Oggetto: Il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al blocco o compensazione  dei pagamenti della PA per i crediti delle Adv (art. 48-bis del DPR n.602/1973)

Spettabili Aziende,

Vi informiamo che il decreto attuativo emanato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al blocco dei pagamenti della PA,  (art. 48-bis del DPR n.602/1973) dal 29 marzo scorso prevede per tutti i soggetti pubblici l'obbligo, prima di effettuare a qualsiasi titolo un pagamento di importo superiore ai 10.000 euro, di accertarsi, tramite una richiesta di verifica al sistema informativo Equitalia Servizi Spa, che non esista un inadempimento a carico del beneficiario agenzia di viaggio: il creditore che risulti inadempiente su cartelle di pagamento riferite a imposte e tasse, ma anche a qualsiasi altra tipologia di entrata (come contributi previdenziali e assistenziali o multe stradali) si vedrà bloccato o sospeso il pagamento fino alla riduzione del debito. La rilevanza della questione e dell'impatto negativo che ne potrebbe derivare sull'intero sistema delle imprese turistiche e non turistiche che hanno rapporti con la PA è enorme. Confindustria è già intervenuta anche per Assotravel e chiederà una revisione complessiva di natura legislativa dell'intera normativa.
E' evidente infatti che la misura del blocco dei pagamenti, senza adeguati correttivi, può determinare conseguenze negative sulla stessa gestione finanziaria delle imprese. Sarebbe troppo lungo citare tutti gli ulteriori aspetti negativi del provvedimento, ma vorrei ricordiamo  che in alcune regioni le nostre aziende già prestano una fideiussione proprio per le eventuali inadempienze amministrative e l'assoluta necessità di informazione immediata al soggetto beneficiario del rischio di sospensione dei pagamenti e l'indicazione analitica delle cartelle per le quali esso risulta inadempiente va a penalizzare ingiustamente tutte le imprese che forniscono servizi turistici alla PA introducendo sistemi di verifica iniqui per le aziende oltre che discutibili sotto il profilo tecnico.


Descrizione provvedimento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato in GU n. 63 del 14 marzo scorso, ha dato attuazione con effetto dal prossimo 29 marzo alla disposizione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, introdotta dal decreto collegato alla finanziaria per il 2007 (d.l. n. 262/2006), disposizione in base alla quale i soggetti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualsiasi titolo un pagamento di importo superiore ai 10.000 euro, devono accertarsi che non esista un inadempimento a carico del beneficiario del pagamento.

Occorre innanzitutto sottolineare che tale decreto attuativo rende operativo l'art. 48-bis solo con riferimento alle Amministrazioni Pubbliche nonché alle società a totale partecipazione pubblica, e rinvia l'attuazione della norma nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica all'emanazione di un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto attuativo poi, oltre a prevedere le modalità da osservare per l'espletamento della verifica e i termini in cui la stessa deve essere completata, stabilisce che per inadempimento si deve intendere il mancato versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro entro 60 giorni dalla notifica di cartelle di pagamento relative a ruoli emessi dal 1° gennaio 2000.

La verifica, dunque, riguarda l'ammontare totale delle somme iscritte a ruolo a carico del beneficiario, anche se derivanti da più cartelle di pagamento che possono essere emesse non solo con riferimento ad imposte e tasse, ma anche in relazione a qualsiasi tipologia di entrata riscuotibile tramite ruolo, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali e le multe stradali.
Secondo il decreto, il soggetto pubblico, prima di effettuare qualsiasi pagamento, deve inoltrare ad Equitalia Servizi Spa un'apposita richiesta di verifica.

A seguito di tale richiesta Equitalia controlla, attraverso il sistema informativo (ossia, il sistema di banche dati condivise tra gli agenti della riscossione), se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.

Il pagamento a favore del beneficiario è effettuato se a seguito di tale verifica non risulti alcun inadempimento ovvero se Equitalia non fornisca alcuna risposta nel termine di 5 giorni dalla richiesta del soggetto pubblico.

Il pagamento, invece, resterà sospeso per un tempo massimo di trenta giorni e limitatamente all'importo del debito iscritto a ruolo, se dal controllo effettuato risulti un inadempimento a carico del beneficiario e sempreché Equitalia ne dia comunicazione nei termini al soggetto richiedente.

