Il Parlamento europeo, riunitosi a Strasburgo l'11 marzo 2008, ha adottato un regolamento che stabilisce delle norme comuni volte a garantire la sicurezza di aeroporti, velivoli e passeggeri tramite una serie di controlli e misure, inclusa la possibile presenza a bordo di "sceriffi del cielo". Il gettito delle eventuali tasse richieste per finanziare tali misure dovrà coprire i relativi costi di sicurezza. Dovranno poi essere fissate sanzioni per gli operatori inadempienti, accertabili anche da ispezioni a sorpresa della Commissione.


Il provvedimento è volto a semplificare, armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza. Esso definisce unicamente le regole e le norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea e istituisce dei meccanismi volti a monitorarne il rispetto, mentre i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta attuazione saranno stabiliti dalla Commissione e dai governi con la procedura del comitato di regolamentazione.

Il regolamento si applica a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro «che non siano utilizzati esclusivamente per scopi militari», a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono servizi negli aeroporti e a tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea operanti in locali situati all'interno o all'esterno dell'aeroporto, che forniscono beni e/o prestano servizi nell'ambito degli aeroporti o tramite essi.

I principi comuni fondamentali riguardano, in particolare, i requisiti di sicurezza degli aeroporti (progettazione, controlli d'accesso, ispezione dei veicoli, sorveglianza e pattugliamento) e degli aeromobili (ispezioni prima della partenza), il controllo e la protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano (metal detector e raggi X), nonché il controllo e la protezione dei bagagli da stiva, delle merci, della posta e delle forniture di bordo (catering). Il regolamento precisa inoltre che le persone che effettuano lo screening, i controlli di accesso o altri controlli di sicurezza devono essere selezionate, addestrate e, se del caso, dichiarate idonee all'attività in questione e riconosciute competenti a adempiere alle funzioni assegnate.

I principi comuni contemplano anche delle misure per la sicurezza in volo. A tale proposito, il regolamento sancisce che durante il volo «deve essere impedito l’ingresso nella cabina di pilotaggio alle persone non autorizzate». Inoltre, «i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti a adeguate misure di sicurezza». E' considerato pericoloso «un passeggero che sia stato espulso, o che non si reputa possa essere ammesso per ragioni connesse alla politica dell'immigrazione o che sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale». Per impedire atti di interferenza illecita durante il volo, devono poi «essere adottate misure di sicurezza appropriate, quali l'addestramento del personale di condotta e del personale di cabina». E' anche vietato il trasporto di armi, eccezion fatta per quelle trasportate in stiva «a meno che non siano state soddisfatte le condizioni di sicurezza in conformità alle legislazioni nazionali e che gli Stati interessati non abbiano rilasciato un'autorizzazione».

Le disposizioni sul trasporto di armi si applicano anche agli eventuali agenti responsabili della sicurezza in volo (i cosiddetti "sceriffi del cielo") presenti a bordo. Un agente è definito dal regolamento come «la persona assunta da uno Stato per viaggiare su un aeromobile di un vettore aereo titolare di licenza rilasciata dallo stesso Stato allo scopo di proteggere l'aeromobile e i suoi occupanti da atti di interferenza illecita che mettano a rischio la sicurezza del volo». Ogni Stato membro può riservarsi di decidere se impiegare agenti di sicurezza sugli aerei, nonché di garantire che essi «siano funzionari statali appositamente selezionati e addestrati».

Per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli a mano, il provvedimento prevede che questi debbano «essere sottoposti a controllo (screening) allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo degli aeromobili». Tuttavia, i passeggeri "in transito indiretto" e il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal controllo qualora arrivino da uno Stato membro, a meno che si ritenga che quest'ultimo realizzi dei controlli di livello inferiore rispetto alle norme fondamentali comuni. Lo stesso vale per i passeggeri che arrivino da un paese terzo le cui norme di sicurezza sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni. Queste disposizioni si applicano anche ai passeggeri "in transito" ed ai loro bagagli a mano, i quali possono inoltre beneficiare dell'esenzione dal controllo qualora rimangano a bordo dell'aeromobile, o non siano entrati in contatto con passeggeri in partenza. Tali esenzioni si applicano, mutatis mutandis, ai bagagli da stiva.

