Periodo dal 12 al 18 gennaio 2019

In questo numero:

A. FISCO


A.1. NORME
A.1.1. 730, CU, 770, CUPE, IVA, IVA 74-bis: disponibili i modelli definitivi
A.1.2 Tassi di cambio per i redditi d’impresa: medie per il mese di dicembre 2018

A.2. PRASSI
A.2.1. Fattura elettronica commercio al minuto: formato xml al cliente dal 2019
A.2.2. IVA: diritto alla detrazione per l’importatore in conto terzi
A.2.3. Differenze su cambi per cessione di partecipazione: si applica il regime pex
A.2.4. Codice tributo per il credito d’imposta impianti di distribuzione di carburante
A.2.5. Codice tributo per il credito d’imposta formazione 4.0 del personale dipendente
A.2.6. Credito d’imposta tributario: modalità di cessione
A.2.7. Rappresentante fiscale di intermediario estero

A.3. GIURISPRUDENZA

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI
A.4.1. ACE, super ammortamento, patent box: le conseguenze in numeri sul carico fiscale

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI
A.5.1. Guardia di Finanza – Piano dei controlli 2019
A.5.2. Autotrasportatori: deduzioni forfettarie 2017 – Dichiarazione integrativa

B. SOCIETA’ E BILANCIO
B.1. Riforma della crisi d’impresa e insolvenza: approvato DLgs. in esame definitivo

C. VARIE
C.1. Enti del terzo settore: gli adempimenti in tema di trasparenza sui rapporti con la PA

FATTURAZIONE ELETTRONICA: SINTESI DELLE RISPOSTE DELL’AGENZIA

CREDITO D’IMPOSTA R&S: NOVITÀ L. 145/2019


A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. 730, CU, 770, CUPE, IVA, IVA 74-bis: disponibili i modelli definitivi
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato con Provvedimenti i modelli 2019 delle Dichiarazioni 730, Certificazione unica, IVA, IVA 74-bis, 770 e CUPE, con le relative istruzioni.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.1.2 Tassi di cambio per i redditi d’impresa: medie per il mese di dicembre 2018
Sono state pubblicate, con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato per il mese di dicembre 2018 (art. 110, co. 9, DPR 917/86).
(Provv. prot. 429/2019 dell’11/1/2019 su www.agenziaentrate.gov.it)

A.2. PRASSI

A.2.1. Fattura elettronica commercio al minuto: formato xml al cliente dal 2019
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che dal 2019 la fattura richiesta da un cliente ad un esercente di attività ci commercio al minuto dovrà essere in formato elettronico, anche se preceduta da uno scontrino.
(Risposta n. 7/E del 16/1/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 17/1/2019, pag. 20)

A.2.2. IVA: diritto alla detrazione per l’importatore in conto terzi
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società che importa beni di proprietà di terzi da Paesi extra UE ha diritto di detrarre l’IVA assolta in relazione a queste importazioni, anche se non è proprietaria dei beni. Tale principio è riconosciuto per il fatto che il soggetto si pone come importatore diretto dei beni e non come semplice trasportare.
(Risposta n. 6/E dell’11/1/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 12/1/2019, pag. 18)

A.2.3. Differenze su cambi per cessione di partecipazione: si applica il regime pex
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le differenze su cambi realizzate nell’ambito della cessione di una partecipazione concorrono a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in virtù del principio di derivazione rafforzata. Pertanto beneficiano del regime della participation exemption, risultando rispettivamente imponibili nella misura del 5 per cento (art. 87, co. 1, TUIR) e interamente indeducibili (art. 101, co. 1, TUIR).
(Risposta n. 5/E dell’11/1/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 12/1/2019, pag. 18)

A.2.4. Codice tributo per il credito d’imposta impianti di distribuzione di carburante
È stato istituito il codice tributo (6896) per l’utilizzo in compensazione, tramite Modello F24, del credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante (art. 1, co. 924-925, L. 205/2017) sugli incassi con carte di credito.
(Risoluzione n. 3/E del 14/1/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 15/1/2019, pag. 27)

A.2.5. Codice tributo per il credito d’imposta formazione 4.0 del personale dipendente
È stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Modello F24, del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (art. 1, co. 46-56, L. 205/17 e art. 1, co. 78-81, L. 145/18.
(Risoluzione n. 6/E del 17/1/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 18/1/2019, pag. 19)

A.2.6. Credito d’imposta tributario: modalità di cessione
L’Agenzia delle Entrate, con una consulenza giuridica, precisa i termini e le modalità della cessione di un credito tributario ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/73.
(Consulenza giuridica n. 1 del 17/1/2019 su www.agenziaentrate.gov.it)

