La sentenza n. 75 del 2012 della Corte Costituzionale stabilisce che il danno alla persona subìto durante una vacanza "tutto compreso" non sia soggetto ad un massimale dichiarando incostituzionale il limite precedentemente previsto e corrispondente a circa 313.500,00 € .
Il danneggiato potrà quindi richiedere un risarcimento integrale per il danno alla propria persona (fisico, psichico o morale) senza limite.
Un onere non da poco per gli organizzatori che dovranno scegliere con ancora maggiore attenzione i propri fornitori specie se il viaggio si svolge in Paesi non industrializzati. Al tempo stesso poi inevitabilmente aumenteranno i premi previsti dalle società assicuratrici per questa copertura che diventerà inevitabilmente obbligata pur non essendo obbligatoria.
Diventa allora fondamentale enfatizzare in ogni occasione utile ai consumatori che la filiera industriale del turismo (to+adv) assicura al cliente non solo la copertura assicurativa per gli errori professionali, ma, e soprattutto, anche il risarcimento completo dell'eventuale danno alla persona del turista.
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