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IL SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al turismo Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivitр di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosь come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitр del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Michela Vittoria Brambilla sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante ЋRiforma della legislazione nazionale del turismoЛ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico in cui si rinvia a successivi provvedimenti emanati dalle Regioni e dalle Province autonome la definizione degli standard minimi per i servizi turistici ai fini dell'armonizzazione degli stessi sull'intero territorio nazionale; Considerato che il Comitato delle politiche turistiche, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2006, ha convenuto, nella riunione del 30 maggio 2007, sulla necessitр di attuare una definizione degli standard a livello nazionale con successivo recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome, promuovendo l'istituzione di un apposito tavolo tecnico, cui hanno fatto seguito riunioni di approfondimento tra i rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitр del turismo, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 2, comma 193, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi e' necessitр di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacitр ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali; Ravvisata la necessitр di assicurare maggiore competitivitр all'offerta turistica nazionale nel mercato globale individuando misure di promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale; Ritenuto di dover procedere all'identificazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, lasciando alle Regioni e alle Province autonome, competenti per materia, l'individuazione, nelle norme di recepimento, di ulteriori caratteristiche connesse al territorio; Visto il verbale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla seduta del 18 settembre 2008, dal quale si evince che sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'armonizzazione della classificazione degli alberghi e' stata sancita l'intesa ma, nel contempo, e' stata richiesta una modifica all'art. 3 dello schema del provvedimento stesso; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 3 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoposto all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008; Decreta: Art. 1. Sono definiti, come da prospetto allegato, gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle crescente. Art. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a livello nazionale dal presente provvedimento, nonchщ provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che piљ aderiscano alle specificitр territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. Art. 3. Gli standard minimi di cui al presente provvedimento sono definiti in relazione all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 ЋTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ediliziaЛ. Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi di cui al presente provvedimento si applicano unicamente ai nuovi volumi. Gli standard minimi di cui al presente provvedimento non sono applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti. Per gli alberghi giр esistenti, per i quali e' comunque escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, nell'ambito delle iniziative di recepimento da adottare entro tre anni, motivate differenti modalitр di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture. Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non e' obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o giр insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si puђ derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione. Art. 4. In accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione di cui all'art. 3, viene individuato in mesi sei, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, motivate differenti modalitр di disciplina per specifiche strutture. Art. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a definire i Regolamenti e ad attribuire le competenze per il funzionamento delle verifiche, per il rilascio dell'attestato, per la sorveglianza periodica attuata sulle strutture assegnatarie, a garanzia del mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno in origine concesso il riconoscimento della classificazione alberghiera, nonchщ le procedure sanzionatorie nei confronti di quelle strutture che non risultassero in possesso degli standard fissati. Art. 6. Al fine di accrescere la competitivitр promo-commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualitр del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Art. 7. Per qualitр del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attivitр, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating potrр essere strutturato tenendo inoltre conto della tipologia delle strutture. Art. 8. Con apposito atto emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitр del turismo d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano in raccordo con le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualitр del servizio turistico nonchщ individuati i criteri e le modalitр per l'attuazione dei precedenti articoli 6 e 7. Art. 9. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto speciale e province autonome stesse nell'esercizio delle rispettive competenze in materia. Roma, 21 ottobre 2008 Il Sottosegretario: Brambilla Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. PAGE  PAGE 4 Jќ#$)&1&Ь'е' ))б*й*Э,Ю,д,е,ж,и,й,п,р,с,т,у,ц,ч,іяіяіяіяіяіяшхшхшхшншхя0JmHnHu0J j0JU OJQJ^J5OJQJ\^J01•–ЏАIJЁЂEД5L„ М ' : хpqAL–uЋЌЕЖњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ$a$Э,ц,ўўЖЗПРСžŸЁЉЊVWYabcЁsDuG š!›!œ!Є!Ѕ!І!њѕњњњњњѕњњњњѕњњњњњњњњњњњњѕњњ$a$$a$І!x"#њ#ћ#ќ#$$'&(&)&1&2&3&Ы'Ь'Э'е'ж'з'Ї()) ))))**Ю*њњњњњѕњњњњѕњњњњњѕњњњњњњѕњњњњ$a$$a$Ю*Я*б*й*к*л* , ,,%,C,Ь,Э,ж,з,и,у,ф,х,ц,ч,њњѕњњњњњњњњњьцфьцффњ„h]„h„јџ„&`#$$a$$a$,1hА‚. 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