A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. DL 119/2018 – Condoni ed altre novità fiscali Il DL 119/2018 (decreto fiscale) contiene numerose norme fiscali. Le disposizioni sulla fatturazione elettronica e sulle novità IVA sono state già oggetto della Rassegna n. 48/2018, mentre quelle sui condoni fiscali saranno commentati nelle prossime Rassegne. Di seguito si sintetizzano le norme residuali. (Legge n. 136 del 17/12/2018 su G.U. n. 293 del 18/12/2018)
Tra le norme residuali presenti nel DL 119/2018 si segnalano le seguenti:
- Riduzione a € 20 milioni della soglia di accesso all’interpello nuovi investimenti (art. 01):
- a partire dal 1° gennaio 2019 la soglia per la presentazione all’Agenzia delle Entrate del ruling per i nuovi investimenti si abbassa da € 30 ad € 20 milioni.
- Reverse charge - modifica dell’art. 17, co. 8, DPR 633/72 (art. 2, comma 2-bis):
- il meccanismo dell’inversione contabile nelle operazioni di cessione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre, console da gioco, tablet PC e laptop, di trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore viene prorogato al 30 giugno 2022 (prima 31/12/2018);
- Corrispettivi: trasmissione telematica dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020 (art. 17):
- a partire dal 1° gennaio 2020 occorre trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (commercio al minuto e attività assimilate).
- Per i soggetti con volume d’affari superiore ad € 400 mila, l’obbligo viene anticipato al 1° luglio 2019.
- I soggetti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria possono adempiere all’obbligo di invio dei corrispettivi attraverso la memorizzazione e la trasmissione dei dati (relativi a tutti i corrispettivi giornalieri) al Sistema tessera sanitaria.
A.1.2. L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) – Novità fiscali Il Parlamento ha approvato la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che è entrata in vigore l’1 gennaio 2019, ove non diversamente indicato nei singoli articoli e commi. La Legge 145/2018 è composta da 19 articoli; l’articolo 1 si suddivide in 1.143 commi e saranno necessari 161 decreti attuativi. Le novità fiscali riguardano le persone fisiche, i professionisti e le imprese. Nell’allegato “Legge di Bilancio 2019: sintesi” si trovano le principali norme, suddivise per argomento. (Legge n. 145 del 30/12/2018 su G.U. n. 302 del 31/12/2018)
A.1.3. Fatturazione elettronica: modifiche Provvedimenti del 30 aprile e del 5 novembre È stato pubblicato il Provvedimento prot. n.524526/2018 con le modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, e del 5 novembre, relativo alle modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Nell’allegato “Approfondimento sulla Fatturazione Elettronica” le ultime FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. (www.agenziaentrate.gov.it e Provv. prot. 524526/2018)
A.1.4. Voucher (buono - corrispettivo) – nuova disciplina IVA dall’1 gennaio 2019 Il trattamento fiscale IVA dei buoni – corrispettivo (voucher) è stato regolamentato dal DLgs. 29 novembre 2018 n. 141 che attua la Direttiva UE 2016/1065 a partire dall’1 gennaio 2019. Il DLgs. definisce i voucher e li distingue tra mono-uso e multi-uso. (DLgs. 29 novembre 2018 n. 141 su G.U. n. 300 del 28/12/2018)
A partire dall’1 gennaio 2019, i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del DPR 633/1972 definiscono il buono-corrispettivo, suddividendolo tra mono-uso e multi-uso.
- Il buono-corrispettivo è uno “strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi” indicando i beni/servizi da cedere e le identità dei potenziali clienti/prestatori.
- Il buono-corrispettivo diventa “mono-uso” quando al momento della sua emissione è nota la disciplina IVA applicabile ai beni/servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto oltre agli elementi necessari per la fatturazione (natura, qualità, quantità dei beni ceduti/servizi prestati); se tale disciplina IVA non è nota, il buono è multiuso.
