Ore” del 5/5/2017, pag. 37)
B. SOCIETA’ E BILANCIO
Nulla da segnalare.
C. VARIE
Nulla da segnalare.
Documento chiuso alle ore 12 del 5 maggio 2017
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa - Studio Vernassa - (franco.vernassa@studiovernassa.com)