Il Parlamento europeo, riunitosi a Strasburgo l'11 marzo 2008, ha adottato un regolamento che stabilisce delle norme comuni volte a garantire la sicurezza di aeroporti, velivoli e passeggeri tramite una serie di controlli e misure, inclusa la possibile presenza a bordo di "sceriffi del cielo". Il gettito delle eventuali tasse richieste per finanziare tali misure dovrà coprire i relativi costi di sicurezza. Dovranno poi essere fissate sanzioni per gli operatori inadempienti, accertabili anche da ispezioni a sorpresa della Commissione.
Il provvedimento è volto a semplificare, armonizzare e chiarire le
norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza. Esso
definisce unicamente le regole e le norme fondamentali comuni sulla
sicurezza aerea e istituisce dei meccanismi volti a monitorarne il
rispetto, mentre i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro
concreta attuazione saranno stabiliti dalla Commissione e dai governi
con la procedura del comitato di regolamentazione.
Il regolamento si applica a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti
situati nel territorio di uno Stato membro «che non siano utilizzati
esclusivamente per scopi militari», a tutti gli operatori, compresi i
vettori aerei, che forniscono servizi negli aeroporti e a tutti i
soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea operanti in locali
situati all'interno o all'esterno dell'aeroporto, che forniscono beni
e/o prestano servizi nell'ambito degli aeroporti o tramite essi.
I principi comuni fondamentali riguardano, in particolare, i requisiti
di sicurezza degli aeroporti (progettazione, controlli d'accesso,
ispezione dei veicoli, sorveglianza e pattugliamento) e degli
aeromobili (ispezioni prima della partenza), il controllo e la
protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano (metal detector e raggi
X), nonché il controllo e la protezione dei bagagli da stiva, delle
merci, della posta e delle forniture di bordo (catering). Il
regolamento precisa inoltre che le persone che effettuano lo screening,
i controlli di accesso o altri controlli di sicurezza devono essere
selezionate, addestrate e, se del caso, dichiarate idonee all'attività
in questione e riconosciute competenti a adempiere alle funzioni
assegnate.
I principi comuni contemplano anche delle misure per la sicurezza in
volo. A tale proposito, il regolamento sancisce che durante il volo
«deve essere impedito l’ingresso nella cabina di pilotaggio alle
persone non autorizzate». Inoltre, «i passeggeri potenzialmente
pericolosi devono essere sottoposti a adeguate misure di sicurezza». E'
considerato pericoloso «un passeggero che sia stato espulso, o che non
si reputa possa essere ammesso per ragioni connesse alla politica
dell'immigrazione o che sia sottoposto a provvedimenti restrittivi
della libertà personale». Per impedire atti di interferenza illecita
durante il volo, devono poi «essere adottate misure di sicurezza
appropriate, quali l'addestramento del personale di condotta e del
personale di cabina». E' anche vietato il trasporto di armi, eccezion
fatta per quelle trasportate in stiva «a meno che non siano state
soddisfatte le condizioni di sicurezza in conformità alle legislazioni
nazionali e che gli Stati interessati non abbiano rilasciato
un'autorizzazione».
Le disposizioni sul trasporto di armi si applicano anche agli eventuali
agenti responsabili della sicurezza in volo (i cosiddetti "sceriffi del
cielo") presenti a bordo. Un agente è definito dal regolamento come «la
persona assunta da uno Stato per viaggiare su un aeromobile di un
vettore aereo titolare di licenza rilasciata dallo stesso Stato allo
scopo di proteggere l'aeromobile e i suoi occupanti da atti di
interferenza illecita che mettano a rischio la sicurezza del volo».
Ogni Stato membro può riservarsi di decidere se impiegare agenti di
sicurezza sugli aerei, nonché di garantire che essi «siano funzionari
statali appositamente selezionati e addestrati».
Per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli a mano, il provvedimento
prevede che questi debbano «essere sottoposti a controllo (screening)
allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle aree
sterili ed a bordo degli aeromobili». Tuttavia, i passeggeri "in
transito indiretto" e il loro bagaglio a mano possono essere esentati
dal controllo qualora arrivino da uno Stato membro, a meno che si
ritenga che quest'ultimo realizzi dei controlli di livello inferiore
rispetto alle norme fondamentali comuni. Lo stesso vale per i
passeggeri che arrivino da un paese terzo le cui norme di sicurezza
sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni. Queste
disposizioni si applicano anche ai passeggeri "in transito" ed ai loro
bagagli a mano, i quali possono inoltre beneficiare dell'esenzione dal
controllo qualora rimangano a bordo dell'aeromobile, o non siano
entrati in contatto con passeggeri in partenza. Tali esenzioni si
applicano, mutatis mutandis, ai bagagli da stiva.