A.2.7. Rappresentante fiscale di intermediario estero
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito sul rappresentante fiscale di intermediario estero bancario, illustrando le modalità di applicazione delle ritenute sui redditi di capitale e le conseguenti procedure connesse alla dichiarazione Modello 770
(Risoluzione n. 5 del 16/1/2019 su www.agenziaentrate.gov.it)

A.3. GIURISPRUDENZA

Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.4.1. ACE, super ammortamento, patent box: le conseguenze in numeri sul carico fiscale
ACE e super ammortamento hanno ridotto il carico fiscale 2016 delle imposte italiane, come risulta dai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Circa 1 milione di imprese hanno usufruito del super ammortamento con un minor imponibile di circa 2,5 miliardi; 460 mila imprese hanno utilizzato l’ACE con una deduzione di 25,6 miliardi. L’agevolazione patent box ha coinvolto 1.500 imprese per un ammontare agevolato di € 1,4 miliardi. È rilevante sottolineare che il 31% delle società di capitali ha chiuso l’anno in perdita.
(www.mef.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 18/1/2019, pag. 19)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Guardia di Finanza – Piano dei controlli 2019
La Circolare operativa del Comandante Generale della Guardia di Finanza stabilisce le linee guida dei controlli 2019 suddivisi in 48 piani operativi di cui 21 dedicati al settore della fiscalità. La stessa Circolare, inoltre, riguarda l’utilizzo delle informazioni derivanti dalle fatture elettroniche e dallo scambio dati internazionali per le verifiche, la prevalenza di controlli poco invasivi soprattutto nei confronti di contribuenti di minori dimensioni, la garanzia del diritto al contraddittorio del contribuente anche nell’ottica di proposte di recupero adeguatamente motivate.
(“Il Sole 24 Ore” dell’11/1/2019”, pag. 22)

A.5.2. Autotrasportatori: deduzioni forfettarie 2017 – Dichiarazione integrativa
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfettarie sulle spese non documentate per i trasporti di merci per conto terzi a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017. Le deduzioni non cambiano rispetto al 2016 e i contribuenti ne possono fruire presentando una dichiarazione integrativa.
(www.mef.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 15/1/2019, pag. 27)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

B.1. Riforma della crisi d’impresa e insolvenza: approvato DLgs. in esame definitivo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il DLgs che, in attuazione della L. 155/2017, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice riforma la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
(www.governo.it e “Il Sole 24 Ore” dell’11/1/2019, pag. 2)

C. VARIE

C.1. Enti del terzo settore: gli adempimenti in tema di trasparenza sui rapporti con la PA
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 che analizza gli obblighi di trasparenza e pubblicità dal 1° gennaio 2019 per gli Enti del terzo settore che ricevono contributi da parte della Pubblica Amministrazione (art. 1, co. 125-129, L. 124/2017). In particolare, si evidenzia che: la disciplina è applicabile ai contributi incassati dall’1/1 al 31/12/2018 (indipendentemente dalla competenza), gli obblighi di informazione devono essere distinti da quelli di rendicontazione, occorre inserire anche le somme percepite a titolo di 5 per mille ed infine, in mancanza di sito internet, la pubblicazione avverrà su Facebook.
(Circolare n. 2 dell’11/1/2019 e “Il Sole 24 Ore” del 12/1/2019, pag. 18)

FATTURAZIONE ELETTRONICA: SINTESI DELLE RISPOSTE DELL'AGENZIA 

Si riporta una sintesi di alcune risposte dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica. Per motivi di sistematicità, le risposte sono state divise in due parti:

  • soggetti che emettono le fatture (partite IVA) e
  • soggetti che ricevono le fatture (con e senza partita IVA).

Soggetti che emettono le fatture elettroniche

1.1 Fatture attive datate 2018 e inviate al cliente nel 2019:

le fatture attive datate 2018 e inviate al cliente tramite posta ordinaria o Pec nei primi giorni del 2019 possono essere emesse in formato analogico. L’invio delle stesse in formato elettronico, con qualche giorno di ritardo (c.d. “lieve ritardo”), non da luogo a sanzioni in base all’art. 6, co. 5-bis, DLgs 472/97;

1.2 Fatture immediate – Data effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura:
per le fatture immediate, fino al 30 giugno 2019, le regole di emissione non sono cambiate: la data della fattura è la data di effettuazione dell’operazione. Pertanto, nel campo “Data” occorre indicare la “data di effettuazione dell’operazione” e non quella di “emissione/trasmissione della fattura allo SdI”;

1.3 Fatture differite – Data di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura:
per le fatture differite la “data della fattura”, anche dopo il 30 giugno 2019, è sempre la “data di emissione” della fattura elettronica (cioè di inoltro allo SdI). All’interno della fattura vanno riportati i dati dei Ddt, che identificano il momento di effettuazione dell’operazione;

