Periodo dal 6 al 12 giugno 2020
In questo numero:
A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. DL 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”): norme fiscali
A.1.2. Contributo a fondo perduto: presentazione domande dal 15/6/2020 al 13/8/2020
A.1.3. Controversie in materia fiscale nella UE: decreto legislativo
A.1.4. Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici: direttiva UE
A.1.5. Aggiornamento coefficienti IMU e IMPI 2020: decreto MEF
A.2. PRASSI
A.2.1. IMU: il Comune può differire il termine di versamento
A.2.2. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
A.3. GIURISPRUDENZA
A.3.1. Nota di variazione IVA: recupero anche in assenza di insinuazione al passivo
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. Entrate tributarie gennaio-aprile 2020: riduzione del 4,4%
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Limite deducibilità interessi passivi: richiesta di sospensione per il 2020
A.5.2. Assonime: prove IVA per le cessioni intracomunitarie
B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Cancellazione saldo IRAP 2019: trattamento contabile
C. VARIE
D. DL 23/2020 – PRINCIPALI DISPOSIZIONI
Notizie di interesse specifico del settore TURISMO: A.1.1., A.1.2 e A.2.2
A. FISCO
A.1. NORME
A.1.1. DL 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”): norme fiscali
È stato convertito in Legge il DL 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”) con accesso al credito, adempimenti fiscali e societari, poteri speciali nei settori strategici nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. In allegato le principali disposizioni relative a: a) sospensione dei versamenti tributari e contributivi e altre disposizioni fiscali; b) garanzia della continuità aziendale e c) rivalutazioni.
(DL. 23 dell’8/4/2020 e L. 40 del 5/6/2020 su G.U. n. 143 del 6/6/2020)
A.1.2. Contributo a fondo perduto: presentazione domande dal 15/6/2020 al 13/8/2020
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, da presentare in via telematica dal 15/6/2020 al 13/8/2020 per la richiesta del contributo a fondo perduto. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una guida operativa e un vademecum. Vedasi allegato.
(art. 25 del DL 34/2020, Provv. Prot. n. 0230439 del 10/6/2020 e www.agenziaentrate.gov.it)
A.1.3. Controversie in materia fiscale nella UE: decreto legislativo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2017/1852 riguardante i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nella UE. Tra le novità della procedura si segnala la possibilità di attivare una fase arbitrale e l’estensione a tutti i casi di doppia imposizione.
(D.Lgs n. 49 del 10/6/2020, G.U. n. 146 del 10/6/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 10/6/2020 pag. 30)
A.1.4. Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici: direttiva UE
Con il D.Lgs. n. 45/2020 è stata attuata la Direttiva UE 2017/2455 sugli obblighi IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Nello specifico è stato introdotto nel DPR 633/72 il nuovo art. 7-octies “Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi” e modificato il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici di cui all’art. 74-quinquies. Il decreto è entrato in vigore il 10/6/2020.
(D.Lgs. n. 45 dell’1/6/2020 su GU n. 145 del 9/6/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 10/6/2020 pag. 30)
A.1.5. Aggiornamento coefficienti IMU e IMPI 2020: decreto MEF
Il MEF ha pubblicato il Decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale vengono aggiornati i coefficienti indicati nell'art. 1, comma 746 della Legge n. 160 del 2019 ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile.
(www.mef.gov.it)
A.2. PRASSI
A.2.1. IMU: il Comune può differire il termine di versamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto a quesiti posti sul differimento dei termini di versamento dei tributi locali. Nello specifico è stato chiarito che gli enti locali possono, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore, con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva (categoria catastale D).
(Risoluzione n. 5/DF dell’8/6/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 9/6/2020, pag.29 e 11/6/2020 pag. 5)
A.2.2. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del DL 34/2020) che spetta, a determinate condizioni, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni nel periodo precedente a quello in corso al 19/5/2020. L’Agenzia ha inoltre istituito il codice tributo “6920” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta (Risoluzione n. 32/E del 6/6/2020).
(Circolare n. 14/E del 6/6/2020, Risoluzione n. 32/E del 6/6/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 7/6/2020, pag. 2)
Di seguito i principali chiarimenti:
- le strutture alberghiere e agrituristiche: limitatamente coloro rientranti nella sezione 55 dei codici ATECO;
- non sono agevolabili i costi dei contratti di leasing finanziario;
- il canone deve essere stato corrisposto;
- le spese condominiali concorrono alla determinazione del credito d’imposta se pattuite come voce unitaria all’interno del canone (vedasi Circolare 11/E/2020, §3.1);
- in relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta e l’ammontare del credito dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Unico.
