Circa il nuovo obbligo, già in vigore dal 1° gennaio 2010, ma decorrente dal 1° luglio per le operazioni verso i consumatori finali non inferiori a 3.600 euro, Roberto Corbella, Presidente di ASTOI, afferma “pur apprezzando l’esito della consulenza giuridica da noi richiesta all’Agenzia delle Entrate ed emessa a seguito dell’invio di specifici quesiti elaborati dal Gruppo di Lavoro Fiscale ASTOI, coordinato dal nostro consulente Avv. Prof. Benedetto Santacroce, riteniamo che l’attuazione dello spesometro ponga gravi problemi in particolare ai tour operator, chiamati a responsabilità ben difficilmente esercitabili.
In primis”, fa notare Corbella “il tour operator viene assoggettato ad un obbligo fiscale sanzionato (la dichiarazione dei dati dei clienti), il cui contenuto per principio non può essere adempiuto in proprio, ma dipende dalla correttezza di comportamento di un’altra impresa terza (l'adv dettagliante). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il tour operator dovrà essere assistito dall’intermediario al fine dell’acquisizione del codice fiscale e di tutti gli elementi utili alla compilazione della comunicazione medesima, ma è chiaro che, essendo quello tra TO e Adv un rapporto di diritto privato, l’operatore non ha alcun potere coercitivo nei confronti dell’agenzia di viaggio. Peraltro, tutti sanno che prassi consolidata è quella di acquistare un pacchetto turistico per sé e per conto di altri (parenti, amici, colleghi di lavoro) e, allora, se la ratio della norma è individuare i comportamenti di spesa dei contribuenti, che senso ha rilevare esclusivamente le informazioni relative all’intestatario della fattura che, in tal modo, vedrà attribuirsi per intero il costo del pacchetto, usufruito e pagato anche da altri?
E’ chiaro che questa procedura rischia di falsare la rilevazione. Per questi motivi”, prosegue il Presidente, “insieme a Federturismo, avevamo anche scritto al Ministro Tremonti sottolineando come l’adempimento di quest’obbligo non potrà che creare difficoltà e distacco nei rapporti sia con le agenzie che con la clientela, determinando altresì gravosi effetti sul piano economico. Per evitare il monitoraggio, infatti, il cliente potrebbe privilegiare l’acquisto del pacchetto di viaggio, per destinazioni sia italiane che estere, presso tour operator e agenzie di viaggio non residenti, ovvero tramite internet da web travel agency estere, che, di conseguenza, assumerebbero un vantaggio competitivo creato dall’inapplicabilità nei loro confronti del nuovo specifico obbligo. La normativa in esame”, conclude Corbella, “ crea quindi distorsioni nella concorrenza e pone rilevanti difficoltà operative. Si parla molto di semplificazione, ma questa norma certamente ottiene il risultato di rendere la vita delle imprese ancora più difficile di quanto già non lo sia.”
Roma, 4 luglio 2011
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