1.4 Fatture reverse charge ex art. 17, co. 6, DPR 633/72 – “Tipo Documento”:
le integrazioni di fatture nazionali soggette al regime di reverse charge possono essere inviate tramite lo SdI. In questo caso, il codice da utilizzare è TD01;

1.5 Esportatori abituali – Indicazione degli estremi della Dichiarazione d’intento:
chi emette fatture senza IVA ad esportatori abituali deve indicare nella fattura gli estremi relativi alla Dichiarazione d’intento, rilevabili dalla ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate”;

1.6 Autofatture per omaggi, autoconsumo o per finalità estranee all’attività d’impresa: 
nei casi in cui si debba emettere un’autofattura per omaggi, autoconsumo interno o per finalità estranee all’attività d’impresa deve essere utilizzato il “Tipo Documento” TD01, vale a dire il codice identificativo per le fatture ordinarie.
Non si deve utilizzare il codice TD20, relativo, invece, ai casi di regolarizzazione fattura non ricevuta di cui all’art. 6, co. 8, DLgs 471/97 (c.d. autofattura denuncia);

1.7 Autofatture per estrazione dal deposito IVA ed estremi dell’operatore:
le autofatture per estrazione dal deposito IVA devono essere emesse tramite SdI. 
Occorre riportare gli estremi dell’operatore IVA sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente;

1.8 Nota di credito IVA a seguito di chiusura della procedura di fallimento:
la nota di credito che prima della fatturazione elettronica veniva emessa con imponibile pari a zero comporta lo scarto dello SdI. Pertanto si deve emettere una fattura solo con IVA utilizzando il tipo documento “Fattura semplificata”;

1.9 Obblighi ex art. 2250 c.c. - Soggetti tenuti e non all’iscrizione al Registro imprese:
secondo quanto già stabilito dall’art. 2250 c.c., le società obbligate all’iscrizione presso il Registro delle imprese devono continuare ad indicare nella fattura elettronica la sigla della provincia del registro delle imprese a cui sono iscritte e il numero Rea. Quanto descritto non è, invece, richiesto per imprese individuali o familiari;

1.10 CAP – Possibilità di utilizzo del codice convenzionale “00000”:
nel caso di fatture emesse a soggetti non residenti, nella casella del CAP si consiglia l’inserimento del codice convenzionale “00000”. Infatti, un CAP estero potrebbe comportare lo scarto della fattura;

1.11 Soggetti che inviano i dati con il Sistema tessera sanitaria (es. medici, farmacisti):
per nessuna operazione effettuata da soggetti tenuti all’invio dei dati tramite il Sistema tessera sanitaria è consentito emettere fattura elettronica, anche se un soggetto nega l’autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema TS;

1.12 Associazioni pro-loco – Nessun obbligo di invio della fattura elettronica:
le Associazioni pro-loco non sono tenute ad inviare fattura elettronica in quanto il DL 119/2018, art. 10, co. 1, prevede, l’esonero dalla fatturazione elettronica per “i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000;

1.13 Ristoratori – Possibile invio in un unico file zip:
i ristoratori che emettono molte fatture in un giorno hanno la possibilità di inviarle tutte in un unico file zip alla fine della giornata, ferma restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente. Nel caso di più fatture emesse verso lo stesso cliente è possibile l’invio in lotti.

Soggetti che ricevono le fatture elettroniche

2.1 Soggetti senza partita IVA – Famiglie, enti non profit, condomìni: fatture ricevute:

i soggetti senza partita IVA (famiglie, enti non profit, condomìni) potranno consultare e scaricare le fatture ad essi inviate tramite SdI in un’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non potranno delegare un soggetto terzo.
Si dovrà dare adesione al servizio a partire da aprile e lo stesso sarà disponibile dal 3 luglio. Per il consumatore che volesse consultare fin da subito la fattura elettronica è necessario comunicare la propria Pec e dotarsi di software per la lettura del file;

2.2 Deduzione/detrazione spese per carburanti - Possibile fattura differita riepilogativa:
è possibile, richiedere una “fattura riepilogativa” al distributore, dei rifornimenti effettuati nel mese, sulla base delle regole di cui all’art. 21, co. 4, DPR 633/72. Si ricorda che ai fini della deduzione/detrazione delle spese per carburanti è necessaria la fattura elettronica;

2.3 Regime forfettari – Nessun obbligo di conservazione della fattura elettronica:
il soggetto forfettario che non comunica il proprio indirizzo Pec e che si vede recapitata la fattura elettronica di un fornitore che ha prelevato tale indirizzo dal registro pubblico Ini Pec non è obbligato alla conservazione di tale fattura;

