Il DM 101/2016 del Ministero dell’Ambiente detta una nuova disciplina per i materiali pirotecnici in disuso, applicabile anche al ritiro dei razzi di soccorso in dotazione alle imbarcazioni da diporto.

L’intento di individuare un percorso per il recupero di questi materiali è senz’altro positivo, tuttavia la nuova disciplina impone al fabbricante e all'importatore di questi articoli l’obbligo di organizzare un servizio complesso e capillare di raccolta dei resi, che avrebbe avuto la necessità di un periodo di transizione per potervi ottemperare, periodo che non è invece stato previsto.

Per quanto riguarda i razzi di soccorso in disuso, va poi rilevato che questi vengono per la prima volta equiparati a rifiuti - in contrasto con il Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/06), che esclude chiaramente dal novero dei rifiuti “i materiali esplosivi”, con ciò modificando e aggravando radicalmente le condizioni e i costi per il loro trasporto, sia a carico dell’utente, sia a carico del distributore/produttore.

La nuova normativa, contraddicendo se stessa, prevede poi che “l’utilizzatore”, cioè il dipartita, depositi "i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato”, in netto contrasto con le norme di pubblica sicurezza che fanno divieto e soggetti terzi non autorizzati di accedere ai depositi di materiale esplosivo.

Inoltre si stabilisce che il deposito preliminare effettuato presso i distributori debba “essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dagli altri rifiuti pirotecnici”. Ciò presupporrebbe che il distributore abbia a sua disposizione una quantità di contenitori pari alle diverse tipologie degli articoli ritirati e dei diversi produttori e tale prescrizione è evidentemente inapplicabile, oltre che inutile, per quanto riguarda i razzi di soccorso.

Infine si richiede che i prodotti pirotecnici siano “neutralizzati” prima di essere depositati presso i centri di raccolta, operazione (da attuarsi attraverso le modalità di combustione della carica esplosiva contenuta all’interno di essi) che, sempre secondo il Testo unico di Pubblica sicurezza, deve avvenire solo ed esclusivamente in apposito cantieri di scaricamento.

Ci sono poi diversi altri aspetti del decreto 101/2016 la cui interpretazione non è chiara, ma già questi sopra evidenziati non consentono agli operatori della nautica di dare concreta attuazione alla norma. Tanto più visto che ci troviamo nel pieno della stagione estiva.

Per questi motivi UCINA Confindustria Nautica ha scritto al Ministro dell’Ambiente, Galletti, chiedendogli di voler sospendere l’applicabilità del DM101/2016, almeno relativamente ai razzi di soccorso del diporto e fino al 30 di ottobre, convocando nel frattempo un incontro con l’Associazione al fine di poter fornire agli uffici del Ministero ogni utile elemento tecnico.

Genova, 1° luglio 2016

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