- La differenza tra mono-uso e multi-uso è sostanziale poiché nel primo caso gli operatori-emittenti il voucher dovranno anticipare l’IVA all’emissione, mentre nel secondo caso il momento impositivo IVA scatta con l’utilizzo. Fino al 31 dicembre 2018, la disciplina non era differenziata e quindi il momento impositivo IVA scattava con l’utilizzo, che poteva anche essere temporalmente distante dall’emissione del voucher.
- Ad oggi non sono ancora state pubblicate istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A.1.5. Elusione fiscale: modifiche a interessi passivi, dividendi, plusvalenze e ibridi Il DLgs. 142 del 29 novembre 2018 attua le Direttive UE 2016/1164 e 2017/952 (c.d. ATAD 1 e ATAD 2 – Anti Tax Avoid Directive) in materia di elusione fiscale, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti solari), tranne alcuni casi specifici. Vengono modificati numerosi articoli del TUIR su: la deducibilità degli interessi passivi (art. 96), la tassazione sui trasferimenti della sede all’estero (art. 166) e dall’estero in Italia (art. 166-bis), la disciplina delle CFC - Controlled Foreign Companies (art. 167), dividendi (artt. 47, 47-bis e 89) e plusvalenze (art. 87). Gli artt. 6-11 del DLgs. 142/2018 sono dedicati alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi e cioè quelle situazioni che hanno un effetto di “doppia deduzione” di componenti negativi di reddito (sia nello Stato del pagatore che nello Stato dell’investitore) o di “deduzione senza inclusione” del componente di reddito che è deducibile nello Stato del pagatore e non è tassato in quello dell’investitore. (DLgs. 29 novembre 2018 n. 142 su G.U. n. 300 del 28/12/2018)
A.1.6. Holding di partecipazione industriale: definizione IRES ed IRAP dal 2018 L’art. 12, comma 1, lett. d) del Dlgs. 142/2018 definisce in modo compiuto quelle che ordinariamente si definiscono holding industriali introducendo l’art. 162-bis del TUIR, che identifica tre categorie di soggetti: intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilati, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La nuova definizione si applica già dal periodo d’imposta 2018 (soggetti solari). (DLgs. 29 novembre 2018 n. 142 su G.U. n. 300 del 28/12/2018)
A.1.7. Modello dichiarativo 730/2019 in bozza L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza il modello dichiarativo relativo ai redditi percepiti nel 2018 da presentare nel 2019. (www.agenziaentrate.gov.it)
A.1.8. Usufrutto e rendite 2019: coefficienti di valutazioni Il D.M. 19 dicembre 2018 contiene la tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie a seguito dell’incremento del tasso legale di interesse dallo 0,3% allo 0,8% dall’1/1/2019. (D.M. 19/12/2017 su G.U. n. 300 del 28/12/2018)
A.1.9. ISA - Indici Sintetici di Affidabilità fiscale: approvati 106 nuovi indici Il D.M. 28 dicembre 2018 ha approvato 106 nuovi indici relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e delle territorialità specifiche. Questi si aggiungono ai 69 introdotti lo scorso marzo e sostituiscono i parametri e gli studi di settore come previsto dal DL 50/2017. Si ricorda che gli ISA non si applicano, tra gli altri, ai contribuenti con ricavi/compensi superiori ad € 5.164.569. (G.U. n. 3 del 4/01/2019 e www.mef.gov.it)
A.2. PRASSI
A.2.1. Interpelli: argomenti principali delle Risposte dell’Agenzia di fine anno A fine 2018 sono 166 le Risposte ad Interpelli pubblicate dall’Agenzia delle Entrate a partire dall’1/9/2018. Negli ultimi 10 giorni del 2018 le circa 45 Risposte hanno riguardato i seguenti argomenti: erogazioni liberali e Art Bonus (Risposte 149, 150, 154, 155, 156, 160) oneri deducibili e detraibili (Risposte 131, 135, 158, 159, 163), immobili (Risposte 123, 124,129, 161), lavoro autonomo (Risposta 125) e lavoro dipendente (Risposte 130, 143, 151, 164), soggetti non residenti (Risposte 132, 133, 134, 136, 148), IVA (Risposte 122, 126, 140, 141), reddito d’impresa (Risposte 128, 137, 139, 145, 146, 152), operazioni straordinarie (Risposta 127) ed argomenti vari (Risposte 142, 144, 147, 153, 157, 162, 165, 166). (www.agenziaentrate.gov.it)
A.2.2. IVA: contratti di scrittura connessi con gli spettacoli e prestazioni di intermediari L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli ed alle relative prestazioni rese da intermediari, a seguito della modifica normativa introdotta dalla L. 205/2017 al n. 119) della Tabella A, Parte III, DPR 633/72. (Circ. n. 20/E del 21/12/2018 su www.agenziaentrate.gov.it)