2.4 Domicilio fiscale indicato nel codice QR:
il codice QR coincide con la residenza anagrafica del contribuente e non con il luogo di esercizio dell’attività. L’Agenzia delle Entrate non può contestare l’inerenza del costo per il fatto che in fattura vi sia l’indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell’attività;

2.5 ONLUS senza partita IVA e con codice fiscale – Attività istituzionali:
una ONLUS solo con codice fiscale che effettua attività istituzionali può ricevere le fatture elettroniche comunicando la propria Pec o il codice destinatario. Non avendo partita IVA non potrà accedere al portale “Fatture e corrispettivi”;

2.6 ONLUS con partita IVA e codice fiscale – Attività istituzionali e non:
una ONLUS che svolge sia attività istituzionali che non istituzionali è tenuta a comunicare al fornitore il proprio codice fiscale per operazioni istituzionali e la propria partita IVA per gli acquisti ai fini commerciali;

2.7 Associazioni sportive dilettantistiche – Modalità di recupero della fattura elettronica:
le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi di attività commerciali per importo superiore ad € 65 mila possono riscontrare le fatture elettroniche ricevute nella propria area riservata, e non nel portale “Fatture e corrispettivi”, a partire dalla seconda metà di febbraio.

CREDITO D'IMPOSTA R&S: NOVITA' L. 145/2019

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo - depotenziamento

I commi 70-72 dell’art. 1 della L. 145/2018 modificano la disciplina, per la seconda volta nell’anno dopo l’art. 8 del DL 87/2018, in parte in modo peggiorativo ed in parte con finalità di facilitare i controlli.

Le decorrenze delle modifiche sono diverse: alcune dal periodo d’imposta 2019 (soggetti solari), altre, di natura più procedimentale, già dal 2018.

A seguito le modifiche introdotte dalla L. 145/2018 e comprendendo anche quelle degli scorsi anni, sono diventate quattro le medie di raffronto del triennio 2012-2014 da calcolare per determinare l’agevolazione:

  1. quella basata sull’originario testo normativo, per il 2015 e il 2016;
  2. quella, per il 2017, fondata sulle novità della L. 232/2016;
  3. quella per il 2018 con le modifiche introdotte dal D.L. 87/2018;
  4. quella derivante dalla Legge di Bilancio 2019, valevole per il 2019 e 2020.

Le principali variazioni al DL 145/2013 e le relative decorrenze sono le seguenti. 

Suddivisione delle spese del personale (dipendente ed autonomo)
Le spese per il personale vengono suddivise in due categorie (Art. 3, co. 6, DL 145/2013):
personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lett. a)
personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lett. a-bis)
Decorrenza: dal 2019 (esercizio solare).

Suddivisione delle spese verso fornitori 
Le spese verso Università e imprese non infragruppo vengono suddivise in due categorie (Art. 3, co. 6, DL 145/2013):
nella prima (lett. c) sono inseriti i contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati e quelli stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative;
nella seconda (lett. c-bis) i contratti con le restanti tipologie di imprese.
Decorrenza: dal 2019 (esercizio solare).

Materiali, forniture ed altri prodotti analoghi 
Viene introdotta la facoltà di comprendere le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (lett. d-bis) (Art. 3, co. 6, DL 145/2013)
Decorrenza: dal 2019 (esercizio solare).

Riduzione importo massimo annuale
Viene ridotto del limite massimo annuale da € 20 milioni a € 10 milioni; viene invece mantenuto il limite minimo di € 30.000. Nel tempo, il tetto è stato di € 5 milioni per il 2015 e 2016, € 20 milioni per il 2017 e 2018 e € 10 milioni dal 2019 (Art. 3, co. 3, DL. 145/2013).
Decorrenza: dal 2019 (esercizio solare).

Reintroduzione di una  duplice aliquota di incentivazione
Viene reintrodotta una duplice aliquota di incentivazione a seconda della tipologia di spesa sostenuta pari (Art. 3, co. 1 e 6-bis, DL 145/2013):
al 50% sulle spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato (lett. a) e sui contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e PMI innovative (lett. c);
al 25% per le altre tipologie di spesa: rapporti di lavoro autonomo (lett. a-bis), quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lett. b), contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella precedente lettera c) (lett. c-bis), competenze tecniche e privative industriali (lett. d) e materiali, forniture e altri prodotti analoghi anche per prototipi (lett. e).
Decorrenza: dal 2019 (esercizio solare).

Relazione di certificazione 
Il credito d’imposta è utilizzabile solo subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, che sono estesi alle imprese con bilancio revisionato (Art. 3, co. 11, DL 145/2013).
Decorrenza: dal 2018 (esercizio solare).

Relazione tecnica 
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione (art. 3, co. 11-bis, DL 145/2013).
Se l’attività è svolta internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Se l’attività è commissionata a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.
Decorrenza: dal 2018 (esercizio solare).