A.3. GIURISPRUDENZA
A.3.1. Nota di variazione IVA: recupero anche in assenza di insinuazione al passivo
La Corte di Giustizia UE con la sentenza C-146/19 ritiene legittima la nota di variazione IVA in diminuzione, in presenza di una procedura fallimentare, senza la preventiva insinuazione al passivo. Sulla questione l’Amministrazione Finanziaria italiana si è sempre espressa in modo sfavorevole, ritenendo che l’emissione della nota di variazione sia, in ogni caso, subordinata alla partecipazione alla procedura concorsuale.
(Sentenza Corte di Giustizia UE n. C-146/19 e “Il Sole 24 Ore” del 12/6/2020, pag. 30)
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. Entrate tributarie gennaio-aprile 2020: riduzione del 4,4%
Nei primi quattro mesi del 2020 le entrate tributarie accertate ammontano ad € 123.730 milioni, segnando una riduzione di € 5.651 milioni (-4,4%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La variazione negativa è imputabile principalmente alla riduzione del gettito delle imposte indirette (-36,3%), con l’IVA sugli scambi interni che ha subito una contrazione di € 2.941 milioni (-33,4%) dovuta alla chiusura delle attività economiche causa Covid-19 e al rinvio dei versamenti previsto per i soggetti più colpiti dall’emergenza.
(www.mef.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 6/6/2020, pag. 2)
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Limite deducibilità interessi passivi: richiesta di sospensione per il 2020
Confindustria, Assonime e Afep (Associazione delle grandi imprese francesi) si sono appellate alla Commissione Europea per proporre una sospensione della limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per l’esercizio 2020.
(“Il Sole 24 Ore” del 10/6/2020, pag. 30)
A.5.2. Assonime: prove IVA per le cessioni intracomunitarie
Assonime ha illustrato nella Circolare n. 11/2020 le “Note Esplicative” emanate dalla Commissione europea relativamente alla prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie ai fini IVA. Inoltre vengono riportati i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e viene proposta una procedura semplificata.
(Circolare Assonime n. 11 del 5/6/2020 e “Il Sole 24 Ore” del 6/6/2020, pag.21)
B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Cancellazione saldo IRAP 2019: trattamento contabile
Il CNDCEC ritiene che il trattamento contabile consigliato, in caso di importi rilevanti, è l’imputazione della cancellazione del saldo IRAP 2019 già nel bilancio 2019; tuttavia è possibile procedere con l’iscrizione anche nel bilancio 2020. Nel caso in cui il bilancio sia già stato approvato, la contabilizzazione avverrà nel 2020 con imputazione della sopravvenienza attiva nella voce 20 del conto economico. Il trattamento contabile adottato dovrà essere riportato in nota integrativa.
(www.cndcec.it e “Il Sole 24 Ore” del 6/6/2020, pag.21 e 8/6/2020, pag. 19)
C. VARIE
Niente da segnalare
D. DL 23/2020 – Principali disposizioni
Di seguito si forniscono le principali disposizioni contenute nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020 che ha convertito il DL n. 23 dell’8 aprile 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020.
A) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI e ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Sospensione dei termini di versamento IVA, ritenute e contributi
Sospensione dei termini dei versamenti IVA, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio. Accedono alla proroga:
- i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente se hanno avuto un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. (art. 18, co. 1-2);
- i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente se hanno avuto un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (art. 18, co. 3-4);
- i soggetti che hanno iniziato ad operare in data successiva al 31/3/2019 (art. 18, co. 5);
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa esclusivamente per i versamenti delle ritenute e contributi (non IVA) (art. 18, co. 5);
- per i residenti nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti la sospensione del versamento IVA è concessa con un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di ricavi/compensi dell’esercizio precedente (art. 18, co. 6).
- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/9/2020 con la possibilità di rateizzare in 4 rate (art. 126, co. 1, DL 34/2020).
Sospensione ritenute d’acconto redditi di lavoro autonomo
Viene estesa la sospensione delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo percepiti tra il 17/3/2020 e il 31/5/2020. La norma si applica ai soggetti che hanno ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17/3/2020 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (art. 19). I versamenti delle ritenute sospese dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16/9/2020 con la possibilità di rateizzare in 4 rate (art. 126, co. 2, DL 34/2020).
