Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU n.64 del 11-3-2020).

In sintesi:

  • Si dispone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, TRANNE quelli di prima necessità individuati nel dettaglio nell’allegato 1.
  • Restano quindi aperti i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, ferramenta, carburante e combustibili per riscaldamento, negozi di elettronica ed elettrodomestici, profumerie e igiene personale, negozi di prodotti per animali, ottiche. Consentito ovviamente tutto l’e-commerce e tutti i distributori automatici.
  • Si dispone la sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie), ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono. distanza di sicurezza.
  • Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio lungo la rete stradale, autostradale, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
    Sospese le attività inerenti i servizi alla persona (cui parrucchieri, barbieri, estetisti) tranne quelle di cui all’allegato 2 (lavanderie e pompe funebri).
  • Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, zootecnico e trasformazione agro-alimentare.
  • Si raccomanda fortemente ove possibile lo smart-working, incentivate le ferie e i congedi, sospesi i reparti aziendali non indispensabili alla produzione.