Il regolamento consente agli Stati membri di adottare misure più severe rispetto alle norme fondamentali comuni. Ma ciò può essere fatto solo sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Tali misure, inoltre, «devono essere pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in considerazione», e vanno comunicate alla Commissione e agli Stati membri, specificando se si applicano «ad uno specifico volo in una determinata data».

Ciascuno Stato membro dovrà redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile che definisce le responsabilità per l'attuazione delle norme fondamentali comuni e precisa gli adempimenti prescritti a tal fine agli operatori e agli altri soggetti. Dovrà inoltre predisporre un programma nazionale per il controllo della qualità che lo metta in condizione di verificare il livello di sicurezza dell'aviazione civile così da monitorare il rispetto delle disposizioni del regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile. Il programma dovrà consentire «la pronta individuazione e la correzione delle carenze riscontrate» e prevedere che tutti gli aeroporti, gli operatori e i soggetti responsabili dell'attuazione delle norme di sicurezza siano sottoposti a regolare monitoraggio. Le specifiche di questo programma saranno adottate aggiungendo un allegato al regolamento.

Il regolamento chiede poi a ogni operatore aeroportuale di redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma per la sicurezza dell'aeroporto, che descriva i metodi e le procedure da seguire per rispettare le disposizioni UE e il programma nazionale per la sicurezza. Esso deve comprendere, inoltre, le disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali l'operatore aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure. Allo stesso modo, ogni compagnia aerea dovrà redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma per la sicurezza del vettore aereo.

Gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e adottare «tutte le misure necessarie per assicurarne il rispetto». Le sanzioni previste dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive». D'altra parte, la Commissione potrà effettuare ispezioni, incluse quelle degli aeroporti, degli operatori e dei soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea, «per controllare l'applicazione» del regolamento da parte degli Stati membri e formulare, se del caso, raccomandazioni tendenti a migliorare la sicurezza aerea. Queste ispezioni, è anche precisato, dovranno essere effettuate «senza preavviso» e i loro risultati dovranno essere comunicati agli altri Stati membri.

Per quanto riguarda i costi inerenti alla sicurezza, fatte salve le pertinenti norme di diritto comunitario, ciascuno Stato membro potrà stabilire in quali circostanze e in che misura i costi delle misure di sicurezza adottate debbano essere a carico dello Stato, delle autorità aeroportuali, dei vettori aerei, di altri organi responsabili o degli utenti. E' anche precisato che «gli Stati membri possono contribuire, con gli utenti, ai costi delle misure di sicurezza più severe adottate a norma del presente regolamento». Inoltre, è specificato che, nei limiti del possibile, «qualsiasi tassa o trasferimento di costi inerenti alla sicurezza è direttamente collegato ai costi di fornitura dei servizi in questione ed è inteso ad assicurare esclusivamente il recupero dei pertinenti costi».

Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni saranno stabilite dalla Commissione (con la "procedura di regolamentazione"). Queste dovranno comprendere, ad esempio, i requisiti e le procedure per rilevare la presenza di articoli proibiti e un elenco di tali articoli, i requisiti e le procedure per il controllo d'accesso, l'ispezione dei veicoli e il controllo di sicurezza, le procedure per l'approvazione o la designazione dei fornitori del catering e gli obblighi su di essi incombenti, la selezione del personale e i requisiti di addestramento, nonché i requisiti e le procedure per i passeggeri potenzialmente pericolosi. Alcune di queste disposizioni potranno rimanere «riservate».

Per l'attuazione del regolamento la Commissione avrà il potere di adottare misure di portata generale che modificano elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni, integrandole, di individuare criteri che permettano agli Stati membri di derogare da suddette norme e di adottare misure di sicurezza alternative e di definire le specifiche dei programmi nazionali di controllo della qualità. Tali misure dovranno essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo parlamentare.

Link utili: