Oggetto: Il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al blocco o compensazione dei pagamenti della PA per i crediti delle Adv (art. 48-bis del DPR n.602/1973)
Spettabili Aziende,
Vi informiamo che il decreto attuativo emanato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al blocco dei pagamenti della PA, (art. 48-bis del DPR n.602/1973) dal 29 marzo scorso prevede per tutti i soggetti pubblici l'obbligo, prima di effettuare a qualsiasi titolo un pagamento di importo superiore ai 10.000 euro, di accertarsi, tramite una richiesta di verifica al sistema informativo Equitalia Servizi Spa, che non esista un inadempimento a carico del beneficiario agenzia di viaggio: il creditore che risulti inadempiente su cartelle di pagamento riferite a imposte e tasse, ma anche a qualsiasi altra tipologia di entrata (come contributi previdenziali e assistenziali o multe stradali) si vedrà bloccato o sospeso il pagamento fino alla riduzione del debito.
La rilevanza della questione e dell'impatto negativo che ne potrebbe
derivare sull'intero sistema delle imprese turistiche e non turistiche
che hanno rapporti con la PA è enorme. Confindustria è già intervenuta
anche per Assotravel e chiederà una revisione complessiva di natura
legislativa dell'intera normativa.
E' evidente infatti che la misura del blocco dei pagamenti, senza
adeguati correttivi, può determinare conseguenze negative sulla stessa
gestione finanziaria delle imprese. Sarebbe troppo lungo citare tutti
gli ulteriori aspetti negativi del provvedimento, ma vorrei ricordiamo
che in alcune regioni le nostre aziende già prestano una fideiussione
proprio per le eventuali inadempienze amministrative e l'assoluta
necessità di informazione immediata al soggetto beneficiario del
rischio di sospensione dei pagamenti e l'indicazione analitica delle
cartelle per le quali esso risulta inadempiente va a penalizzare
ingiustamente tutte le imprese che forniscono servizi turistici alla PA
introducendo sistemi di verifica iniqui per le aziende oltre che
discutibili sotto il profilo tecnico.
Descrizione provvedimento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 18 gennaio
2008, n. 40, pubblicato in GU n. 63 del 14 marzo scorso, ha dato
attuazione con effetto dal prossimo 29 marzo alla disposizione di cui
all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, introdotta dal decreto collegato
alla finanziaria per il 2007 (d.l. n. 262/2006), disposizione in base
alla quale i soggetti pubblici e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare a qualsiasi titolo un pagamento di
importo superiore ai 10.000 euro, devono accertarsi che non esista un
inadempimento a carico del beneficiario del pagamento.
Occorre innanzitutto sottolineare che tale decreto attuativo rende
operativo l'art. 48-bis solo con riferimento alle Amministrazioni
Pubbliche nonché alle società a totale partecipazione pubblica, e
rinvia l'attuazione della norma nei confronti delle società a
prevalente partecipazione pubblica all'emanazione di un successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il decreto attuativo poi, oltre a prevedere le modalità da osservare
per l'espletamento della verifica e i termini in cui la stessa deve
essere completata, stabilisce che per inadempimento si deve intendere
il mancato versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000
euro entro 60 giorni dalla notifica di cartelle di pagamento relative a
ruoli emessi dal 1° gennaio 2000.
La verifica, dunque, riguarda l'ammontare totale delle somme iscritte a
ruolo a carico del beneficiario, anche se derivanti da più cartelle di
pagamento che possono essere emesse non solo con riferimento ad imposte
e tasse, ma anche in relazione a qualsiasi tipologia di entrata
riscuotibile tramite ruolo, come ad esempio i contributi previdenziali
e assistenziali e le multe stradali.
Secondo il decreto, il soggetto pubblico, prima di effettuare qualsiasi
pagamento, deve inoltrare ad Equitalia Servizi Spa un'apposita
richiesta di verifica.
A seguito di tale richiesta Equitalia controlla, attraverso il sistema
informativo (ossia, il sistema di banche dati condivise tra gli agenti
della riscossione), se risulta un inadempimento a carico del
beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente
entro 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.
Il pagamento a favore del beneficiario è effettuato se a seguito di
tale verifica non risulti alcun inadempimento ovvero se Equitalia non
fornisca alcuna risposta nel termine di 5 giorni dalla richiesta del
soggetto pubblico.
Il pagamento, invece, resterà sospeso per un tempo massimo di trenta
giorni e limitatamente all'importo del debito iscritto a ruolo, se dal
controllo effettuato risulti un inadempimento a carico del beneficiario
e sempreché Equitalia ne dia comunicazione nei termini al soggetto
richiedente.
