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Roma, 5 giugno 2007
Prot. C/65

Alle Associazioni di categoria CCNL Federturismo:
-    Assotravel
-    Astoi
-    Confindustria Alberghi
-    Ucina
-    Unionparchi

Alle Associazioni Territoriali
di Confindustria

Loro Sedi


Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni in tema di Assistenza Sanitaria Integrativa Vi informiamo che, in data 1° giugno u.s., nel corso dell’Assemblea e successivamente del Consiglio Direttivo di FONTUR,  sono state definite le modalità attuative e operative del Fondo.

Nell’illustrare dettagliatamente tali modalità, riteniamo comunque opportuno riportare anche i principali contenuti dell’Accordo istitutivo di FONTUR:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato l’iscrizione al Fondo è obbligatoria.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato – con durata iniziale del rapporto di lavoro superiore a tre mesi – l’iscrizione al Fondo è consentita purché tali lavoratori ne facciano richiesta scritta al proprio datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
In tale richiesta il lavoratore deve assumere a proprio carico l’intero onere contributivo riguardante i periodi dell’anno non lavorati e autorizzare la trattenuta del relativo ammontare dalle competenze di fine rapporto.
Non è ovviamente consentita l’iscrizione a FONTUR dei lavoratori appartenenti alla categoria Quadri, per i quali trova applicazione la normativa relativa al Fondo Qu.A.S.
 
2. ISCRIZIONE A FONTUR E VERSAMENTO QUOTA UNA TANTUM
L’iscrizione al Fondo deve avvenire entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto. Per i dipendenti con rapporto di lavoro antecedente al 15 gennaio 2007 l’iscrizione al Fondo deve avvenire entro il 30 giugno 2007.
All’atto dell’iscrizione al Fondo il datore di lavoro deve versare una quota UNA TANTUM non frazionabile pari a:
§    15 € per i lavoratori a tempo indeterminato full time;
§      8 € per i lavoratori a tempo indeterminato part time.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro antecedente al 15 gennaio 2007, in caso di iscrizione effettuata dopo il 30 giugno 2007, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del 5% annuo.

3. CONTRIBUZIONE
Il contributo annuale, comprensivo della quota di assistenza contrattuale, è pari a:
§    84 €, a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato full time;
§    60 €, a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato part time.
Il contributo va versato al Fondo in un’unica rata annuale anticipata, da versarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per i rapporti di lavoro costituiti dopo il 15 gennaio 2007 il contributo relativo all’annualità in corso è calcolato pro quota, in ratei mensili, ed è versato unitamente alla quota di iscrizione di cui al punto precedente.

In fase di prima applicazione, e solo per i rapporti di lavoro costituiti prima del 15 gennaio 2007,  il versamento sarà suddiviso in due rate semestrali di pari importo e dovrà essere effettuato:
Ø    entro il 30 giugno 2007 la prima rata, alla quale va sommato l’importo della relativa una tantum;
Ø    entro il 30 settembre 2007 la seconda rata.
Nulla è dovuto per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2007.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO E RELATIVE COORDINATE.
Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

Monte Dei Paschi di Siena
Fondo di Previdenza Sanitaria Integrativa Fontur
ABI 01030
CAB 03215
N. DI CONTO 000002146201
IBAN IT 16    01030   03215   000002146201

Unitamente al versamento, l’azienda dovrà predisporre un apposito elenco da cui dovranno risultare i dati identificativi dell’azienda e quelli dei singoli dipendenti cui l’importo si riferisce.
Per quanto attiene il formato, le modalità di predisposizione, invio ed aggiornamento dell’elenco, nei prossimi giorni verranno diramate specifiche indicazioni. 

5. PRESTAZIONI DEL FONDO
L’assistenza sanitaria ha, infine, durata annuale. In caso di prima iscrizione il diritto ad usufruire delle prestazioni di FONTUR decorre dal terzo mese successivo a quello di iscrizione e di effettiva contribuzione. Analoga decorrenza sarà applicata in caso di re-iscrizione successiva ad un periodo non coperto da contribuzione.

In ogni caso il diritto alla prestazioni non potrà avere decorrenza antecedente al 1 luglio 2007.

Nel restare a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento e nel confermarVi che provvederemo ad informarVi tempestivamente circa le ulteriori modalità esecutive del Fondo, Vi invitiamo a sollecitare le Vostre aziende all’adempimento contrattuale.

Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.

(Andrea Giannetti)

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