Il soggetto pubblico dovrà in ogni caso effettuare il pagamento delle somme spettanti al beneficiario/debitore qualora decorsi trenta giorni dalla comunicazione di Equitalia non venga notificato da parte dell'agente della riscossione competente per territorio un atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del DPR n. 602 citato.

Il decreto, infine, prevede a carico di Equitalia l'obbligo di informare tempestivamente il soggetto pubblico interessato, nei trenta giorni successivi alla comunicazione e prima della notificazione dell'atto di pignoramento, dell'eventuale riduzione del debito del beneficiario, dovuta per esempio, all'adempimento da parte dello stesso beneficiario ovvero all'annullamento totale o parziale dei ruoli. Infatti, in queste circostanze il soggetto pubblico è tenuto a sbloccare, in tutto o in parte, il pagamento da effettuare.

Siamo più volte intervenuti come Confindustria nelle competenti sedi esprimendo in linea generale una forte contrarietà alla normativa per gli evidenti rischi di penalizzazione del sistema delle imprese.

Sul piano attuativo Confindustria nei mesi scorsi ha presentato al Ministero specifiche osservazioni e proposte per la predisposizione del decreto. Va rilevato che alcune proposte sono state riprese nel testo definitivo come: la previsione di un termine breve e perentorio entro cui effettuare la verifica; l'immediato pagamento da parte della pubblica amministrazione come conseguenza del silenzio di Equitalia circa l'esito della verifica espletata e della mancata notifica dell'atto di pignoramento entro un determinato termine; la sospensione del pagamento dovuto dalla pubblica amministrazione limitatamente all'importo del debito iscritto a ruolo; l'esclusione delle società a prevalente partecipazione pubblica dall'applicazione della disciplina.

Va comunque rilevato che nella stesura finale del decreto rimangono molti degli elementi di criticità evidenziati a suo tempo come:

l'esclusione dalla procedura dell'art. 48-bis dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni per i quali il ritardo sia superiore ad un congruo termine rispetto alla scadenza del debito stesso e delle erogazioni di contributi o di aiuti alle imprese;

l'esclusione dalla normativa per i soggetti di notoria solvibilità come i gruppi di imprese (società quotate in borsa e loro controllate);

l'innalzamento della soglia di insolvenza di 10.000 euro, parametrandola ad una determinata percentuale del volume di affari;

la limitazione del concetto di inadempienza ai soli tributi erariali ed ai contributi sociali, con esclusione dei tributi locali e delle violazioni del codice della strada;

la configurazione dell'inadempimento solo nelle ipotesi di mancato pagamento di cartelle, ritualmente notificate, divenute non più impugnabili per il decorso del termine di legge (60 giorni) con conseguente esclusione dal loro computo non soltanto di quelle oggetto di sgravio o di sospensione amministrativa o giudiziale della riscossione, ma anche di quelle oggetto di contestazione e pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria;

l'esclusione dalle ipotesi di inadempimento per quelle imposte o tributi per i quali per legge il soggetto passivo è tenuto alla prestazione di idonee garanzie (fideiussioni) quali, ad esempio, le imposte sugli oli minerali ed i diritti doganali;

l'esclusione dalla procedura di tutte le cartelle di pagamento emesse, su segnalazione  dell'INPS, per il recupero dei contributi agevolati per i contratti di formazione lavoro, ritenuti non compatibili dalla UE, a determinate condizioni, in quanto aiuti di Stato;

l'immediata informazione al soggetto beneficiario del rischio di sospensione dei pagamenti e l'indicazione analitica delle cartelle per le quali esso risulta inadempiente;

la precisa definizione delle procedure di verifica per evitare che, a fronte di uno stesso inadempimento derivante da una o più cartelle per un determinato importo, vengano bloccati contemporaneamente  più mandati di pagamento.

Confindustria Assotravel opererà di concerto con Confindustria per rettificare il decreto in esame e provvederà ad aggiornare le aziende del settore.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione possa occorrerVi.

Cordiali saluti e buon lavoro.

SERVIZIO LEGALE CONFINDUSTRIA ASSOTRAVEL

(Per informazioni: segreteria@assotravel.it)