In una nota stampa il consulente fiscale di Astoi, Benedetto Santacroce, fa delle precisazioni riguardo alle modalità di fatturazione elettronica delle provvigioni riconosciute dagli operatori alle agenzie di viaggi, indirizzando all’Agenzia delle Entrate un chiarimento: quando si parla di commissioni “il tour operator non è il prestatore del servizio, ma è il committente/emittente”.La fattura elettronica emessa dal t.o., in nome e per conto dell’adv intermediaria per le provvigioni deve indicare, nel formato xml del file che viene trasmesso al sistema d’interscambio, l’agenzia di viaggi intermediaria come prestatore, il tour operator come committente e sempre il tour operator come emittente, con indicazione del codice CC (committente/cessionario)

Questa dovrebbe essere la procedura corretta da seguire per l’invio della specifica fattura elettronica e così dovrebbe essere riletta la risposta che è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio scorso, in occasione dell’evento organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 

In effetti, il testo pubblicato sul sito di CNDEC riporta un’indicazione diversa che non sembra né condivisibile né coerente con le citate specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e nemmeno con le FAQ già pubblicate sul sito dell’Agenzia; infatti, il testo erroneamente indica il TO quale prestatore del servizio.

Cercando di spiegare meglio la posizione che riteniamo corretta partiamo da un esempio: il TO riceve dei servizi da un AdV intermediaria. A fine mese, in base all’art.74 ter del Dpr 633/72, il TO emette una fattura in nome e per conto dell’AdV intermediaria. Il ruolo di coloro che intervengono nell’operazione è chiaro:i l prestatore del servizio è l’Adv intermediaria; il committente del servizio è il TO; l’emittente in nome e per conto dell’Adv intermediaria è il TO. Questi ruoli devono essere necessariamente riprodotti nel file che viene trasmesso al SdI.

Pertanto, al contrario di quanto riportato nella risposta del 15 gennaio, al punto 1.2 del file formato xml va indicato quale prestatore l’Adv intermediaria; al punto 1.4 va indicato quale committente il TO e al punto 1.5 quale committente/emittente il TO. Se così non fosse avremmo una fattura in cui l’Adv intermediaria non comparirebbe affatto e ciò sarebbe in contrasto con quanto richiesto dalla stessa norma dell’art. 74 ter.

Nella risposta data dall’Agenzia delle Entrate va rilevato, inoltre, che la stessa specifica che il committente che emette la fattura in nome e per conto del prestatore è da individuarsi nell’utilizzo del codice di trasmissione CC (vale a dire cessionario/committente). Questa fattura, poi, dovrà essere recapitata all’Adv intermediaria e ciò può avvenire con diverse modalità. Nel caso in cui l’indirizzo informatico (vale a dire il codice destinatario/ pec destinatario) riportato nel file inviato al SdI sia quello della AdV intermediaria, la fattura viene direttamente recapitata dallo SdI all’AdV; se al contrario l’indirizzo informatico è quello del TO, la fattura potrà essere recapitata in altra maniera direttamente a cura del TO (via pec o via e-mail). Ovviamente, come ribadisce l’Agenzia nella sua risposta, in ogni caso una copia conforme all’originale  della fattura elettronica sarà a disposizione dell’AdV e del TO nell’area riservata di consultazione del portale “fatture e corrispettivi” nel sito dell’Agenzia delle Entrate.”

(Per maggiori informazioni: www.astoi.com)