A.2.3. Split payment: elenchi dei cessionari per il 2019 Sono disponibili per la consultazione gli elenchi dei soggetti che rientrano nella disciplina della scissione dei pagamenti, a partire dall’1/1/2019, suddivisi nelle seguenti categorie: società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali, dalle Amministrazioni Locali, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza, Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche e Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. (www.finanze.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 4/01/2019 pag. 20)
A.3. GIURISPRUDENZA
Nulla da segnalare
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. Fabbisogno statale 2018: miglioramento rispetto al 2017 Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il fabbisogno dello Stato al termine del 2018 è pari ad € 45.525 milioni, in calo di € 6.600 milioni rispetto al 2017. A tale risultato ha contribuito un aumento del gettito fiscale di € 8.500 milioni. (www.mef.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 3/01/2019 pag. 3)
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Fringe benefit: pubblicate le Tabelle Aci per il calcolo dei costi chilometrici Sono state pubblicate le tariffe annuali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli predisposte dall’Aci e necessarie per calcolare il fringe benefit da tassare in capo a dipendenti o amministratori per l’utilizzo delle autovetture aziendali. (G.U. n. 295 del 20/12/2018 e www.gazzettaufficiale.it)
A.5.2. Fatturazione elettronica: memorizzazione solo con il consenso del contribuente L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha previsto che la consultazione e il download delle fatture resi disponibili dall’Agenzia stessa potranno avvenire solo con il consenso esplicito dei soggetti interessati. In caso contrario, saranno memorizzati i soli dati rilevanti ai fini fiscali. Il 2 luglio 2019 scade il termine ultimo per aderire al servizio. (www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 22/12/2018 pag. 18)
B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Enti Terzo settore – Adeguamenti statutari – Chiarimenti del Ministero del Lavoro Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una Circolare di chiarimenti sugli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore. In particolare, la Circolare si focalizza sul corretto esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall'art. 101, co. 2, del Codice del Terzo Settore, da esercitarsi entro il 2 agosto 2019. (Circolare n. 20 del 27/12/2018 su www.lavoro.gov.it)
C. VARIE
C.1. Utilizzo di contanti da parte di turisti stranieri fino a € 15.000 L’art. 1, co. 245 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) eleva a € 15.000 (prima € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante per gli acquisti effettuati dai turisti stranieri. Oltre all’innalzamento del limite dimensionale, la norma allarga anche ai cittadini UE la deroga al limite ordinario di utilizzo del contante che è ancora pari ad € 2.999,99 per i cittadini residenti in Italia. (L. 145/2018 del 30/12/2018 su www.gazzettaufficiale.it)
D. LEGGE DI BILANCIO 2019: SINTESI
La L. 30 dicembre 2018 n. 145 è stata pubblicata sul S.O. n. 62/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 ed è entrata in vigore l’1 gennaio 2019, tranne specifiche decorrenze. Di seguito un elenco degli argomenti principali:
Agevolazioni fiscali:
- tassazione al 15% degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione con conseguente abrogazione dell’ACE a partire dal 2019, se si tratta di soggetti solari (co. 28-34 e 1080);
- proroga iper-ammortamento al 2019 con rimodulazione a seconda dell’entità dell’investimento (co. 60-65 e 229);
- depotenziamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo con l’introduzione di due aliquote (50% e 25%) e norme procedurali più stringenti (co. 70-72);
- proroga del credito d’imposta formazione 4.0 al 2019 (co. 78-81);
- aumento del bonus per chi investe nel capitale sociale delle start-up innovative (co. 218);
- introduzione di un contributo a fondo perduto per attività di consulenza su Industria 4.0 e ammodernamento assetti organizzativi e gestionali dell’impresa (Voucher manager) (co. 228 e 230-231);
- altri crediti d’imposta: sport bonus (co. 621-627), acquisto di prodotti in plastica riciclata (co. 73-77), edicole (co. 806-808), investimenti pubblicitari con il regime de minimis (co. 762), cinema e librerie (co. 805), adeguamento dei registratori di cassa (co. 55).