Il soggetto pubblico dovrà in ogni caso effettuare il pagamento delle
somme spettanti al beneficiario/debitore qualora decorsi trenta giorni
dalla comunicazione di Equitalia non venga notificato da parte
dell'agente della riscossione competente per territorio un atto di
pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del DPR
n. 602 citato.
Il decreto, infine, prevede a carico di Equitalia l'obbligo di
informare tempestivamente il soggetto pubblico interessato, nei trenta
giorni successivi alla comunicazione e prima della notificazione
dell'atto di pignoramento, dell'eventuale riduzione del debito del
beneficiario, dovuta per esempio, all'adempimento da parte dello stesso
beneficiario ovvero all'annullamento totale o parziale dei ruoli.
Infatti, in queste circostanze il soggetto pubblico è tenuto a
sbloccare, in tutto o in parte, il pagamento da effettuare.
Siamo più volte intervenuti come Confindustria nelle competenti sedi
esprimendo in linea generale una forte contrarietà alla normativa per
gli evidenti rischi di penalizzazione del sistema delle imprese.
Sul piano attuativo Confindustria nei mesi scorsi ha presentato al
Ministero specifiche osservazioni e proposte per la predisposizione del
decreto. Va rilevato che alcune proposte sono state riprese nel testo
definitivo come: la previsione di un termine breve e perentorio entro
cui effettuare la verifica; l'immediato pagamento da parte della
pubblica amministrazione come conseguenza del silenzio di Equitalia
circa l'esito della verifica espletata e della mancata notifica
dell'atto di pignoramento entro un determinato termine; la sospensione
del pagamento dovuto dalla pubblica amministrazione limitatamente
all'importo del debito iscritto a ruolo; l'esclusione delle società a
prevalente partecipazione pubblica dall'applicazione della disciplina.
Va comunque rilevato che nella stesura finale del decreto rimangono
molti degli elementi di criticità evidenziati a suo tempo come:
l'esclusione dalla procedura dell'art. 48-bis dei pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni per i quali il ritardo sia superiore ad
un congruo termine rispetto alla scadenza del debito stesso e delle
erogazioni di contributi o di aiuti alle imprese;
l'esclusione dalla normativa per i soggetti di notoria solvibilità come
i gruppi di imprese (società quotate in borsa e loro controllate);
l'innalzamento della soglia di insolvenza di 10.000 euro, parametrandola ad una determinata percentuale del volume di affari;
la limitazione del concetto di inadempienza ai soli tributi erariali ed
ai contributi sociali, con esclusione dei tributi locali e delle
violazioni del codice della strada;
la configurazione dell'inadempimento solo nelle ipotesi di mancato
pagamento di cartelle, ritualmente notificate, divenute non più
impugnabili per il decorso del termine di legge (60 giorni) con
conseguente esclusione dal loro computo non soltanto di quelle oggetto
di sgravio o di sospensione amministrativa o giudiziale della
riscossione, ma anche di quelle oggetto di contestazione e pendenti
dinanzi l'Autorità giudiziaria;
l'esclusione dalle ipotesi di inadempimento per quelle imposte o
tributi per i quali per legge il soggetto passivo è tenuto alla
prestazione di idonee garanzie (fideiussioni) quali, ad esempio, le
imposte sugli oli minerali ed i diritti doganali;
l'esclusione dalla procedura di tutte le cartelle di pagamento emesse,
su segnalazione dell'INPS, per il recupero dei contributi agevolati
per i contratti di formazione lavoro, ritenuti non compatibili dalla
UE, a determinate condizioni, in quanto aiuti di Stato;
l'immediata informazione al soggetto beneficiario del rischio di
sospensione dei pagamenti e l'indicazione analitica delle cartelle per
le quali esso risulta inadempiente;
la precisa definizione delle procedure di verifica per evitare che, a
fronte di uno stesso inadempimento derivante da una o più cartelle per
un determinato importo, vengano bloccati contemporaneamente più
mandati di pagamento.
Confindustria Assotravel opererà di concerto con Confindustria per
rettificare il decreto in esame e provvederà ad aggiornare le aziende
del settore.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione possa occorrerVi.
Cordiali saluti e buon lavoro.
SERVIZIO LEGALE CONFINDUSTRIA ASSOTRAVEL
(Per informazioni: segreteria@assotravel.it)
Tel. +39 06 4298 4041