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Grandi progetti R&S: bandi ICT Agenda digitale e Industria sostenibile - Domande frequenti (FAQ)
Grandi progetti di ricerca e sviluppo - Decreti ministeriali 15 ottobre 2014
1. Con riferimento al criterio "capacità del soggetto da valutare di
rimborsare il finanziamento agevolato", di cui alla lettera a), punto 2.i
dell'allegato n. 12 del decreto direttoriale 30 aprile 2015, quale è il
punteggio minimo da raggiungere al fine della positiva conclusione della
fase istruttoria?
Come previsto dall'allegato n. 12 (pg. 68) del decreto direttoriale 30
aprile 2015, il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a),
punto 2.i (da valutare per tutti i soggetti proponenti ad eccezione degli
spin-off) deve risultare pari ad almeno 3,2. Tale valore minimo è riferito
al punteggio relativo al predetto criterio e non al valore dell'indicatore
sulla base del quale è calcolato il punteggio, come indicato per mero
refuso in altra parte dello stesso allegato n. 12.
2. Nel caso in cui i bilanci approvati e depositati dal soggetto proponente
o dalla controllante di quest'ultimo, sono stati redatti secondo i criteri
IAS, il proponente è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione
sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati contabili di cui all'allegato
n. 8 del DD 30/04/2015?
La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai dati contabili di
cui all'allegato n. 8 del Decreto direttoriale 30 aprile 2015 deve essere
compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che abbiano redatto i
propri bilanci o quelli della controllante (nel caso vengano utilizzati
questi dati) secondo i criteri IAS. In tali casi, gli importi da indicare
nelle tabelle devono riguardare le specifiche voci di bilancio determinate
mediante una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del Codice
Civile. In tale ipotesi, il soggetto proponente deve allegare in sede di
presentazione della domanda di agevolazione anche un'apposita dichiarazione
volta ad attestare la corrispondenza tra i dati indicati e i bilanci
redatti secondo i criteri IAS. Tale dichiarazione deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante e controfirmata, sempre in forma
digitale, dal Presidente del Collegio sindacale, revisore unico, dottore
commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro o
responsabile del centro di assistenza fiscale.
Integrazione alla FAQ N. 2
La risposta alla presente FAQ è stata superata dall'emanazione del decreto
direttoriale 23 giugno 2015 che ha modificato la dichiarazione (di cui
all'allegato n. 8 al decreto direttoriale 30 aprile 2015) inerente i dati
contabili utili per il calcolo dei parametri relativi alla solidità'
economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all'articolo 10, comma
3 ed al punto a.2 dell'allegato n. 2 del d.m. 15 ottobre 2014 e s.m.i.
3. Lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda di agevolazione
a valere sul bando Agenda digitale e una a valere sul bando Industria
sostenibile? Se è sì, ci sono delle limitazioni a riguardo, previste dalle
disposizioni di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014?
L'art. 3, comma 3 del decreto direttoriale 30 aprile 2015 prevede che:
"Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, a
valere sul medesimo bando Agenda digitale o Industria sostenibile, una sola
istanza preliminare nell'arco temporale di 365 giorni, a meno che la stessa
non sia stata fatta oggetto di una valutazione negativa di cui all'articolo
4, comma 4, e venga a tal fine riformulata". Inoltre, l'art. 4, comma 3 del
decreto ministeriale 15 ottobre 2015 (bando Industria sostenibile) prevede
che: "Non sono agevolabili a valere sul presente decreto i progetti che, in
ragione dell'attività svolta e delle relative caratteristiche, sono
integralmente finanziabili a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo
economico 15 ottobre 2014 concernente i grandi progetti strategici nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell'Agenda digitale italiana.".
Pertanto, lo stesso soggetto proponente può presentare una domanda a valere
sul bando Agenda digitale e una domanda a valere sul bando Industria
sostenibile nel caso in cui le domande abbiano ad oggetto due progetti di
ricerca e sviluppo inerenti tecnologie e ambiti differenti, relativi
rispettivamente a quelli previsti dal bando Agenda digitale e dal bando
Industria sostenibile.