Imposte sostitutive nuove o ampliate:
- estensione del regime forfetario fino a € 65.000 con tassazione ridotta al 15% (co. 9-11);
- imposta sostitutiva del 20% per ricavi/compensi fino a € 100.000,00 a partire dal 2020 (co. 17-22);
- imposta sostitutiva del 15% sui compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni (co. 13-16);
- imposta sostitutiva del 7% per le persone fisiche non residenti titolari di pensione estera (co. 273-274);
- imposta sostitutiva di € 100 per i redditi da raccolta occasionale di funghi, tartufi e altri prodotti boschivi (co. 692-699);
- proroga della rideterminazione del costo fiscale e dei terreni e delle partecipazioni non quotate con aliquota del 10% per terreni e partecipazioni non qualificate e dell’11% per partecipazioni qualificate (co. 1054);
- estensione della cedolare secca al 21% per contratti di locazione relativi ad locali commerciali C/1 e modifica acconto (co. 59).
Imposte dirette e IRAP:
- riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF (co. 23-26);
- estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale (co. 66);
- deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali per i soggetti che hanno iscritto e convertito DTA (co. 1079);
- abrogazione del credito d’imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti (co. 1086);
- abrogazione della deduzione forfetaria IRAP “potenziata” per dipendenti a tempo indeterminato (co. 1085);
- interessi passivi sostenuti da società immobiliari, a seguito della modifica apportata all’art. 96 del TUIR dal DLgs. 142/2018 (co. 7 e 8);
- riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (co. 940-948);
- aumento della percentuale di deducibilità IRES/IRPEF dell’IMU al 40% (prima 20%) (co. 12).
Soggetti con principi contabili internazionali:
- deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti di banche e assicurazioni differita al 31/12/2026 (co. 1056 e 1065);
- deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 (co. 1067-1069);
- facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali (co. 1070-1071).
IVA:
- sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e “ridotta” (co. 2);
- aliquota IVA dei dispositivi medici e dei prodotti della panetteria ordinaria (co. 3-4);
- dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria (co. 53-54);
- Ripristino obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle ASD (co. 56);
- fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali (co. 354).
Imposta sui servizi digitali:
- istituzione dell’Imposta sui servizi digitali (co. 35-50).
Immobili:
- proroga degli Interventi di riqualificazione energetica degli edifici e degli Interventi di recupero del patrimonio edilizio (co. 67);
- proroga del “bonus mobili” (co. 67) e “bonus verde” (co. 68);
- concessione gratuita terreni ai giovani imprenditori agricoli (co. 564-565).
Tributi locali:
- IMU e TASI per gli immobili in comodato: estensione al coniuge superstite del comodatario con figli minori (co. 1092);
- proroga della maggiorazione TASI per l’anno 2019 (co. 1133);
- modalità di determinazione della TARI – Proroga dei coefficienti per l’anno 2019 (co. 1093);
- imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Aumenti fino al 50% (co. 917).
