DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Le norme di cui all’art.1 del precedente DPCM valgono ora per tutta Italia.

In sintesi:

  1. vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
  2. sospesi eventi e competizioni sportive, eccetto quelli internazionali che potranno svolgersi a porte chiuse; 
  3. sport all'aperto ammesso purché si rispetti la distanza di un metro tra persone; 
  4. va evitato lo spostamento di persone fisiche (non delle merci) se non per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute". Consentito il ritorno a casa;
  5. a chi ha più di 37,5 gradi di febbre è "fortemente raccomandato" di rimanere a casa; 
  6. chi e' in quarantena deve rimanere a casa; 
  7. agevolare ferie e permessi per i dipendenti; 
  8. chiusi impianti sciistici; 
  9. sospesi gli eventi, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici; 
  10. sospese le attività' in asili, scuole, università'; 
  11. sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali; 
  12. attività di ristorazione e bar consentite dalle 6 alle 18, ma va mantenuto un metro di distanza tra le persone; 
  13. le altre attività commerciali sono consentite purché si rispetti la distanza di un metro; 
  14. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (ad esempio centri commerciali e mercati); 
  15. sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri termali, centri sociali e ricreativi; 
  16. sono sospesi gli esami alla Motorizzazione Civile.