Nel caso in cui, invece, i progetti siano entrambi riconducibili alle
tecnologie abilitanti dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche
(ICT) previste dal Bando Agenda digitale, l'impresa proponente, non potendo
presentarli sul bando Industria sostenibile (a causa della suddetta
limitazione di cui all'art. 4, comma 3 del DM 15.10.2014), può presentare
solo una domanda a valere sul Bando Agenda digitale (al fine di non
incorrere nel divieto di cui al richiamato art. 3, comma 3 del Decreto
direttoriale 30.4.2015).
4. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione del contributo alla spesa,
di cui all'articolo 6, comma 2, dei decreti 15 ottobre 2014, prevista nel
caso in cui il progetto sia realizzato nell'ambito di forme di
collaborazione internazionale o con il contributo esterno di almeno un
Organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione o il contratto deve
essere sottoscritto prima della presentazione della domanda di
agevolazioni?
No, al fine di consentire il rispetto della regola attinente l'effetto di
incentivazione dell'aiuto, l'accordo di collaborazione internazionale o il
contratto con l'Organismo di ricerca per la realizzazione del progetto di
ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni deve essere
sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda di
agevolazioni. In ogni caso, per il riconoscimento della maggiorazione, tale
accordo/contratto deve essere inviato al Soggetto gestore successivamente
alla presentazione della domanda di agevolazioni, ma, comunque, prima della
conclusione dell'attività istruttoria, secondo quanto indicato
nell'articolo 7 del Decreto direttoriale 30 aprile 2015.
Si ricorda, inoltre, che nel piano di sviluppo allegato alla domanda di
agevolazioni ed, in particolare, nel punto 12 relativo agli elementi a
supporto della richiesta di maggiorazione del contributo, devono essere
fornite tutte le informazioni utili all'attribuzione della maggiorazione,
ancorché relative ad atti ancora da formalizzare.
5. Nell'ambito della presentazione di un progetto congiunto i contratti di
collaborazione secondo quale forma devono essere stipulati?
Nel caso di un progetto congiunto l'articolo 3, comma 2, dei decreti
ministeriali 15 ottobre 2014 stabilisce che "i progetti devono essere
realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad
altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo
esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di
rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una
collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione
delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto
proposto". I predetti contratti di collaborazione devono essere validi e
stipulati con le modalità e nelle forme previste dalle prescrizioni
normative che regolano la tipologia di contratto prescelto.
6. Con riferimento al criterio di valutazione inerente "l'ammontare delle
spese di R&S sostenute in Italia in rapporto al fatturato", riportato nel
punto a.1.i dell'allegato n. 12 al decreto direttoriale 30 aprile 2015,
quali spese di ricerca e sviluppo sono considerate?
La valutazione dell'ammontare delle spese di R&S sostenute in Italia in
rapporto al fatturato viene effettuata sulla base dei dati indicati dal
soggetto proponente nell'allegato n. 8 del decreto direttoriale 30 aprile
2015 e, in particolare, per quanto riguarda le spese di R&S sulla base
della "Variazione rispetto all'esercizio precedente delle spese in R&S
sostenute in Italia". A tal fine, come indicato nello stesso allegato,
devono essere prese in considerazione esclusivamente le spese di ricerca e
sviluppo capitalizzate in bilancio nella voce B.2 dell'Attivo, per la parte
di tali spese sostenute in Italia.
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Sono disponibili le guide elaborate da Retimpresa.
Per il volume realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), che tra l'altro contiene delle schede illustrative di alcune reti "best-practices" che già operano sui mercati internazionali: http://www.retimpresa.it/phocadownload/DOCUMENTI/Guide_Libri/LInternazionalizzazione%20delle%20Reti%20di%20Impresa.pdf
Per la "Linea Guida" per la realizzazione dei Business Plan di rete, realizzato in collaborazione con 7 Istituti Bancari (Banca Carige; Banco Popolare; BNL; Cariparma; DeutscheBank; Intesa
SanPaolo; Unicredit) e la SACE: http://www.retimpresa.it/phocadownload/DOCUMENTI/Guide_Libri/Linee%20Guida%20BPRete-Aprile%202015HD.pdf
(Per maggiori informazioni: www.retimpresa.it)
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