Varie:
- interpretazione autentica dell’art. 20 del DPR 131/86 (co. 1084);
- imposta di bollo virtuale – Aumento dell’acconto a partire dal 2021 (co. 1128);
- imposta di bollo – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (co. 646);
- condono per persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE inferiore ad € 20 mila), per debiti maturati dall’1/1/2000 al 31/12/2017 relativi all’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (c.d. “Saldo e stralcio”) (co. 184-198).
APPROFONDIMENTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
In merito alla fatturazione elettronica riepiloghiamo tutte le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 21 dicembre e, per la sua importanza operativa, la FAQ n° 20 del 27 novembre, modificata il 21 dicembre, relativa alle fatture datate 2018 e ricevute nel 2019.
Integrazione alle FAQ del 27 novembre 2018 Fatture datate 2018 e ricevute nel 2019 (Faq n° 20) Se la fattura o la nota di variazione: riporta una data dell’anno 2018, la fattura “potrà” non essere elettronica anche se ricevuta nel 2019; riporta una data dell’anno 2019, la fattura “dovrà” essere elettronica.
FAQ del 21 dicembre 2018 Invio tramite PEC (Faq n° 1) Al fine dell’invio tramite PEC della fattura elettronica è necessario: predisporre il messaggio di PEC, inserire la fattura elettronica in formato XML come allegato inserire, per la prima volta, l’indirizzo PEC sdi01@pec.fatturapa.it. Successivamente il SdI comunicherà un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti altre fatture elettroniche. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa. Fattura immediata – documentazione da rilasciare (Faq n° 2) In operazioni di commercio al dettaglio, qualora il cliente richieda l’emissione della fattura al momento dell’effettuazione, l’esercente può: in caso di fattura differita, emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale; in caso di fattura immediata per i primi sei mesi del 2019 ovvero fino a settembre per i contribuenti mensili, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente al momento stesso apposita quietanza che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In alternativa alla quietanza è possibile rilasciare una stampa della fattura ovvero della ricevuta del POS. Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale. Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta. Livigno e Campione d’Italia (Faq n° 3) Le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmesso l’”esterometro”. Tuttavia il cedente/prestatore nazionale può predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI, valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale di “0000000” e fornendo copia al cliente, al fine di non inviare l’”esterometro”. Società cooperativa agricola – fattura emessa per conto (Faq n° 4) La società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente valorizzando i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”. La cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico come indirizzo del destinatario della fattura e deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli duplicato del file XML o copia in formato PDF, ricordando allo stesso che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Imposta di bollo (Faq n° 5) È necessario valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta e si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’art. 6 del DM 17/6/2014 (unica soluzione con modello F24). I soggetti che hanno l’autorizzazione per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo che emettono esclusivamente fatture elettroniche possono rinunziare alla stessa autorizzazione nelle modalità previste dall’art. 15 del DPR 642/72. Dichiarazione d’intento (Faq n° 6) Il numero della lettera d’intento da indicare nella fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale può essere inserito in uno dei campi facoltativi come ad esempio il campo “Causale” e “AltriDatiGestionali”. Contributo ENASARCO (Faq n° 7) Il contributo ENASARCO si può inserire nel blocco “AltriDAtiGestionali”. Spese anticipate in nome e per conto (Faq n° 8) Le spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72 possono essere inserite nella fattura elettronica nel: blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e al posto dell’aliquota IVA il codice natura “N1”, ovvero blocco “AltriDatiGestionali”. Fattura differita e DDT (Faq n° 9) Nel caso di cessione di beni, la fattura differita deve contenere il riferimento ai DDT. Questi ultimi documenti possono essere conservati in maniera cartacea, tuttavia se allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate tali documenti saranno automaticamente conservati. Agenzia di viaggi – fattura provvigioni (Faq n° 10) In relazione alla fattura di provvigioni (art. 74-ter, co. 8) l’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria ed inserendo, in luogo dell’aliquota IVA, il codice natura: N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili; N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili. L’emissione di una fattura per conto terzi non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle Entrate di delega
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