Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al testo con cui l’Italia recepisce la direttiva pacchetti dell’Unione europea che dal primo luglio cambierà la vendita dei viaggi e soprattutto i diritti dei passeggeri.  Una delle principali novità del testo rispetto alla legislazione corrente risiede proprio nell’ampliamento della nozione di ‘pacchetto turistico’. Si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato  per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti ‘su misura’ ed i c.d. pacchetti ‘dinamici’.

Sottostanno inoltre alla legislazione sui pacchetti turistici le combinazioni di almeno due servizi di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico (sempre facenti parte dello stesso viaggio) se combinati da un unico professionista” oppure “anche se siano

conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita”, o ancora se “offerti ad un prezzo forfettario”, oppure “pubblicizzati sotto denominazione di ‘pacchetto’”; e ancora, se “combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line”.

Non rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici “le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione)”.

Tra gli ambiti in cui interviene la legge di recepimento della direttiva Ue ci sono anche le informazioni da fornire ai clienti e i dettagli dei contratti. Per i pacchetti turistici, infatti, è previsto un modulo informativo standard oltre a una serie di precisazioni sulle caratteristiche degli elementi del pacchetto stesso: a titolo di esempio, nella nota vengono citati la lingua in cui sono prestati i servizi e l’eventuale idoneità del viaggio a persone con mobilità ridotta.

Confermato anche l’abbassamento all’8% come tetto massimo per l’incremento del prezzo del pacchetto: oltre questa soglia (ora fissata al 10%) scatta il diritto di recesso. Altra rilevante novità della nuova disciplina  è l’intensificazione

della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto”. Inoltre, viene prevista “la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità”.

Vengono anche allungati i termini di prescrizione, che passano a 3 anni per il danno alla persona e 2 anni per gli altri danni (l’attuale normativa prevede invece, rispettivamente, 2 anni e 1 anno).

Per quanto riguarda le responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, viene stabilita una disciplina specifica “in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato”. In particolare, il venditore è “responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore”. Ma potrebbe anche vedere aumentare le sue responsabilità, visto che il testo prevede che sia “considerato come organizzatore” nel caso in cui “ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore”.

Altro capitolo a parte,  riguarda gli adempimenti assicurativi per le aziende del settore. Il testo prevede “per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi”.

Tra le novità della direttiva Ue c’è anche la nozione di ‘servizi turistici collegati’. A questo proposito, la nota precisa che si tratta di combinazioni “di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un ‘pacchetto’ e comportano la conclusione di contratti distinti”. In questo caso, si applicano le misure di protezione in caso di insolvenza e fallimento, ma “vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti”.

 

(Per maggiori informazioni: http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-69/8928)