Versamento acconto IRPEF, IRES e IRAP
Le sanzioni e gli interessi sull’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IRPEF, IRES ed IRAP non si applicano se l’importo versato non è inferiore all’80% dell’importo dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. La disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (art. 20).
Remissione nei termini scadenti il 20/3/2020 – entro il 16/4/2020
Viene esteso al 16 aprile 2020 il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo 2020 (art. 21).
Proroga trasmissione Certificazione Unica al 30/4/2020
È prorogata la scadenza per la consegna al sostituito e l’invio all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (art. 22).
Certificazione regolarità per appalti – validità fino al 30/6/2020
Il DURF, in materia di appalti, emesso entro il 29 febbraio 2020 conserva la validità fino al 30/6/2020 (art. 23).
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – proroga scadenze versamento
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020, in scadenza il 20 aprile 2020, può essere effettuato senza sanzioni e interessi nei termini del secondo trimestre (20 luglio 2020) se di importo inferiore a € 250. Se l’importo del primo e secondo trimestre non supera complessivamente l’importo di € 250 allora il versamento potrà essere eseguito nei termini del terzo trimestre (20 ottobre 2020) (art. 26).
B) GARANZIA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
- È differita all’1/9/2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (art. 5).
- Sono disattivate le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita di capitale sociale e delle disposizioni relative alla riduzione di capitale (ex artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4-6 e 2482-ter del Codice Civile) (art. 6).
- In sede di redazione del bilancio in corso al 31/12/2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività può essere operata se risulta sussistere nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23/2/2020. Tale disposizione si applica inoltre ai bilanci chiusi entro il 23/2/2020 e non ancora approvati (art. 7).
- I finanziamenti dei soci effettuati dal 9/4/2020 fino al 31/12/2020 non sono postergati (art. 8).
- Sono prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza tra il 23/2/2020 e il 31/12/2021 (art. 9).
- Sono improcedibili le richieste di apertura del fallimento e delle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, in determinate condizioni, presentate dal 9/3/2020 al 30/6/2020 (art. 10).
C) RIVALUTAZIONI
L’art. 6-bis del DL 23/2020, introdotto durante la conversione, introduce la rivalutazione “gratuita” di beni e partecipazioni delle imprese del settore alberghiero e termale. Contemporaneamente, l’art. 12-ter dello stesso DL 34/2020 estende per un triennio a tutte le imprese la rivalutazione di beni e partecipazioni con pagamento dell’imposta sostitutiva.
Settore alberghiero e termale – rivalutazione beni e partecipazioni
Le società operanti nel settore alberghiero e termale, che adottano i principi contabili italiani (OIC), possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2019 e sui maggiori valori iscritti non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e/o alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10%. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.
Imprese – rivalutazione beni e partecipazioni prorogata di 3 anni
La rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni prevista dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stata differita e potrà essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021.
Di seguito le principali disposizioni per l’erogazione del contributo a fono perduto (art. 25 del DL 34/2020):
1) Beneficiari: soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, lavoro autonomo e titolari di reddito agrario.
I beneficiari devono possedere due requisiti:
Primo requisito: ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per i soggetti solari) non superiori a € 5 milioni.
Secondo requisito (uno tra i seguenti):
- ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019 (difatti si accede al contributo con un calo di fatturato > 1/3);
- inizio dell’attività a partire dal 1 gennaio 2019 (potrebbe non esserci il confronto);
- domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020.
2) Modalità di calcolo: La differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo ammontare di aprile 2019 deve essere moltiplicata per:
- 20%: se ricavi/compensi 2019 fino a € 400.000;
- 15%: se ricavi/compensi 2019 fino a € 1.000.000;
- 10%: se ricavi/compensi 2019 fino a € 5.000.000.
Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni (vedere istruzioni dell’Agenzia delle Entrate):
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/1972;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).
3) Presentazione istanze: in modalità telematica tramite apposita procedura web nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato.
Se l’importo del contributo è superiore ad € 150.000 è necessario presentare l’autocertificazione di regolarità antimafia.
Per ogni istanza presentata verranno messe a disposizione due ricevute: la prima che attesta la presa in carico e la seconda che attesta l’accoglimento e il mandato di pagamento.
4) Erogazione del contributo: mediante accredito diretto sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza.
5) Controlli e sanzioni: l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli sulla base dei poteri e delle disposizioni in materia di accertamento (DPR 600/73). Nel caso di indebita percezione del contributo, il percettore può restituirlo spontaneamente con relative sanzioni e interessi.