Il regolamento consente agli Stati membri di adottare misure più severe
rispetto alle norme fondamentali comuni. Ma ciò può essere fatto solo
sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto
comunitario. Tali misure, inoltre, «devono essere pertinenti,
obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in
considerazione», e vanno comunicate alla Commissione e agli Stati
membri, specificando se si applicano «ad uno specifico volo in una
determinata data».
Ciascuno Stato membro dovrà redigere, attuare e mantenere aggiornato un
programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile che
definisce le responsabilità per l'attuazione delle norme fondamentali
comuni e precisa gli adempimenti prescritti a tal fine agli operatori e
agli altri soggetti. Dovrà inoltre predisporre un programma nazionale
per il controllo della qualità che lo metta in condizione di verificare
il livello di sicurezza dell'aviazione civile così da monitorare il
rispetto delle disposizioni del regolamento e del programma nazionale
per la sicurezza dell'aviazione civile. Il programma dovrà consentire
«la pronta individuazione e la correzione delle carenze riscontrate» e
prevedere che tutti gli aeroporti, gli operatori e i soggetti
responsabili dell'attuazione delle norme di sicurezza siano sottoposti
a regolare monitoraggio. Le specifiche di questo programma saranno
adottate aggiungendo un allegato al regolamento.
Il regolamento chiede poi a ogni operatore aeroportuale di redigere,
attuare e mantenere aggiornato un programma per la sicurezza
dell'aeroporto, che descriva i metodi e le procedure da seguire per
rispettare le disposizioni UE e il programma nazionale per la
sicurezza. Esso deve comprendere, inoltre, le disposizioni relative al
controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali
l'operatore aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e
procedure. Allo stesso modo, ogni compagnia aerea dovrà redigere,
attuare e mantenere aggiornato un programma per la sicurezza del
vettore aereo.
Gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento e adottare «tutte le
misure necessarie per assicurarne il rispetto». Le sanzioni previste
dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive». D'altra parte,
la Commissione potrà effettuare ispezioni, incluse quelle degli
aeroporti, degli operatori e dei soggetti che applicano norme per la
sicurezza aerea, «per controllare l'applicazione» del regolamento da
parte degli Stati membri e formulare, se del caso, raccomandazioni
tendenti a migliorare la sicurezza aerea. Queste ispezioni, è anche
precisato, dovranno essere effettuate «senza preavviso» e i loro
risultati dovranno essere comunicati agli altri Stati membri.
Per quanto riguarda i costi inerenti alla sicurezza, fatte salve le
pertinenti norme di diritto comunitario, ciascuno Stato membro potrà
stabilire in quali circostanze e in che misura i costi delle misure di
sicurezza adottate debbano essere a carico dello Stato, delle autorità
aeroportuali, dei vettori aerei, di altri organi responsabili o degli
utenti. E' anche precisato che «gli Stati membri possono contribuire,
con gli utenti, ai costi delle misure di sicurezza più severe adottate
a norma del presente regolamento». Inoltre, è specificato che, nei
limiti del possibile, «qualsiasi tassa o trasferimento di costi
inerenti alla sicurezza è direttamente collegato ai costi di fornitura
dei servizi in questione ed è inteso ad assicurare esclusivamente il
recupero dei pertinenti costi».
Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme
fondamentali comuni saranno stabilite dalla Commissione (con la
"procedura di regolamentazione"). Queste dovranno comprendere, ad
esempio, i requisiti e le procedure per rilevare la presenza di
articoli proibiti e un elenco di tali articoli, i requisiti e le
procedure per il controllo d'accesso, l'ispezione dei veicoli e il
controllo di sicurezza, le procedure per l'approvazione o la
designazione dei fornitori del catering e gli obblighi su di essi
incombenti, la selezione del personale e i requisiti di addestramento,
nonché i requisiti e le procedure per i passeggeri potenzialmente
pericolosi. Alcune di queste disposizioni potranno rimanere «riservate».
Per l'attuazione del regolamento la Commissione avrà il potere di
adottare misure di portata generale che modificano elementi non
essenziali delle norme fondamentali comuni, integrandole, di
individuare criteri che permettano agli Stati membri di derogare da
suddette norme e di adottare misure di sicurezza alternative e di
definire le specifiche dei programmi nazionali di controllo della
qualità. Tali misure dovranno essere adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo parlamentare.
Link utili:
Tel. +39 06 4298 4041